Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La particolare tenuità del fatto nel giudizio di Cassazione (di Natalia Rombi)


Dopo una disamina delle regole processuali per l’applicazione della speciale causa di non punibilità disciplinata dall’art. 131-bis c.p., l’A. si sofferma sulla possibilità per il giudice di legittimità di riconoscere d’ufficio la particolare tenuità del fatto. La soluzione offerta dalla Cassazione per i processi in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo istituto è l’occasione per verificare quale sia la disciplina da applicare a regime.

The particular tenuity of the fact in the judgement of the Supreme Court of Cassation

After an examination of the procedural rules for the application of the special cause of non-punishment governed by art. 131-bis C.P., the author focuses on the ability of the judge of legitimacy to recognize automatically the particular tenuity of the fact. The solution offered by the Supreme Court of Cassation for the ongoing trials when the new institution is coming into force gives the opportunity to verify which legal rule shall apply when in force.

L’OGGETTO DELLA PRONUNCIA Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre l’occasione per verificare se e come la particolare causa di non punibilità disciplinata dall’art. 131-bis c.p. possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità. La pronuncia in esame, pur condividendo l’assunto delle Sezioni Unite secondo cui l’istituto, in ragione della sua natura sostanziale, è direttamente applicabile, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, c.p., ai procedimenti in corso [1], ha negato l’immediato riconoscimento della speciale causa di non punibilità, precisando che la sua applicazione, pur possibile nella sede di legittimità, esige che la sussistenza degli elementi costitutivi dell’istituto non sia già stata esclusa dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti nella ricostruzione della fattispecie storico-fattuale e nelle valutazioni espresse in sentenza. Nonostante la fattispecie rientrasse nei limiti di pena indicati dalla nuova disposizione, la Corte ha ritenuto di non poter trascurare i giudizi espressi nella motivazione della sentenza di secondo grado che escludevano la ricorrenza degli ulteriori requisiti per dichiarare la particolare tenuità del fatto. Invero, la Corte territoriale, aveva espressamente escluso che la condotta potesse ritenersi non offensiva e negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione di una serie di circostanze (modalità organizzative della coltivazione, quantità di sostanza detenuta e particolare ardire nel coltivare in un appartamento abitato anche da altre persone) da sole sufficienti ad escludere una possibile qualificazione in termini di tenuità del fatto contestato. Ed è proprio sulla base di questa inequivoca ricostruzione, chiaramente indicativa di un apprezzamento di gravità del fatto, che la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. in sede di legittimità. LE REGOLE PROCESSUALI PER L’APPLICAZIONE DELLA SPECIALE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ L’istituto della particolare tenuità del fatto [2] è stato inserito nel nostro ordinamento dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in attuazione della delega conferita con l. 17 aprile 2014, n. 67 la quale, all’art. 1, comma 1, lett. m), prevedeva la possibilità di «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale» [3]. Introdotto con la finalità di deflazionare il carico [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017