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Provvisionale disposta in appello senza gravame della parte civile

di Federica Casasole

La sentenza delle Sezioni Unite interviene a fare chiarezza sul contenuto della domanda risarcitoria e sul rapporto tra questa e il processo penale, ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati su diversi aspetti problematici e fornendo una risposta condivisibile al quesito formulatole, corrispondente ad una lettura sistematica delle norme penali e civili, fedele il più possibile alla interpretazione letterale della legge.

 
A provisional reimbursement may be granted or amended for the first time from the Court of appeal judge without the notice of objection from civil part

The “Sezioni Unite” sentence allows to clarify the scope of the compensation request and the relationship among that and the legal prosecution, recalling the jurisprudence guidance on the different issues and giving back a response to the raised query that can be agreed, corresponding to a systematic interpretation of the criminal and civil law close as much as possible to literal interpretation.

IL CASO DI SPECIE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: “se violi il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante”.

La questione era stata rimessa dalla Sezione Terza della Corte, rilevato un contrasto interpretativo sull’argomento [1].

Il caso di specie è il seguente: all’esito del giudizio abbreviato il ricorrente era stato condannato - per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 609-bis e quater c.p., per aver “con più condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con violenza o minaccia a partire dal compimento del sedicesimo anno di età della vittima, compiuto atti sessuali con la propria figlia” - alle pene di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da quantificare in separata sede. In seguito all’ap­pello proposto dall’imputato stesso, il Giudice di secondo grado riduceva la pena principale e concedeva alla vittima una provvisionale di trentamila euro, sulla base della richiesta da questa avanzata per sopravvenute difficoltà economiche [2].

Contro la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione, per quanto di nostro interesse, per la presunta violazione dell’art. 597, comma 1, c.p.p., in relazione al divieto di reformatio in peius, del principio devolutivo e delle basilari norme che regolano l’esercizio dell’azione risarcitoria, essendo stata concessa la provvisionale per la prima volta in appello, in assenza di impugnazione della parte civile costituita.

La Sezione Terza della Suprema Corte, investita della questione, decideva di sottoporre il quesito alle Sezioni Unite, evidenziando come vi fosse all’interno della giurisprudenza di legittimità un perdurante contrasto: il Collegio, infatti, si era pronunciato più volte con decisioni difformi sulla possibilità di concedere per la prima volta la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno subito, o di aumentare il quantum del risarcimento, in mancanza di espressa impugnazione della parte civile.

PROVVISIONALE E COGNIZIONE DEL GIUDICE D’APPELLO

Il quesito sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite concerne il tema della cognizione del Giudice d’Appello, in rapporto all’impugnazione della pronuncia di primo grado e alle decisioni assunte in quel giudizio: può il Giudice d’Appello riconoscere una somma a titolo di provvisionale, per la prima volta, alla parte civile che non ha impugnato la sentenza?

La Corte di Cassazione, prima di addentrarsi nella tematica esposta e al fine di rispondere al quesito formulato nell’ordinanza di rimessione, ritiene di doversi soffermare su due questioni a questa strettamente correlate.

La prima riguarda la possibilità per il giudice di primo o secondo grado di concedere la provvisionale ex officio, senza alcuna richiesta della parte civile; la seconda concerne la possibilità di modificare la somma liquidata a titolo di provvisionale, in favore della parte civile non impugnante.

Secondo la pronuncia in oggetto, le due problematiche rilevate influiscono sul quesito rimesso alla decisione delle Sezioni Unite, in quanto rappresentano “il precipitato di difformi valutazioni” dei temi che queste sono chiamate a trattare per rispondere al quesito sottopostole: la portata del principio devolutivo, ex art. 597 c.p.p.; il rispetto del canone civilistico di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’ambito di applicazione del divieto di reformatio in peius.

Ciò premesso, la Corte si interroga sulla possibilità per il Giudice di concedere ex officio la provvisionale.

Il dettato dell’art. 539, comma 2, c.p.p., subordina espressamente la condanna dell’imputato e del responsabile civile al pagamento di una provvisionale “alla richiesta di parte”.

Ciononostante una corrente giurisprudenziale riconosce la possibilità per il Giudice di assegnare la provvisionale anche senza espressa richiesta della parte civile, a condizione che la relativa questione non sia già stata prospettata al Giudice di primo grado e non sia stata oggetto di pronuncia, esplicita o implicita [3].

Le Sezioni Unite dichiarano di non aderire a tale esegesi, richiamando un proprio recentissimo precedente [4], nel quale l’interpretazione letteraria viene riconosciuta come il canone prioritario da seguire [5]: il significato letterale di una norma non può essere travalicato da una interpretazione logica-sistema­tica. Inoltre il Collegio afferma che qualora il giudice disponesse una provvisionale in assenza di specifica domanda di parte, si pronuncerebbe ultra petita [6].

Negato il potere d’ufficio del giudice nella concessione della liquidazione anticipata del danno, la Corte si addentra nel caso sottoposto alla propria attenzione, chiedendosi se il Giudice d’Appello abbia cognizione sulla domanda formulata nel processo di secondo grado, per le sopravvenute difficoltà economiche, dalla parte civile non appellante.

Anzitutto, la Corte precisa come nel caso sottoposto al suo esame la parte civile non abbia formulato la richiesta di una provvisionale nel giudizio di primo grado; e come nella relativa sentenza via sia stata una generica condanna al risarcimento del danno, senza alcun riferimento ad una sua liquidazione anticipata.

Le Sezioni Unite ritengono fondamentale questa premessa, ribadendo che nella diversa ipotesi in cui la richiesta di provvisionale fosse stata respinta - o ignorata - dal primo giudice, sarebbe stato necessario l’appello della parte civile. In una simile situazione, infatti, il rigetto o l’omessa pronuncia dell’istan­za avrebbe rappresentato un punto della sentenza, che poteva essere sottoposto alla cognizione del giudice di secondo grado solo in seguito a espressa impugnazione dell’interessato [7], in virtù del principio devolutivo.

In secondo luogo, il supremo Collegio esclude che la mancata proposizione dell’appello abbia comportato un effetto preclusivo, dal momento che non era stata formulata alcuna richiesta di liquidazione anticipata nel giudizio di primo grado.

Fatte queste premesse la Sezioni Unite si chiedono se la cognizione del Giudice d’Appello includa la richiesta della provvisionale formulata dalla parte civile non appellante. Per rispondere al quesito queste analizzano il rapporto esistente tra la condanna generica e la provvisionale, al fine di accertare se siano o meno ontologicamente distinte. Per quanto concerne la prima la Corte ne evidenzia la genericità: con la condanna al risarcimento del danno il giudice si limita ad accertare e riconoscere la “potenzialità lesiva del fatto dannoso” [8] e l’esistenza del nesso di causalità tra il fatto e il pregiudizio lamentato, senza compiere l’ulteriore indagine in merito alla concreta esistenza di un danno risarcibile, riservata al giudice della liquidazione.

Riguardo alla condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, la pronuncia in commento ne mette in luce il “carattere accessorio e anticipatorio” rispetto alla condanna definitiva. Consegue a ciò che la relativa istanza - proprio per il carattere provvisorio, insuscettibile di passare in giudicato [9], e soggetto alla clausola del rebus sic stantibus della provvisionale - non amplia il petitum della domanda risarcitoria originaria, né introduce una pretesa dai presupposti diversi [10], ma è parte integrante della domanda proposta con la costituzione di parte civile.

Inoltre il principio di immanenza [11] della parte civile nel processo penale implica la possibilità per questa di chiedere la provvisionale anche nel corso del Giudizio d’Appello, a prescindere da una impugnazione della sentenza di primo grado: la liquidazione anticipata del risarcimento, infatti, rappresenta un corollario della domanda risarcitoria che, si ribadisce, se ritualmente esperita in primo grado, perdura all’interno del processo penale

In conclusione la concessione della provvisionale da parte del Giudice di seconda istanza, a fronte di un domanda formulata dalla parte civile non impugnante, non contrasta con il principio devolutivo; né comporta alcuna violazione del canone della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. [12].

L’IMPORTO DELLA PROVVISIONALE: MODIFICABILE O IMMODIFICABILE?

La seconda questione sopra accennata, che la Corte affronta per giungere alla risposta del quesito sottopostole, concerne la possibilità del Giudice d’Appello di modificare il quantum della provvisionale. Le Sezioni Unite danno atto dell’esistenza di orientamenti opposti all’interno della giurisprudenza di legittimità.

A fronte di un indirizzo che ritiene legittimo l’aumento dell’importo, in relazione al divieto di cui all’art. 597 c.p.p. - di cui si rimanda la trattazione al paragrafo successivo - se ne è formato uno che nega la possibilità per il Giudice d’Appello di modificare, a favore della parte civile non impugnante, il quantum liquidato nel giudizio di primo grado a titolo di provvisionale. Secondo quest’orientamento, un eventuale aggravio della posizione risarcitoria dell’imputato contrasterebbe sia con il divieto di reformatio in peius; sia con il principio devolutivo, in base al quale il Giudice d’Appello ha cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione individuati dai motivi indicati nell’atto di appello; sia con i principi base del processo civile, che reggono l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno anche se inserita nel processo penale [13].

Lasciando al paragrafo successivo, come già detto, la problematica inerente il divieto di reformatio in peius, l’esegesi esposta evidenzia come «la possibilità concreta dell’esistenza di un grado del procedimento successivo al primo e lo spazio d’intervento del giudice dell’impugnazione sono condizionati dal potere di disposizione sul giudizio d’impugnazione riconosciuto alla parte, nel senso che entrambi non costituiscono esito necessitato ed automatico di ciascun processo, né sono ufficiosi, ma vengono sempre suscitati da un’istanza della parte processuale, la quale può decidere di attivare lo strumento impugnatorio che l’ordinamento le riconosce o di rinunciarvi» [14].

Le Sezioni Unite, dichiarano, tuttavia, di non aderire all’orientamento esposto, non ravvisando alcuna violazione del principio devolutivo. La Corte richiama l’art. 76, comma 2, c.p.p. il quale garantisce che gli effetti dell’avvenuta costituzione della parte civile si producano in ogni stato e grado del processo; l’art. 574, comma 4, c.p.p., il quale estende gli effetti dell’impugnazione della sentenza di primo grado alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno, se questa dipende dal capo o punto impugnato [15]; e l’art. 601, comma 4, c.p.p. il quale richiede la citazione della parte civile anche nel giudizio d’impugnazione promosso solo dall’imputato.

Il principio di immanenza della parte civile fa sì cha l’impugnazione proposta dall’imputato estenda la cognizione del Giudice di seconda istanza anche alla domanda risarcitoria, all’interno della quale, come già detto, rientra l’eventuale richiesta di una provvisionale e, quindi, di un suo aumento, giustificato da un peggioramento delle condizioni economiche del danneggiato. È proprio la sua funzione anticipatoria rispetto alla liquidazione definitiva, ad autorizzare il Giudice d’Appello ad aumentarne il quantum se sono insorti nella sfera economica del danneggiato dei fatti nuovi che lo giustifichino.

In sintesi, le Sezioni Unite affermano che la concessione per la prima volta in appello di una somma a titolo di provvisionale alla parte civile non appellante; o la modifica di quella riconosciuta in primo grado non contrasta con il principio devolutivo, né con quelli che reggono l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni nel processo civile.

PROVVISIONALE E DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS

Chiarito quanto sopra, le Sezioni Unite devono affrontare l’ulteriore questione relativa ad una eventuale violazione del divieto di reformatio in peius [16].

Sulla problematica si rilevano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: il primo esclude che il dettato dell’art. 597, comma 3, c.p.p. si estenda alle statuizioni civili, «trattandosi di norma che ponen­do un limite alla pretesa punitiva dello Stato, non si applica all’istanza risarcitoria oggetto dell’azione civile» [17].

La seconda esegesi, invece, estende il divieto di reformatio in peius anche alle decisioni civili adottate nel giudizio di grado antecedente [18].

Il Supremo Collegio ritiene di dover aderire al primo degli indirizzi esposti, sulla base di osservazioni che paiono condivisibili.

Anzitutto, sul piano cognitivo, si evidenzia come l’impugnazione dell’imputato del punto della sentenza relativo alla condanna penale devolva al Giudice di grado superiore anche l’accertamento della responsabilità civile, a quello strettamente correlata.

In secondo luogo, si delinea l’ambito di applicazione del divieto di reformatio in peius, il quale limita la cognizione del Giudice d’Appello qualora abbia proposto impugnazione il solo imputato, sulla base di una precisa scelta del legislatore. Tale divieto peggiorativo, però, come emerge dall’esame del dato testuale dell’art. 597, comma 3, c.p.p., concerne unicamente le statuizioni penali della sentenza, costituendo un limite legale esterno ad una eventuale modifica di queste, «la cui portata non può essere estesa, in via interpretativa, ad ipotesi diverse da quelle disciplinate».

Anche le opere di codificazione precedenti all’attuale codice di procedura penale - sottolinea la sentenza in commento - evidenziano tutte un preciso tratto comune: il divieto peggiorativo «involge unicamente le statuizioni penali della sentenza», chiaro indice della precisa scelta politica del legislatore.

Consegue alle osservazioni delle Sezioni Unite che non siano soggette al divieto in questione le decisioni civili del Giudice d’Appello, tra le quali, per quanto di nostro interesse, la concessione, per la prima volta, di una provvisionale, né la modifica del quantum già riconosciuto nel processo di primo grado.

La Corte di Cassazione, precisa, inoltre, come sussistano i rimedi a favore del responsabile civile e dell’imputato contro l’immediata esecutività, ex art. 540, comma 2, c.p.p., della provvisionale riconosciuta dal Giudice: la richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 600, comma 3, c.p.p. al Giudice d’Ap­pello, qualora ricorrano “gravi motivi” [19], se avvenuta nel processo di primo grado; ai sensi del­l’art. 612 c.p.p., qualora sia stata disposta dal Giudice d’Appello.

Secondo il Collegio, infatti, l’art. 612 include anche la sospensione del pagamento della provvisionale, in quanto dotata della formula di immediata esecutività ex art. 540, comma 2, c.p.p.

CONCLUSIONI

La pronuncia in esame interviene a far chiarezza sul delicato rapporto tra azione civile e processo penale, attraverso un articolato ed esaustivo esame dei diversi orientamenti giurisprudenziali che hanno trattato singole questioni e quello pertinenti.

Le Sezioni Unite rispondono al quesito formulato dall’ordinanza di rimessione, esaminando in modo approfondito le norme civilistiche e penalistiche che delineano e delimitano la richiesta di risarcimento del danno all’interno del processo penale.

La Cassazione precisa in che cosa consista l’immanenza della costituzione di parte civile, la quale giustifica la richiesta o la modificazione di una provvisionale in appello, senza necessità di impugnazione, a condizione che la relativa domanda non sia stata già posta al giudice precedente. In questa ipotesi, infatti, ci troveremmo di fronte ad una statuizione - o omessa statuizione - conoscibile dal giudice ad quem solo attraverso l’atto di appello.

Inoltre la Corte di legittimità ricorda come la provvisionale sia retta dalla clausola rebus sic stantibus, essendo funzionale a soddisfare le esigenze della parte civile di ottenere una liquidazione anticipata del danno, insorte nel processo per effetto della sua durata.

Infine il Supremo Collegio evidenzia i confini del divieto di reformatio in peius, il quale deve essere riferito esclusivamente alle statuizioni penali e non esteso per analogia alle decisioni civili.

In conclusione, le argomentazioni ed il risultato a cui giunge la sentenza in commento appaiono condivisibili ed in linea con una interpretazione sistematica delle norme, civili e penali, il più possibile fedeli al dato testuale.

 

[1] Cass., sez. III, ord. 27 aprile 2016, n. 29398, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

[2] In dottrina sulla provvisionale si v. G. Barrocu, Costituzione di parte civile nei successivi gradi di giudizio, in Dir. pen. proc., 2008, p. 900; R.E. Kostoris, Brevi cenni in tema di condanna generica e provvisionale sui danni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, p. 982.; D. Manzione, sub art. 539 c.p.p., in M. Chiavario (coordinato da), Commento al c.p.p., Torino, 1992, p. 562; E. Palmieri, Risarcimento del danno e provvisionale nel giudizio penale, Milano, 1985; R.E. Kostoris, Brevi cenni in tema di condanna generica e provvisionale sui danni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, p. 982.

[3] Si vedano Cass., sez. V, 19 giugno 2007, n. 36062, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, p. 1396, con nota di G. Marando, Osservazioni in tema di impugnazione della parte civile e limiti cognitivi del giudice di secondo grado; Cass., Sez. VI, 21 giugno 2000, n. 8480, in CED Cass., n. 216646; Cass., Sez. I, 4 novembre 1999, n. 14583, ivi n. 216128.

[4] Il riferimento è a Cass., sez. un., 29 settembre 2016, n. 46688, in www.ilquotidianogiuridico.it.

[5] La Corte evidenzia altresì come non si possa far riferimento a dei precedenti giurisprudenziali relativi al periodo di vigenza del Codice Rocco, perché allora la domanda di parte era richiesta solo per la provvisoria esecuzione del capo della sentenza inerente alla concessione della provvisionale. Provvisoria esecutività che, oggi, è già prevista ex lege.

[6] In tal senso Cass., sez. V, 15 febbraio 2006, n. 9779, in CED Cass., n. 234237; Cass., Sez. II, 7 novembre 2014, ivi, n. 47723, 2015, n. 260833.

[7] Per tutti v. Cass., sez un., 19 gennaio 2000, n. 1, in Cass. pen., 2000, p. 2697.

[8] V. Cass., sez. V, 23 aprile 2013, n. 45118, in CED Cass., n. 257551; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 14377, ivi, n. 243310; Cass., Sez. V, 19 gennaio 1993, n. 2435, ivi, n. 193807.

[9] Cass., sez. II, 6 novembre 2014, n. 49016, in CED Cass., n. 261054; Cass., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 50746, ivi, n. 261536; Cass., sez. IV, 23 giugno 2010, n. 34791, in Cass. pen., 2012, p. 1073.

[10] Le Sezioni Unite Civili hanno da molto tempo affermato che una domanda è da considerare nuova se amplia il contenuto della domanda iniziale, o se introduca una richiesta dai presupposti differenti da quella originaria. V. Cass. civ., sez. un., 7 aprile 1965, n. 592, in CED Cass., n. 311098.

[11] Il principio di immanenza, di cui all’art. 76, comma 2, c.p.c. viene interpretato in due modi, una debole e l’altra forte. Secondo la prima, in virtù del richiamato principio la parte civile può partecipare al processo di secondo grado senza espressa impugnazione; secondo quella forte, invece, ne deriverebbe la proposizione della domanda risarcitoria ipso iure. Sull’evoluzione del principio di immanenza v. G. Barrocu, Costituzione di parte civile nei successivi gradi di giudizio, cit., p. 900.

[12] Le Sezioni Unite precisano che, proprio perché la domanda della provvisionale si inserisce all’interno dell’istanza risarcitoria validamente esperita nel giudizio di primo grado, integrerebbe il vizio di motivazione della sentenza l’omesso esame dell’istanza formulata dalla parte civile. In merito si veda Cass., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 35570, in Guida dir., 2016, n. 38, p. 52 Cass., sez. III, n. 7 maggio 2015, n. 42684, Dir. & Giust., 39, 2015, p. 26, con nota di S. Gentile, Concessione della provvisionale legittima anche se richiesta dalla parte civile direttamente in appello; Cass., sez. I, 2 febbraio 2011, n. 17240, in Cass. pen., 2012, p. 1806.

[13] In questo senso Cass., sez. II, 17 settembre 2015, n. 42822, in Dir. e giustizia, 2015, p. 47con nota di L. Piras, Principio devolutivo: senza appello niente revisione in peius; Cass., sez. I, 30 ottobre 2014, n. 50709, in Arch. n. proc. pen., 2015, p. 133; Cass., sez. IV, 1 ottobre 2008, n. 42134, in CED Cass., n. 242185 Per l’orientamento contrastante si rimanda alla nota n. 17.

[14] Testualmente Cass., sez. II, 17 settembre 2015, n. 42822, cit.

[15] Il riferimento è a Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30327, in Dir. & Giust., 2002, n. 38, p. 16., nella quale è stato posto in evidenza che nel giudizio di appello, la decisione sulla responsabilità penale coinvolge e si estende automaticamente a quella relativa alla responsabilità civile consentendo, quindi, di modificare l’importo della provvisionale, considerata la “natura strumentale ed anticipatoria” di tale istituto rispetto alla liquidazione definitiva.

[16] Le Sezioni Unite precisano che, contrariamente ad un indirizzo giurisprudenziale affermatosi, nel caso in cui la richiesta di provvisionale sia stata respinta nel giudizio di primo grado, è il principio devolutivo, e non il divieto di reformatio in peius, ad impedire di attribuire al Giudice d’Appello la cognizione su tale punto della sentenza, in assenza di espressa impugnazione da parte dell’interessato.

[17] In questo senso Cass., sez. III, 9 marzo 2016, n. 35570, cit.; Cass., sez. V, 18 maggio 2015, n. 25520, in CED Cass., n. 265147; Cass., sez. III, 7 maggio 2015, n. 42684, cit.; Cass., sez. I, 2 febbraio 2011, n. 17240, cit.; Cass., sez. VI, 23 settembre 2009, n. 38976, in CED Cass., n. 244558; Cass., sez. IV, 11 gennaio 1990, n. 3171, ivi, n. 183572.

[18] Cass., sez. I, 17 novembre 2010, n. 2658, in CED Cass., n. 249547; Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 13545, ivi, n. 243132; Cass., sez. IV, 1 ottobre 2008, n. 42134, ivi, n. 242185; Cass., sez. V, 11 gennaio 1990, n. 36062., ivi, n. 183572.

[19] La Corte costituzionale - con la pronuncia n. 353 del 27 luglio 1994, in Giur. it., 1995, I, c. 65 - ha dichiarato illegittimo l’art. 600, comma 3, c.p.p. laddove prevedeva la sospensione dell’esecuzione alla condanna al pagamento della provvisionale quando potesse “derivarne grave e irreparabile danno”, anziché quando ricorressero “gravi motivi”, ai sensi dell’art. 238 c.p.c.