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La tutela dell'identità personale (informatica), anche del soggetto coinvolto in un processo penale

di Antonella Marandola

È caratteristica principale della nuova era dell’informatizzazione quella di fornire, anche attraverso Internet, delle informazioni immediate, anche giudiziarie, che hanno una diffusività capillare. Non è raro che il fenomeno si estenda anche alle notizie riguardanti una persona che, direttamente o indirettamente, può essere coinvolta in un procedimento penale. Il lavoro cerca di affrontare i problemi che l’ingresso di informazioni di questo tipo, di natura permanente, provoca e individuare una nuova categoria giuridica come quella delle informazioni sull’identità personale, quale “proiezione sociale” in ragione della quale richiedere, quando nocive, se non la rimozione, il loro aggiornamento e adeguamento.

 
The defense of personal identity (computer science), also of the person involved in a criminal trial

The main feature of the new era of computerization to provide, including through the Internet, the immediate information, including legal ones, which have a capillary diffusivity. It is not uncommon that the phenomenon also extends to news about a person who, directly or indirectly, may be involved in a criminal case. The paper attempts to address the problems that the input of information of this kind, of a permanent nature, causes and find a new legal category as that of the information of personal identity, as the projection "social projection" in which reason does not apply if removing, updating and adapting.

LA DIFFUSIVITÀ DELLE INFORMAZIONI, ANCHE GIUDIZIARIE

È tendenza del processual-penalista quella di concentrare la propria attenzione su temi che ineriscono strettamente al processo. Se ciò è del tutto naturale, è altrettanto vero che proprio quest’ultimo vive e risente del tempo nel quale si colloca.

Non v’è dubbio, infatti, che il processo e i soggetti che ne sono coinvolti subiscono, nell’ambito della nuova era globalizzata, anche un coinvolgimento “tecnologico” e non solo mediatico del fenomeno dello sviluppo tecnologico.

È fin troppo noto che l’aumento di quest’ultimo ha comportato - parallelamente - un enorme incremento dell’informazione, anche giudiziaria. Quest’ultima si realizza, infatti, tanto attraverso una pluralità di strumenti (telefonini, tabletpersonal computer), quanto per mezzo della loro capacità di diffusione - potendo raggiungere un numero sempre maggiore di destinatari - e per la capacità di conservazione - in un tempo indeterminato - delle notizie data l’ampia diffusione di quanto inserito/raccolto, prospettando così non pochi profili di necessaria tutela e di possibile pregiudizio per la persona alla quale fanno capo e che meritano, soprattutto quando coinvolgono aspetti processuali, un’attenta riflessione.

Al di là della grande eco prodotta dalla recente condanna per diffamazione irrogata dalla Cassazione anche a carico del provider attraverso il quale il reato è stato commesso [1], a convalidare l’assunto appena prospettato soccorre, non casualmente, seppur sotto un diverso profilo, l’interrogativo che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità sul fatto se la sentenza di condanna, che deve essere pubblicata quale pena accessoria ai sensi dell’art. 36 c.p., riveli un risvolto maggiormente pregiudizievole se diffusa attraverso un giornale o se inserita in un sito internet. Al riguardo, in relazione alla modifica intervenuta in materia (d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 1111) che ha previsto la pubblicazione delle sentenze di condanna nel sito internet del Ministero della Giustizia, si è univocamente sostenuto che quest’ultima costituisce una misura, ancorché più economica, ma maggiormente afflittiva rispetto ad una pubblicazione sul giornale, escludendo, così, la retroattività della nuova disciplina [2], ma facendo emergere il rilievo e l’importanza dell’accennato fenomeno.

Sotto un diverso aspetto, deve constatarsi come non sono poche le vicende giudiziarie che, per varie ragioni, in forza della natura del fatto ovvero della notorietà dei soggetti coinvolti (protagonisti delle vicende politiche o personaggi pubblici, sotto vario profilo), sono destinate a catturare mediaticamente l’attenzione dell’opinione pubblica. I fatti che spesso li coinvolgono, ricevono una attenzione particolarmente incisiva da parte della stampa e dai media, in generale. Così, fra le differenti vicende che quasi quotidianamente si avvicendano nei diversi mezzi mediatici (giornali, siti web, trasmissioni radiofoniche), particolare attenzione e interesse ha destato il tragico epilogo della vicenda di Tiziana Cantone che, a causa del diniego alla sospensiva del mantenimento sulla rete di un video hard che la vedeva protagonista e con la quale rivendicava il diritto all’oblio - ma negata dai magistrati in ragione dell’ormai raggiunta diffusività del dato - si è tolta la vita. Il gravoso fatto, com’è noto, ha dato avvio, in sede penale, ad un procedimento per istigazione al suicidio.

Ora, tralasciando i profili più strettamente penali, considerato dal punto di vista dell’impego di questi “nuovi” strumenti di conoscenza, il dato relativo all’informazione giudiziaria non assume - in fondo - una significativa differenziazione, se non in relazione all’area di incidenza, per cui diventa difficile distinguere le situazioni “nazionali” da quelle locali o ricondotte in ambiti territoriali più ristretti. Certamente, queste ultime si caratterizzano anche - ma non sempre - per la loro più circoscritta attenzione nel tempo, ancorché non si possa escludere un loro “recupero” nei contesti più ampi del fenomeno (si pensi, senza carattere esaustivo, ai diffusi fenomeni di stalking, femminicidio, bullismo), ovvero in relazione agli sviluppi delle indagini e del processo in sede dibattimentale ovvero all’atto della decisione. Pur con questa precisazione, la questione qui affrontata non pare destinata a subire, poi, differenziazioni qualitative, ma solo quantitative, e a coinvolgere aspetti giuridicamente variegati (civili, penali e amministrativi).

Ebbene, se l’impatto informativo della carta stampata è fisiologicamente significativo, l’amplificazio­ne dell’evento attraverso il circuito radiofonico, ma soprattutto quella operata attraverso il mezzo mediatico e quello televisivo, in particolare, è rilevantissimo, risultando entrambi i casi rafforzati dall’evi­denza (breaking news), dalla capillarità della diffusione, dalla reiterazione della notizia, dal­l’ordine in cui essa trova spazio nei palinsesti, dal permanere “in prima pagina” per un periodo più o meno significativo, comunque spesso tale da lasciare una traccia marcata nella memoria, in una dimensione soggettiva ed oggettiva molto diffusa e radicata.

Si tratta, spesso, di immagini che sono frequentemente e insistentemente ripetute nel tempo, attraverso programmi appositamente predisposti e che, più recentemente, sono accompagnati, da video di atti investigativi connotati dal “logo” (rectius dai marchi dell’autorità di polizia giudiziaria) che ha svolto le indagini.

È consuetudine, ormai, che vengono diffuse immagini, anche nei differenti portali internet, dei soggetti coinvolti, delle fotografie dei luoghi e delle situazioni accompagnate da commenti ed interviste (si pensi, da ultimo, a quanto è avvenuto per il tragico evento della valanga caduta sull’hotel di Rigopiano nel quale hanno perso la vita 29 persone).

Si tratta spesso di “spezzoni” che vengono successivamente riproposti - quasi sempre (ossessivamente) negli stessi termini, ma anche con una selezione “mirata” - in relazione agli sviluppi delle indagini - e che si completano con le successive informazioni e immagini dei protagonisti in relazione a momenti significativi della vicenda (arresti, interviste ai legali in occasione di significativi passaggi processuali, udienze, momenti decisionali). In alcuni casi, poi, la particolarità del caso dà luogo ad approfondimenti mirati, ricostruzioni dei fatti, interventi delle persona offesa, di avvocati, di psicologi, di criminologi e quant’altro. Si tratta di elementi peraltro noti a tutti, sui quali non appare necessario soffermarsi ulteriormente. Le implicazioni di queste situazioni - note come “processo mediatico” - sono anch’esse molto conosciute e sono state, da tempo, approfondite [3], evidenziando le comuni patologie come la diffusione di materiale coperto dal segreto o irrilevante, il condizionamento sociale in ordine alla responsabilità degli indagati, il pregiudizio sugli sviluppi procedimentali (con incrinatura della presunzione di non colpevolezza), il progressivo ridimensionamento del clamore mediatico, rivitalizzato in occasione dei passaggi processuali rilevanti, la marginalità dell’attenzione man mano che la vicenda si avvia al suo epilogo e la caduta di rilievo rispetto alla decisione definitiva di condanna e/o di proscioglimento, salvo alcuni casi particolarmente significativi (si pensi, da ultimo, alla recente condanna irrogata in via definitiva dalla Cassazione a carico degli autori dell’omicidio di Sara Scazzi).

Già in quest’ultimo aspetto si coglie, come si è visto e salve eccezioni, un deficit di tutela: ampio appare lo scarto tra l’attenzione iniziale (molto forte e aggressiva) e l’esito finale (soprattutto se favorevole) ma anche intermedio dell’accertamento penale, spesso relegato a poche righe (in cronaca) senza considerare l’as­soluta mancanza di strumenti di rimozione o di superamento della vicenda previsti dal sistema anche a favore dei condannati [casellario/riabilitazione/indulti/estinzione dei reati].

Ad alcune di queste situazioni patologiche dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - porre parziale rimedio l’attuazione della recente direttiva in tema di presunzione di non colpevolezza (Direttiva 2016/343/UE) la quale, con riferimento all’informazione, prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire le notizie ai mass media, le dichiarazioni rilasciate dalle pubbliche autorità e le decisioni giudiziarie, diverse da quelle sulla colpevolezza, non presentino l’in­dagato o l’imputato come colpevole, fino a che la sua responsabilità non sia stata legalmente accertata.

Certamente l’attuazione del testo sovranazionale implicherà un ripensamento della prassi ormai frequente di tenere da parte dell’autorità, anche di polizia, delle conferenze stampa non appena conclusa l’operazione che ha assicurato i soggetti coinvolti nel blitz o quelle tenute dai Procuratori della Repubblica, non sempre rispettose di quanto preteso dall’art. 5 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in tema di regolamentazione dei rapporti tra Ufficio del Pubblico Ministero ed organi di stampa.

Sotto tale aspetto, è interessante osservare come tali attività abbiano avuto un intenso sviluppo proprio nell’ambito della più recente e tragica vicenda del crollo dell’albergo di Rigopiano, tanto da indurre non soltanto l’inquirente titolare delle indagini a tenere una conferenza stampa, ma a produrre l’av­vio di metodiche analoghe, vale a dire di carattere “mediatico”, da parte della difesa che, in via “preventiva”, si è vista costretta a convocare la stampa per diffondere l’attività investigativa (difensiva) finora svolta, anche per “neutralizzare” il pregiudizio già subito da alcuni soggetti, coinvolti anche sul piano della (potenziale) responsabilità penale, per quanto - si badi - non ancora ufficialmente indagate.

IL PERMANERE DELLA MEMORIA

Invero, nei tempi passati la vicenda processuale richiedeva una attività di ricerca non agevole: bisognava risalire al tempo, ai tempi e al luogo del fatto. Tutto ciò richiedeva - con esclusione per chi svolgeva questa attività per impegno professionale - disponibilità, capacità, determinazione, facoltà di accesso agli strumenti destinati alla conservazione della memoria.

Con l’informatizzazione una tale prassi è radicalmente cambiata. L’episodio pur risalente e remoto, in qualsiasi modo concluso, è suscettibile di rivivere e di essere rivissuto. Spesso rivive ed è rivissuto nelle immagini del passato, anche se è superato dagli sviluppi successivi. In altri termini, il puntum dolens è che l’episodio resta e resiste nel tempo, ma soprattutto, non necessariamente esso risulta definito in tutti i suoi sviluppi, ma solo nelle premesse e nei suoi passaggi significativi (arresti, udienze, decisioni).

Ebbene gli interrogativi che questa situazione solleva, anche al fine di tutelare colui che - a vario titolo - vi è coinvolto, non sono pochi.

Invero, sul piano processuale non v’è dubbio che molte sono le previsioni endoprocedimentali - non sempre rigorosamente osservate, anzi, troppo spesso violate, nel nome di un malinteso diritto di cronaca - che tendono a tutelare i protagonisti (e i comprimari) del processo: segreti istruttori, riti camerali, udienze a porte chiuse, diffusioni schermate di immagini, garantite modalità di esecuzione dei provvedimenti restrittivi (art. 277 c.p.p., in materia cautelare; traduzioni penitenziarie ex art. 42-bis ord. penit. e 32, comma 1, reg. pen. europeo) e divieti di pubblicazione di immagini (art. 114, comma 6-bis c.p.p.), al di là di quanto previsto per i soggetti deboli (minorenni) e vulnerabili (donne), ci ricordano come il tema, da sempre, sia stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore.

Del pari, com’è noto, sono, peraltro, già previsti alcuni strumenti riparativi e risarcitori a favore delle persone “assolte” ed in alcuni casi anche a favore dei condannati (riparazione per l’ingiusta detenzione; riparazione per l’errore giudiziario; rifusione di spese e di danni da parte del querelante per le attività colpose; indennizzi per la durata non ragionevole del processo). Altri rimedi (il rinvio va ad alcune proposte di legge ancora in embrione) compensativi potranno essere predisposti per la rifusione delle spese difensive e sarà possibile prevedere la pubblicazione della sentenza di proscioglimento. A seguito della sentenza della Cedu Torreggiani, nell’ambito della c.d. legislazione svuota carceri, sono stati, inoltre, previsti significativi rimedi a favore di chi ha subito una condizione restrittiva degradante (sconti di pena; remunerazione monetaria) (v., d.l. n. 92/2014, conv. in l. n. 117/2014). Al riguardo, va considerato anche quanto previsto nell’art. 35 ter ord. penit. [4] e, infine, il fatto che, a seguito della condanna da parte della Corte Europea Diritti dell’Uomo, anche la violazione delle regole processuali interne può dar luogo ad una equa soddisfazione (art. 41 CEDU).

Ciò premesso, tuttavia, quello che qui si intende portare all’attenzione si colloca, in verità, in una dimensione diversa e più ampia qual è quella del “pregiudizio” derivante a quei soggetti dal punto di vista “informatico”.

Invero, nel passato si affermava che la perdita di rilievo della vicenda avrebbe condotto al definitivo oblio dell’episodio: d’altro canto il diritto alla cancellazione del dato è riconosciuto nell’ambito dello stesso Regolamento Generale sulla Data protection (art. 17) [5]. Come ha recentemente affermato il giudice di legittimità (civile) costituisce, infatti, illecito trattamento dei dati personali, il mantenimento on line di un articolo, pubblicato anni prima, che dava conto della sussistenza di un procedimento penale [6]. In particolare, l’interessato lamentava il tratto illecito nel «mantenimento del diretto e agevole accesso» al servizio e la Corte ha affermato che la presenza in rete equivale a una costante pubblicazione che determina, in breve tempo, il venir meno dell’interesse pubblico nei confronti della vicenda, e il prevalere, dunque, del diritto soggettivo privato, come ha sempre riconosciuto l’attribuzione del diritto all’oblio [7].

Tuttavia, se l’interesse della persona al trattamento può prevalere sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, si sottolinea come il bilanciamento può dipendere dalla natura dei dati e dall’interesse del pubblico ad accedere a specifiche informazioni: è chiaro che l’interesse pubblico alla non deindicizzazione sarà da tenere in maggiore considerazione nel caso in cui si verte attorno a fatti di carattere processuali, o, ad esempio, l’interessato al trattamento ricopra un ruolo pubblico [8].

Per quel che ci riguarda, deve riscontrarsi, tuttavia, come il tradizionale diritto all’oblio, pare aver progressivamente lasciato il campo ad un diverso aspetto qual è il diritto del soggetto di attivarsi per ottenere una “informazione storicamente corrispondente” [art. 6, lett. c) e d) della Direttiva 95/46 i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati] [9].

DAL DIRITTO ALL’OBLIO AL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE “AGGIORNATA”

Una sintetica lettura del fenomeno in esame lascia trasparire, dunque, come, superato il tradizionale concetto del diritto all’oblio, debba essere attribuito alla persona pregiudicata dalla diffusione della notizia, il diritto alla derubricazione delle informazioni rinvenibili (anche in internet) che lo riguardano: quello che - data la diffusività dell’informazione - può essere rivendicato è, in altri termini, il suo “ridimensionamento”, così da farle assumere il peso che l’episodio può avere nella intera vicenda esistenziale di una persona.

Più che la completa dimenticanza o la totale rimozione di un episodio che ha perso la sua attualità, quello che può essere fatto valere è, dunque, la sua corretta collocazione “storica” e la sua completezza.

Così, in un caso risalente in cui l’interessato lamentava la reperibilità di una pagina web contenente informazioni relative ad una vicenda di cronaca risalente al 2006/2007 che lo ha visto imputato per ipotesi di reato riguardanti rapporti sessuali con minori, imputazioni dalle quali era stato assolto nel 2009 e per il quale Google riteneva, tuttavia, che tali informazioni fossero ancora di pubblico interesse, il Garante italiano, ritenendo che la diffusione in oggetto riguarda dati personali relativi ad abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile, ha ritenuto che la diffusione del commento contenuto nel link oggetto di reclamo ledesse la sfera privata del reclamante ed ha richiesto a Google Inc. di procedere alla relativa deindicizzazione. È questo, a nostro avviso, il passaggio fondamentale a cui si sta assistendo: quello che sembra, infatti, farsi largo, rispetto al tradizionale istituto dell’oblio e del diritto alla privacy, è il differente e autonomo diritto all’“identità personale e morale”, inteso quale diritto al riconoscimento e alla tutela della corretta rappresentazione dell’immagine sociale e - aggiungiamo - giuridica-mediatica del soggetto nell’ambito di un nuovo spazio del webe dei mezzi informatici a larghissima diffusività [10].

L’IDENTITÀ PERSONALE (MEDIATICA) QUALE “PROIEZIONE SOCIALE” DELL’INDIVIDUO

In altri termini, quello che si avverte è che, anche in questo settore, bisognerebbe assicurare alla persona, a sua tutela, un diritto alla sua identità personale, così com’è deducibile dall’art. 2 Cost. (nonché dagli artt. 3 e 8 Cedu e artt. 2 e 11 d.lgs. n. 196/2003), in ragione del quale, senza rimuovere l’accadimento, lo si collochi correttamente nella complessità della personale vicenda umana. È questo, forse, il diritto che avrebbe dovuto essere considerato dagli organi competenti nel caso di Tiziana Cantone.

Al riguardo va ricordato, infatti, che con un provvedimento del 30 aprile 2015 il Garante nazionale ha parzialmente accolto la richiesta di de-indicizzazione di informazioni di un soggetto, in relazione al noto scandalo del sangue infetto degli anni ‘90, che lo vedevano coinvolto, pur senza che lo stesso venisse mai sottoposto a processo civile, penale o amministrativo.

In questo caso, le informazioni e gli accostamenti avrebbero ingenerato nel pubblico il convincimento che l’interessato fosse coinvolto nello scandalo fino a farlo ritenere corresponsabile, per cui il Garante, pur riconoscendo la rilevanza pubblica della notizia, nonostante il lungo tempo trascorso, ha, del pari, ritenuto che alcune pagine fossero da de-indecizzare per l’associazione dell’interessato alle vicende, dichiarando, invece, infondato il ricorso per le pagini restanti.

Anche tale provvedimento conferma l’idea che in sede applicativa si sta assistendo, dunque, ad un progressivo mutamento del diritto all’oblio che, da diritto di natura negativa, sta evolvendo a diritto di carattere positivo.

Il difficile rapporto tra diritto all’informazione, privacy e dati personali pare, infatti, trovare un nuovo punto di equilibrio nella salvaguardia dell’identità personale del soggetto nella sua proiezione sociale, che comprende anche la (sua) posizione giuridica (ergo, processuale) lesa dalla permanenza della notizia negli archivi on line, a prescindere da un nuovo atto divulgativo e dalla relativa perdita di attualità.

In tale linea prospettica, si colloca un’importante decisione del Garante per la protezione dei dati personali, chiamato a pronunziarsi sulla vexata quaestio dell’aggiornamento delle notizie di cronaca giudiziaria pubblicate on line. Il ricorso al Garante è stato presentato da un soggetto, ovviamente protetto da anonimato nella motivazione del provvedimento, il quale aveva visto pubblicata sul sito di un noto quotidiano la notizia del proprio coinvolgimento quale indagato in una certa vicenda giudiziaria. Per l’esattezza, ben due articoli, pubblicati il 20 ed il 25 gennaio 2012, parlano dell’indagine e delle eventuali accuse da formalizzare a carico di un soggetto, con indicazioni di particolari e commenti. Quasi due anni dopo, esattamente il 7 novembre 2013, il g.i.p. archivia, invece, il procedimento ritenendo l’ipotesi di reato del tutto infondata. La notizia della archiviazione viene, però, del tutto ignorata.

Per i cronisti giudiziari, si sa, la notizia è interessante se racconta la pretesa scoperta di un crimine, per nulla invece se quella “scoperta” viene poi smentita.

Il fatto è che i siti on line conservano nel proprio archivio la notizia originaria, con la conseguenza che i motori di ricerca interrogati sulla persona puntualmente la riproporranno. Il ricorrente aveva perciò formalmente intimato l’editore del sito a rimuovere quella notizia, superata dall’accertamento giudiziario di segno contrario, o comunque ad integrarla con il provvedimento di archiviazione. L’editore provvedeva, però, solo a fronte della condanna del Garante, riportando esclusivamente una postilla, una sorta di nota in calce, agli articoli originari, non rimossi, con cui informava il lettore della intervenuta archiviazione [11].

Il ricorrente non ritenendo sufficiente tale accorgimento - che non risolve il problema della permanente prevalenza della informazione, ormai non più rispettosa della verità di quella vicenda - si rivolge nuovamente al Garante il quale - e sta qui l’importanza della decisione - accoglie il ricorso. Pur confermando il diritto del sito a mantenere traccia storica della vicenda, e dunque a non vedersi obbligato alla rimozione degli articoli originari dal proprio archivio, l’autorità ritiene indispensabile conferire piena effettività al diritto del ricorrente a vedere “aggiornata” quella notizia - con l’esito giudiziario a lui favorevole della vicenda - imponendo all’editore di pubblicare la notizia dell’intervenuta archiviazione con modalità concretamente idonee «a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime delle stesse, la esistenza degli sviluppi successivi della vicenda ivi rappresentata».

È interessante osservare come, non casualmente, la soluzione si conforma a quanto impone la giurisprudenza di legittimità sul piano della immediata rettifica della notizia (v. art. 4 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 l. 31 dicembre 1996, n. 675) che non solo deve essere pubblicata tempestivamente (non oltre 2 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta), ma va collocata nella medesima pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce e deve avere le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo contestato.

L’ATTUALITÀ E PERTINENZA DELL’INFORMAZIONE QUALE CONFINE DI GARANZIA

Attualità, analoga rilevanza e “pertinenza” dell’informazione sono i criteri che sembrano, dunque, farsi strada in materia.

La contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia di cronaca, anche giudiziaria, già oggetto di informazione e di trattamento, sono, invero, le “nuove” forme di tutela del diritto del soggetto che venga, a vario titolo, coinvolto nel procedimento penale, in ragione del fatto che i dati pertengono alla sua identità personale o morale che hanno, ormai, una loro proiezione sociale “a vasto raggio”; ma, si badi, l’osservanza degli indicati parametri opera anche quale forma di salvaguardia del diritto del cittadino “utente” a ricevere una completa e corretta informazione.

È chiaro che così ritenendo si configura il “nuovo” diritto all’aggiornamento dei dati personali riportati all’interno dei mezzi di comunicazione (anche, se non soprattutto, informatici), da distinguersi dal diritto alla deindicizzazione.

Certamente, in assenza di una chiara e più puntuale legislazione sul punto, spetta al Garante nazionale e, come conferma proprio il caso di Tiziana Cantone, all’autorità giudiziaria operare, di volta, in volta, il doveroso bilanciamento tra interessi diversi e, spesso, contrapposti quali sono quelli dell’in­teressato alla de-indicizzazione e quelli pubblici o privati degli altri soggetti interessati a che i dati rimangano indicizzati [12].

È questo certamente un primo, delicato, aspetto del tema riguardante le forme di tutela tanto del terzo estraneo al processo, quanto di colui che vi è coinvolto.

Non si dubita, peraltro, che nell’effettuare tale valutazione le autorità garanti nazionali dovranno tenere sistematicamente in considerazione l’interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni di cui si chiede la deindicizzazione.

Ciò premesso, in ogni caso, deve dirsi che la linea interpretativa seguita dall’autorità e qui appena prospettata appare quella più rispondente alle dinamiche dell’attuale società dell’informazione e del carattere che debbono assumere le notizie, anche di carattere processual-penale, riguardanti una persona e, segnatamente, la sua “visibilità telematica”.

Una tale impostazione è stata recepita, da ultimo, dal Tribunale di Milano, in relazione ad un ricorso avverso un provvedimento del Garante per la Protezione di dati personali che aveva rigettato una domanda di rimozione di notizie riguardanti la reputazione di un soggetto il quale rivendicava il fatto che l’interesse pubblico alla loro conoscenza fosse venuto meno.

Nel caso di specie, il giudice milanese si è richiamato, innanzitutto, alla nota decisione della Corte di Giustizia, Grande sezione, 13 maggio 2014, n. 131 (Google Spain e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González) [13] nella quale è stato affrontato un analogo episodio.

La rilevante pronuncia della Corte di giustizia ha evidenziato, innanzitutto, come l’attività dei motori di ricerca operanti nel web dia luogo ad un «trattamento di dati personali» (art. 2, lett. b) della Direttiva 95/46/CE) posto che: “L’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», qualora tali informazioni contengano dati personali; in secondo luogo, ha indicato che il gestore del motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato (art. 2, lett. d)”; ancora, che “gli artt. 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della Direttiva 95/46, devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dallelenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita”. La Corte ha, poi, valorizzato, quanto al legittimo trattamento dei dati personali, l’art. 7 della Direttiva 46/1995/UE, il quale consente “il trattamento di dati personali allorché questo è necessario per il perseguimento dellinteresse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano linteresse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata - segnatamente il suo diritto al rispetto della sua vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali - i quali richiedono una tutela ai sensi dellarticolo 1, § 1, della menzionata Direttiva. Lapplicazione del citato articolo 7, lett. f), esige, secondo la Corte di giustizia, una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, nellambito della quale si deve tener conto dellimportanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”. Infine, l’autorità sovranazionale ha evidenziato come i menzionati diritti fondamentali prevalgono, in linea di principio, non soltanto sullinteresse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sullinteresse di tale pubblico a trovare linformazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora, oltre al fattore temporale, risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che lingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dallinteresse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante linclusione summenzionata, allinformazione».

La Corte di Giustizia - tramite la soluzione interpretativa rappresentata dal fatto di identificare nella gestione di quei dati, l’uso di dati personali - giunge, poi, a riconoscere a qualsivoglia interessato il diritto di presentare al gestore del motore di ricerca le istanze finalizzate ad ottenere l’esclusione dai risultati di ricerca collegati al proprio nome di determinate informazioni presenti in Rete e riguardanti la sua sfera personale, ai sensi degli artt. 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), Direttiva 95/46. Nell’impalcatura della decisione, il primo vaglio di fondatezza dell’istanza è rimesso proprio al gestore del motore di ricerca, chiamato al difficile compito di identificare il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali della persona, derivanti dagli artt. 7 e 8 della menzionata Carta, ed il (potenzialmente configgente) legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso a quella data informazione. Solo nel caso in cui l’interessato, veda disattesa la propria istanza dal gestore del motore di ricerca, può rivolgersi all’autorità di controllo nazionale in materia di privacy o, in alternativa, all’autorità giudiziaria, affinché queste - quasi a guisa di organi di secondo grado - verifichino la correttezza della posizione assunta dal responsabile del trattamento ed, eventualmente, ordinino allo stesso l’adozione di misure precise conseguenti.

Sotto tale aspetto non può essere, per concludere, tralasciato il fatto che, come ha affermato la sentenza C-131/12 e ha confermato anche il Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell’art. 29 della Direttiva 95/46 nelle sue linee guida, la tutela dell’interessato deve essere “effettiva” per cui si fa obbligo al gestore del motore di ricerca di compiere la deindicizzazione da tutti i domini su cui opera il motore di ricerca, originando così, un obbligo di risultato.

Ebbene, muovendo da tale determinante pronuncia, il giudice milanese ha affermato che ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 il soggetto, a cui il dato personale si riferisce, ha diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: “a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati” e di opporsi “per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta” (comma 4, lett. a): poiché nel caso in questione i dati del soggetto che ha prestato l’istanza risultavano non pertinenti, non completi e non aggiornati, il giudice ne ha ordinato la de-indicizzazione rispetto alla ricerca con le chiavi nominative del soggetto ricorrente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Orbene, al di là del rilievo circa la identificazione del diritto alla deindicizzazione quale categoria di­versa e autonoma dal diritto all’oblio ovvero della sua configurazione quale trasformazione di quella situazione giuridica soggettiva [14], ciò che in tale contesto rileva è che, dunque, anche il caso di Tiziana Cantone avrebbe potuto avere, forse, un diverso epilogo. Esso, peraltro, e paradossalmente - vale a dire in maniera antitetica a quella che era la volontà dell’istante, appellatasi, come si è detto, al diritto all’oblio delle immagini e informazioni relative alla sua persona - ha riacceso, nuovamente e negativamente, i fari su un episodio così delicato.

Invero, calando il discorso sul piano giuridico, deve riscontrarsi come anche l’ordinamento, nel valutare una persona, tiene conto, certamente, dei suoi precedenti penali, ma pure di tutto ciò che è avvenuto dopo il fatto e il suo accertamento penale, del comportamento tenuto dal soggetto durante e dopo l’espiazione della pena, nonché, in caso di proscioglimento anche del diverso significato dell’episodio delittuoso. Se spesso per l’assolto resta comunque l’appannamento dell’immagine, egli è invitato psicologicamente a rimuovere, cioè a superare il proprio vissuto, anche attraverso forme di compensazione e, tendenzialmente, di “mediazione”. Quell’elemento vale, a fortiori, per il condannato che deve, invece, riviverlo, anche in senso critico.

Del resto, con riferimento al condannato, sia che si riconosca la funzione retributiva della pena, sia che si attribuiscano alla sanzione la funzione rieducativa, con l’espiazione - fatte salve le ulteriori implicazioni previste dalla legge destinate a protrarsi nel tempo (abitualità, professionalità, recidiva, casellario giudiziario) - il soggetto ha diritto a vedere “definita” la sua vicenda giudiziaria.

Ciò premesso, un discorso diverso pare, allora, prospettabile, nell’odierna società dell’informazione, dove esiste un diritto ad essere “dimenticati”, tanto che si può vantare la rimozione dell’informazione (diritto all’oblio) o “riconsiderati” (diritto alla de-indecizzazione), ma, la stessa notizia - si badi - potrebbe successivamente, venir impiegata dandosi luogo alla c.d. ri-attualizzazione dell’informazione. Emerge con forza, quindi, la necessità che sia il legislatore a (ri)bilanciare i diversi e spesso contrastanti interessi che confluiscono in materia, individuando nel “principio di effettività” il limite del diritto di informazione, con riferimento alla stampa e, tenuto conto dell’evoluzione delle tecnologie, agli archivi on line, e, considerata la sua importanza, alla rete.

Com’è chiaramente emerso dalle sommarie considerazioni svolte, quello al quale si fa riferimento non è un diritto assoluto della persona, essendo necessario un adeguato bilanciamento con il diritto collettivo di informazione e il fattore temporale.

Se proprio quest’ultimo dato costituisce uno degli elementi di maggior importanza, è chiaro che il suo valore aumenta rispetto alle vicende penali: per quest’ultime, infatti, esso potrà favorire o, di converso, disincentivare la rimozione o degradazione del dato, tenuto conto anche della gravità del fatto attribuito o commesso.

Quest’ultimo rilievo emerge da una recente decisione di merito del Tribunale civile di Roma (24 novembre 2015, n. 23771) che in relazione ad una vicenda giudiziaria recente (8 mesi e ancora in itinere) ha escluso sia l’oblio (vale a dire la cancellazione), ma anche la deindicizzazione della notizia riguardante un avvocato (operante in Svizzera) coinvolto in una vicenda giudiziaria. In questo caso, il Garante ha dato prevalenza all’essenzialità dell’informazione riguardo fatti di interesse pubblico, alla libertà della manifestazione del pensiero, alla libera ricerca storica e all’informazione, sottolineando, altresì, il breve lasso di tempo trascorso dai fatti e dalla vicenda giudiziaria.

Riprendendo il parallelismo fra il diritto alla deindicizzazione (ed aggiornamento) e la tutela processuale appare interessante il caso prospettato da un soggetto che ha invocato la deindicizzazione in relazione a una vicenda giudiziaria conclusasi nel 2011 con un patteggiamento, avanzando il fatto che proprio nel caso di patteggiamento è esclusa l’iscrizione della condanna nel casellario giudiziale e che, in particolare, l’art. 445, comma 2, c.p.p., prevede l’estinzione del reato in caso di mancata commissione di ulteriori reati della stessa indole nei cinque anni successivi al patteggiamento. Il Garante accertato il carattere risalente e isolato delle notizie e che l’interesse per l’informazione non è tale da giustificare la sua attuale diffusione tramite i motori di ricerca ha ordinato la richiesta deindicizzazione (provvedimento del 25 giugno 2015).

Al di là degli aspetti trattati dal Garante, le diverse decisioni citate mettono in luce, pur nella diversità delle situazioni alle quali si riferiscono, una possibile e adeguata chiave interpretativa per fornire risposta al tema qui prospettato (tenendo conto anche di quanto da ultimo previsto dal Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016 e sulla protezione dei dati personali) [15].

Va, infatti, costatato come l’epoca delle nuove tecnologie ha, inevitabilmente, mutato il valore del diritto di riservatezza, definibile, quindi, anche come diritto all’oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata. Ma è, altrettanto, vero che si stanno, del pari, affacciando sempre più i casi in cui un fatto, precedente allontanato, per altri eventi, sopravvenuti, ritorna di attualità e rinasce un nuovo interesse pubblico all’informa­zione, non strettamente legato - tuttavia - alla “sua” contemporaneità (si pensi alla riemersione della vicenda del caso Garlasco a fronte delle indagini difensive svolte dal legale di Stasi, condannato in via definitiva, sul D.N.A. trovato sul luogo del delitto e che, si è affermato, avrebbero potuto condurre ad una revisione del processo, da un lato, o al diniego alla riparazione per l’ingiusta detenzione a favore di Sollecito, assolto in via definitiva, nell’ambito del c.d. caso di Perugia).

Sembra, quindi, che ci sono delle vicende “storiche” che avendo rappresentato - in positivo o in negativo - un momento “topico” nella storia non solo giudiziaria del Paese nel suo complesso o in una più ridotta dimensione territoriale, non possono essere obliterate. Qualche volta, peraltro, l’elemento - inizialmente - negativo, successivamente si trasforma in un dato emblematico e valorialmente positivo (si pensi all’avvenuto arresto di Enzo Tortora).

Un parziale riconoscimento di un diritto all’affievolimento della vicenda è, ad esempio, rappresentato dall’indicazione del cognome e nome puntati nelle decisioni della Cassazione, la cui problematicità si annida in questioni diverse da quella della tutela soggettiva qui considerata. In realtà il tema qui esposto appare riconducibile alla tutela dell’identità personale.

Del pari, un’indicazione di segno, tuttavia, non conforme a quanto esposto - pur nella diversa finalità della previsione - sembra ricavabile dal criterio inserito nella lett. a) dell’art. 13 del delega per la riforma del casellario giudiziario, attualmente in discussione al Senato, nella quale si prevede che sarà necessario rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all’attuale durata media della vita umana.

Ebbene, al di là del valore da assegnare a tale opzione, potrebbe essere certamente questa un’oc­casione per una qualche riflessione sul tema affrontato, ancorché da una diversa prospettiva.

 

[1] V., per tutti, G. Stea, La responsabilità penale dell’internet provider, in Giurisprudenza penale web, 2016, 11, p. 1 ss.

[2] Fra le altre, Cass. Sez. II, 14 aprile 2016, n. 18728, in Dir. e Giust., 6 maggio 2016; Cass. Sez. II, 12 gennaio 2016, n. 4102, in C.E.D. Cass., n. 267285; Cass. Sez. III, 2 luglio 2014, Floris ivi, n. 260979; Cass. Sez. III, 8 maggio 2013, P.G. in proc. Giordano, ivi, n. 257218.

[3] V., per tutti, G. Giostra, Processo penale e informazione, Milano, 1989; N. Triggiani, Giustizia penale e informazione. Le pubbli­cazioni di notizie, atti e immagini, Padova, 2012.

[4] Sui contorni di questa previsione in relazione anche ai condannati all’ergastolo; da ultimo, C. cost., sent. 21 luglio 2016, n. 204.

[5] V., sul punto, A. Pisapia, Per una quantificazione economica della lesione del diritto all’oblio, in Quest. Giust., 2017, f. 1, p. 89.

[6] Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161, in Foro it., 2016, I, p. 2734 con nota di R. Pardolesi, Diritto all’oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio soppressione.

[7] Quanto alla nozione, v. V. Zeno-Zencovich, Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 1986, I, p. 934 ss. Quanto alle due diverse “anime” del concetto, quella eurounitaria e quella domestica, conver­genti solo sul piano della centralità del tempo, v., da ultimo, R. Pardolesi, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Quest. Giust., 2017, f. 1, p. 76 ss.

[8] V., anche, R. Pardolesi, L’ombra del tempo e (il diritto al) l’oblio, cit., p. 79.

[9] Trattasi della c.d. “improprietà diacronica sopravvenuta”: così, R. Pardolesi, op. cit., p. 78.

[10] Cfr., anche, R. Pardolesi, op. ult. cit., p. 85.

[11] V., Garante protezione dei dati personali, 20 ottobre 2016, n. 430.

[12] In analogo senso A. Pisapia, op. cit., p. 91 la quale sottolinea non soltanto l’opportunità di innalzare il livello di tutela garantita alla tutela dell’identità personale, ma individua anche la necessità di operare il ristoro della lesione derivante dalla lesione al­l’incolumità virtuale dell’identità della persona.

[13] Corte giust., 13 maggio 2014, causa C-131/12, in Foro it., 2014, IV, p. 295, con nota di R. Perolesi e A. Palmieri, Diritto al­l’oblio: il futuro dietro le spalle.

[14] V., oltre a. O. Pollicino, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo ? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2014, pp. 569-589; S. Sica-V. D’Antonio, La procedura di de-indicizzazione, in G. Resta-V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, RomaTrePress, 2015, p. 150 ss.

[15] Sul nuovo Regolamento che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e comporta una disperante “efficacia solo parzialmente differita” v., F. Pizzetti, Privacy ed il diritto europeo alla protezione dei dati. Il regolamento europeo 2016/679, Torino, 2016, II, p. 10.