Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La Corte proscioglie per tenuità del fatto applicando lo jus superveniens


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 2 DICEMBRE 2016, N. 51615 – PRES. IPPOLITO; REL. BASSI

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza.

> < [Omissis]     RITENUTO IN FATTO   1. Con il provvedimento in epigrafe, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Cagliari del 23 giugno 2012 – in relazione alla coltivazione di piante di cannabis ed alla detenzione di analoga sostanza –, la Corte d’appello del capoluogo sardo ha ridotto la pena inflitta in primo grado a C.R. a mesi sei di reclusione e 1000 Euro di multa, con conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Ricorre avverso la sentenza l’Avv. Scarparo Maurizio, difensore di fiducia di C.R., e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), per avere la Corte d’appello eluso l’obbligo di motivare, là dove si è limitata a riprodurre in copia la motivazione della sentenza di primo grado; 2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per avere il Collegio di merito errato nel ritenere configurabile nella specie una "coltivazione" penalmente rilevante, trattandosi invece di una semplice coltivazione domestica, riportabile alla ampia nozione di detenzione per uso personale; 2.3. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 49 c.p., comma 2, e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per avere la Corte errato nel ritenere punibile il fatto, sebbene si tratti di una coltivazione domestica priva di offensività in quanto finalizzata al mero uso personale; 2.4. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 110 c.p., art. 192 c.p.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per avere il giudice d’appello errato nel ritenere punibile il fatto, nonostante la coltivazione domestica fosse destinata a fare fronte al fabbisogno giornaliero di un gruppo di persone, con relativa condivisione della responsabilità; 2.5. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 49 c.p., comma 2, e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 nonché in relazione all’art. 25 Cost., artt. 2 e 131-bis c.p., sussistendo nella specie i presupposti della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto contestato; 2.6. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per avere la Corte omesso di motivare in merito alla integrazione dell’elemento soggettivo; 2.7. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 nonché in relazione all’art. 25 Cost., artt. 2 e 131-bis c.p., per avere il Collegio del gravame irragionevolmente negato [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017