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Il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202: un ulteriore ampliamento della confisca di estrazione europea, tra le "solite" novità e i mancati adeguamenti

di Francesco Vergine

L’Italia, con il d.lgs. n. 202 dello scorso ottobre 2016, si è dotata di una serie di norme - prevalentemente sanzionatorie - per conformarsi alla Direttiva europea n. 42/2014 su congelamento e confisca dei beni. La tattica legislativa è quella ampiamente sperimentata: percorrendo sentieri già battuti, si sono implementati istituti già previsti, ampliandone le potenzialità applicative con carattere obbligatorio. Le aspettative del provvedimento europeo, però, sono rimaste parzialmente disattese. Nel diritto interno non ha avuto traduzione né - purtroppo - la parte sul congelamento dei beni e né - condivisibilmente - la confisca dell’equivalente dei beni strumentali.

 
The legislative decree of october 29, 2016, n. 202: another extension of confiscation coming from Europe, between the classics "innovations" and missed adaptations

Italy, with legislative decree n. 202 of last october 2016, has adopted a series of rules - predominantly sanctioning - to conform to European Directive n. 42 of 2014 on freezing and confiscation of goods. The legislative tactic is the widely experimented one: along the usual routes, we have been implemented legal institutions already present, increasing their application potentialities with compulsory character. The expectations of the European measure, however, have been partially disregarded. Into national law did not have translation - unfortunately - neither the part about freezing of goods and not even - in acceptable way - the confiscation of the equivalent of the strumental goods.

UNO SGUARDO ALLE “FONTI”

Lo scorso 9 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, entrato in vigore il successivo 24 novembre. Esso si pone a valle della Direttiva europea n. 2014/42/UE [1] relativa al congelamento ed alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, con previsione dell’obbligo della confisca (anche per equivalente) in una serie di reati.

A monte del decreto legislativo in esame, ed in via mediana rispetto alla citata Direttiva europea, si pone la legge delega 7 ottobre 2014, n. 154.

Il novello provvedimento legislativo attinge il codice penale (in particolare interpolando l’art. 240 ed introducendo l’art. 466-bis, con il quale si è coniata una nuova ipotesi di ablazione), quello civile (implementando l’art. 2635 con la creazione di un ultimo comma), arricchendo il noto art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (attraverso l’estensione della sua potenzialità ad una ulteriore serie di reati), aggiungendo un periodo all’art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e prevedendo delle conseguenze reali sia nella fattispecie di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (in particolare generando una ipotesi di confisca del profitto, del prodotto e dei beni equivalenti) e sia in quella associativa del successivo art. 74 del [continua ..]

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