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Sospensione condizionale della pena nella condanna alla sola ammenda: impugnabilità del beneficio non richiesto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 25 FEBBRAIO 2016, N. 48569 - PRES. GRILLO; REL. SOCCI
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5, comma 2, lett. d) d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poiché nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. La sospensione può essere eliminata, con annullamento senza rinvio, dalla stessa Corte di legittimità.
[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
- Il tribunale di Enna con sentenza del 30 maggio 2014, condannava C.G. alla pena di Euro 500,00 di ammenda, oltre alle spese, con la sospensione della pena e la non menzione, per il reato di cui all’art. 81 c.p. e art. 279, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 4, lett. B, in (OMISSIS).
- C.G. propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
- 1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 279, comma 2 e D.Lgs n. 152 del 2006 art. 269, comma 4, lett. B e art. 521 c.p.p. Si è contestato al ricorrente di non aver comunicato con cadenza periodica semestrale i campionamenti per le misurazioni delle emissioni inquinanti. Il comma 4 dell’art. 269, citato, prevede che l’autorizzazione rilasciata al gestore dell’impianto stabilisce la periodicità dei controlli di competenza del gestore.
E in effetti l’autorizzazione (DRS n. 154 del 20 febbraio 2004) all’art. 4 prescrive un controllo semestrale per le emissioni inquinanti. L’obbligo quindi non è quello di comunicare, ma di fare i controlli; manca di analoga scadenza semestrale l’onere della comunicazione.
Inoltre, non essendoci contestazione sul controllo semestrale delle emissioni inquinanti, non è possibile la condanna per tale omissione, se non in violazione dell’art. 521 c.p.p., per mancata corrispondenza tra l’accusa e la condanna.
- 2. Violazione ed inosservanza dell’art. 163 c.p.
Senza richiesta è stata concessa la sospensione condizionale della pena con pregiudizio degli interessi dell’imputato, che non può vedere cancellata l’iscrizione perché con pena sospesa (cassazione n. 19452 del 2014).
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione e comunque di eliminare il beneficio della sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato limitatamente alla avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza richiesta da parte dell’imputato, e la sentenza sul punto deve annullarsi senza rinvio, con eliminazione del beneficio; il ricorso è infondato nel resto.
- 1. È pacifico che “sussiste l’interesse ad impugnare la decisione con la quale sia stata concessa d’ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, qualora siano indicate le ragioni per cui tale statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, condizione che, tuttavia, non ricorre nel caso in cui l’interesse all’impugnazione sia individuato nella mera circostanza che la detta sospensione afferisca ad una sanzione pecuniaria” (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 41557 del 29.11.2006).
Il ricorrente ha dedotto che la concessione del beneficio della sospensione, disposta dal Tribunale, si risolve in una lesione specifica della sua sfera giuridica (“possibilità di eliminazione della iscrizione dal casellario, qualora non soggetta al beneficio di cui all’art. 163 c.p.”).
Non c’è dubbio che per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (come è, nel caso di specie, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino ad Euro 1.032,00) sia prevista l’obbligatoria iscrizione nel casellario giudiziale: il D.P.R. 14 novembre 2002, art. 3 prevede, infatti, l’iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari di condanna definitivi, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 162 c.p. e sempre che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
E le contravvenzioni per le quali è consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 c.p. sono solo quelle punite con la pena dell’ammenda. Le contravvenzioni, punite con pena alternativa ed oblabili ai sensi dell’art. 162 bis c.p., vanno, quindi, argomentando “a contrario”, e per esclusione, iscritte nel casellario a prescindere dal fatto che sia stata o meno concessa la sospensione della pena.
La concessione del beneficio della sospensione in relazione a dette contravvenzioni costituisce, comunque, una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato. L’art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. cit. prevede, invero, che sono eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta. Il ricorrente, pur avendo riportato condanna alla sola pena dell’ammenda, non potrebbe, quindi, beneficiare della cancellazione della iscrizione, stante l’avvenuta concessione della sospensione.
Tali regole normative erano valide, fino alla decisione della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla sospensione della pena (salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.).
Infatti ora (secondo un indirizzo di questa Corte Suprema), risulta inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d) che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta. (Sez. 4, n. 18072 del 12/02/2015 - dep. 29/04/2015, Blasco, Rv. 263439).
Ciò precisato, sussiste pur sempre un pregiudizio (rilevante e grave, come si vedrà) in relazione alla concessione della sospensione condizionale non richiesta per le pene pecuniarie (ammenda - multa), nel disposto dell’artt. 163 e 164 c.p. che prevedono, nel computo della pena complessiva rilevante per la sospensione anche le pene pecuniarie.
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163 c.p., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la revoca della pena sospesa di anni 1 di reclusione, che, sommata alla precedente già dichiarata sospesa di mesi undici di arresto ed Euro 20.000 di ammenda - pari, per effetto del ragguaglio della pena pecuniaria, ad anni uno, mesi uno e giorni venti di arresto - travalicava i limiti dei due anni, fissati dall’art. 163 c.p.). (Sez. 3, n. 45251 del 09/10/2014 - dep. 03/11/2014, Lombardo, Rv. 260970).
In sostanza la sospensione della sola pena pecuniaria potrebbe concretamente rivelarsi pregiudizievole, per l’impossibilità - in seguito - della sospensione della pena detentiva, come nel caso analizzato dalla citata sentenza della Cassazione (Sez. 3, n. 45251 del 09/10/2014 - dep. 03/11/2014, Lombardo, Rv. 260970).
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto:
“La sospensione condizionale della pena senza richiesta nelle ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria lede l’interesse dell’imputato - poiché potrebbe incidere sulla sospensione della pena detentiva agendo la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. nel calcolo della pena complessiva rilevante per la sospensione - che pertanto può ricorrere per l’eliminazione della sospensione; sospensione che può essere eliminata, con annullamento senza rinvio, dalla Corte di legittimità”.
La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto senza necessità di rinvio, potendosi in questa sede provvedere ex art. 620 c.p.p., lett. l) alla eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
- Il ricorso è infondato nel resto.
Il ricorrente contesta l’obbligo di comunicare, con cadenza periodica semestrale, le misurazioni delle emissioni inquinanti, poiché l’autorizzazione stabilisce la sola misurazione ma non anche la comunicazione dei risultati.
La sentenza impugnata, sul punto, è adeguatamente motivata, senza vizi di manifesta illogicità o di contraddizione, laddove individua l’obbligo delle comunicazioni e ne accerta, in fatto, l’inadempimento (inadempimento comunque non contestato dal ricorrente).
Infatti, l’art. 4, della DRS prevede, che: “La ditta dovrà effettuare con periodicità semestrale a far data dalla notifica del presente decreto, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso ... e dovrà comunicare gli stessi risultati delle analisi”.
Del resto un obbligo di controllo senza comunicazione (come sostenuto dal ricorrente) non avrebbe senso, infatti è prevista, espressamente, anche la comunicazione, come sopra visto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
[Omissis]