Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Obbligo di motivazione e "ragionevole dubbio" (di Pierpaolo Dell'Anno)


Con il passare del tempo, l’intramontabile tema dell’obbligo di motivazione del provvedimento decisorio e del relativo controllo affidato al giudice di legittimità si arricchisce di contenuti.

L’analisi dell’Autore transita inevitabilmente attraverso il sentiero tracciato nel 2006 dalla legge Pecorella, quello del “ragionevole dubbio”, il quale costituisce irrinunciabile punto di riferimento e di orientamento in materia ed ap­proda alla introduzione di una inedita ipotesi di rinnovazione voluta dai giudici “strasburghesi”, e sostanzialmente accolta dalla nostra giurisprudenza di legittimità, in caso di affermazione di responsabilità dell’imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.

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Obligation to state reasons and reasonable doubt

The Authorbeginsfrom the introduction of the “beyond any reasonable doubt” principle in 2006 until the renewal of the trial evidentiary hearing stated by the European Court of Human Rights in the circumstance where the judge of the appeal holds that the evidence provided for the accused acquittal can prove the defandant guilty.

IL RUOLO CHIAVE DELLA MOTIVAZIONE NEL NOSTRO SISTEMA PROCESSUALE Il complesso tema della motivazione [1] dei provvedimenti giurisdizionali costituisce una sorta di “muro maestro” attorno al quale orbita l’intera materia della prova e, non è un caso, che la più importante delle fonti giuridiche del nostro ordinamento riservi a tale istituto due disposizioni funzionalmente interdipendenti tra loro, significativamente collocate nei commi 6 e 7 dell’art. 111 Cost. [2]. Mentre nella prima si afferma che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», nella seconda è previsto che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge» [3]. Dalla lettura della prima delle citate disposizioni si evince, senza alcuna pretesa di esaustività e ai fini del presente lavoro, come ogni provvedimento del giudice debba essere supportato da un doveroso apparato argomentativo, ovverosia da una estrinsecazione degli argomenti sottesi alla decisione o, più semplicemente, da una esposizione delle ragioni di un convincimento [4]. Ciò implica, in altri termini, la previsione quale dovere giurisdizionale, costituzionalmente imposto, di un vero e proprio intento di giustificazione. Peraltro, accanto a tale obbligo, si scorge anche e soprattutto, una disciplina della motivazione funzionale allo svolgimento tecnico del processo, che necessita della giustificazione della decisione per ren­dere possibile l’impugnazione, ossia il controllo in seconda istanza, così specificandosi in Costituzione, alla stregua della seconda citata previsione, un duplice significato dell’obbligo: non solo quale principio ideologico ma, anche, presupposto per lo sviluppo di una indubitabile funzione endoprocessuale, richiedendo la Carta fondamentale un controllo sull’esattezza e sulla legittimità di tutte le decisioni del giudice sia all’interno che all’esterno del processo. Una motivazione che, quindi, ancor più in campo penale, come per buona parte doverosamente confermato dalle previsioni del codice di rito, per essere tale deve essere “completa”, nel senso che il discorso giustificativo deve coprire l’intera area del deciso e “pubblica”, ovverosia deve essere reso noto a tutti il suo contenuto [5]. In tale prospettiva, è innegabile che la motivazione serva anzitutto, tanto al giudice per convincere della fondatezza della sua decisione, quanto agli altri soggetti – evidentemente diversi dall’organo decidente – chiamati a valutare se l’esposizione dei motivi della decisione sia idonea al raggiungimento di tale scopo. In secondo luogo, ampliandosi notevolmente la effettiva [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017