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L'interesse ad impugnare la sospensione condizionale disposta d'ufficio: un illuminato arresto della Corte
di Gaspare Dalia
Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione rimedita in maniera radicale il concetto di interesse ad impugnare, superando l’impostazione propria dei precedenti arresti. In un’ottica di spiccato individualismo processuale, ben può ammettersi una impugnazione volta ad ottenere la eliminazione di un beneficio come quello della sospensione condizionale della pena, ove lo stesso, non richiesto, sia idoneo a determinare un pregiudizio nella sfera giuridica dell’interessato, pregiudizio che può anche consistere - e qui sta il profilo di novità della sentenza in commento - nella limitazione della possibilità futura di fruire del beneficio.
With the judgment in question, the S.C. reconsiders in radical way the concept of interest to appeal, overcoming the interpretation proper of precedents stare decisis. In an optics of strong trial-individualism, it could be admitted an appeal to eliminate a benefit as the conditional suspension of punishment, where the same, not requested, is fit to cause a prejudice in the juridical sphere of the defendant, prejudice that can also consist - and here’s the profile of novelty of the sentence in comment - in the limitation of the future possibility to enjoy the same benefit.
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LA QUESTIONE DEVOLUTA: LA VALUTAZIONE DEL PREGIUDIZIO LAMENTATO
Il trait d’union che amalgama l’arresto di legittimità in commento si individua proprio nelle problematiche sottese alla esatta individuazione dell’interesse ad impugnare. Le questioni applicative che involgono la tematica si appalesano sempre nuove e proteiformi e, questa volta, si manifestano nella ammissibilità o meno di una impugnazione proposta dall’imputato condannato alla pena dell’ammenda allorché la stessa sia stata ex officio iudicis condizionalmente sospesa.
In effetti, è di tutta evidenza che l’interesse ad impugnare un provvedimento giurisdizionale si leghi alla attitudine di quest’ultimo a cagionare un pregiudizio giuridicamente rilevante nella sfera dell’interessato. E, proprio sulla scorta di questa premessa, alla S.C. si chiede di chiarire se di tale predicato possa ammantarsi la situazione del ricorrente.
Due, in astratto, i lamentati profili di pregiudizio.
In primo luogo, il ricorrente aveva dedotto che la concessione del beneficio della sospensione, disposta dal Tribunale, si risolvesse in una lesione specifica della sua sfera giuridica sub specie di (im)possibilità di eliminazione della iscrizione dal casellario, qualora soggetta al beneficio di cui all’art. 163 c.p.
Sicché, argomentava il ricorrente, quando il beneficio della sospensione condizionale sia concesso senza una esplicita manifestazione di opzione dell’interessato in tal senso, esso è idoneo a vulnerare la sua sfera giuridica, in quanto - in via di estrema sintesi - gli impedisce di esercitare una valutazione comparativa “costi-benefici”, sì da poter scegliere se sia più conveniente beneficiare della sospensione condizionale o saldare immediatamente quanto irrogato come pena pecuniaria dal giudice.
Nel primo caso, all’immediato beneficio derivante dalla non esecuzione della pena, fa(rebbe) da contraltare l’impossibilità di ottenere la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. d), d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 [1], secondo cui la cancellazione delle iscrizioni opera con riguardo «ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta».
Nel secondo caso, per contro, all’immediato pregiudizio derivante dalla riscossione della sanzione pecuniaria [2] farebbe da contraltare la possibilità di ottenere - trascorsi dieci anni - la cancellazione dell’iscrizione.
Sotto altro punto visuale, poi, il ricorrente lamentava che la concessione ex officio avesse pregiudicato la sua posizione giuridica sotto due diversi ma interconnessi profili. Per un verso, la decisione implicava la consumazione di una delle due possibilità di ottenere la sospensione condizionale per un reato, tutto sommato, di scarso rilievo. Per altro verso, poi, in ragione della previsione di cui all’art. 135 c.p. [3] la pena pecuniaria irrogatagli avrebbe concorso nel computo dei limiti di pena previsti dall’art. 163 c.p. per poter beneficiare della sospensione, con evidente pregiudizio in considerazione dell’estrema modestia dell’ammontare della sanzione da pagare.
L’ITER ARGOMENTATIVO DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ
La Suprema Corte affronta, in via succinta ma esauriente, entrambe le questioni [4]. Rispetto alla prima, in realtà, rileva che trattasi di un falso problema.
La limitazione al diritto di ottenere la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale per il soggetto che abbia riportato una condanna alla sola pena dell’ammenda in caso di concessione dei benefici di cui agli artt. 163 o 175 c.p. [5] è stata, infatti, dichiarata incostituzionale dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 287/2010. Con quella pronuncia, richiamando alcune modifiche apportate dal legislatore successivamente all’adozione del d.p.r. n. 313/2002 [6], la Consulta ha concluso per l’esistenza di una tendenza emergente ad evitare che una pregressa condanna per un reato di non grave entità possa proiettarsi senza limiti sul futuro, con conseguenze irragionevoli: si pensi, ad esempio, al paradosso di un soggetto che subisca una nuova condanna alla pena dell’ammenda e possa, per tale secondo provvedimento, chiedere ed ottenere, trascorsi dieci anni dalla esecuzione o estinzione della pena, la cancellazione della relativa iscrizione dal casellario giudiziale, anche se il secondo reato sia stato sanzionato più gravemente del primo (per il quale fosse stata concessa la sospensione condizionale o la non menzione).
Tuttavia, tale primo profilo di pregiudizio lamentato dal ricorrente sembrerebbe essere neutralizzato, atteso che, in forza della sentenza della Corte costituzionale, anche per le ipotesi di pena dell’ammenda sospesa condizionalmente o per la quale è concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati è oramai possibile ottenere la cancellazione delle iscrizioni trascorsi dieci anni dal momento in cui la pena si è estinta.
In altri termini, se dopo dodici anni [7] anche le iscrizioni “beneficiate” sono soggette a cancellazione, ecco che non avrebbe alcun interesse il condannato a censurare la concessione officiosa del beneficio, atteso che non gli recherebbe un pregiudizio serio ed apprezzabile.
Non a caso, un consolidato orientamento della Corte di legittimità propende per l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse nel caso di specie, atteso come la norma pregiudizievole (ovverosia l’art. 5, comma 2, lett. d), d.p.r. n. 313/2002) è stata oramai espunta dall’ordinamento e dunque, attualmente, «tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta» [8].
La conclusione sarebbe comunque censurabile, soprattutto se raffrontata alla motivazione espressa dalla Corte Costituzionale, considerato come potrebbe allegarsi l’ingiustificata asimmetria trattamentale tra il condannato con prognosi sfavorevole, che vede la propria iscrizione cancellata dopo una decade, e quello con prognosi favorevole, che incomprensibilmente dovrà aspettare due anni di più.
La sentenza in commento, in ogni caso, scavalca tale criticità, ritenendo che il proposto gravame - che sarebbe stato da ritenersi inammissibile per carenza di interesse alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale riferito - sia sorretto da adeguata giustificazione introduttiva, considerato che il ricorrente allega un diverso pregiudizio - che la Corte stima essere “rilevante e grave” - ovverosia quello derivante dal fatto che nel computo della pena ex art. 163 c.p. occorre tener conto anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa, ragguagliata a quella detentiva, di talché «la sospensione della sola pena pecuniaria potrebbe concretamente rivelarsi pregiudizievole, per l’impossibilità - in seguito - della sospensione della pena detentiva» [9].
GLI ISTITUTI IN GIOCO: INTERESSE AD IMPUGNARE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La pronuncia in esame affronta in via unitaria due problematiche indubbiamente interconnesse, ma con ogni evidenza autonome.
Si tratta, da un lato, di individuare una nozione sufficientemente definita di “interesse ad impugnare”; dall’altro, di vagliare l’ubi consistam dell’istituto di cui agli artt. 163 e ss. c.p.
Con riferimento al primo profilo, occorre innanzitutto muovere dalla nozione di impugnazione, istituto processuale che può essere definito con efficacia come quel «rimedio che, in casi tassativi, l’ordinamento appresta a vantaggio delle parti - o a volte di soggetti che parti non sono - affinché possano essere rimossi gli effetti pregiudizievoli derivanti da un provvedimento giurisdizionale che la stessa reputa ingiusto o illegittimo» [10].
Orbene, mentre l’ingiustizia del provvedimento reso attiene ad una valutazione essenzialmente di merito, l’illegittimità attiene a tutte quelle ipotesi in cui il giudice sia incorso in vere e proprie violazioni di legge. Non è un caso, del resto, che lo stesso discrimen si ripropone al momento della delimitazione dell’ambito di cognizione rimesso alla stessa Corte di Cassazione, dinanzi alla quale, infatti, non potranno essere formulate doglianze relative al fatto o al suo apprezzamento da parte del giudice di merito, bensì solo questioni attinenti alla legittimità del provvedimento impugnato. Ed è del resto ben nota la riottosità con la quale la S.C. si ingerisce nel fatto, attesa la querelle relativa alla ammissibilità delle doglianze afferenti il c.d. travisamento del fatto, risolta in modo “pilatesco” con l’ammissione del sindacato sul solo travisamento della prova.
Rispetto alla proposizione dell’impugnazione, poi, usualmente si distingue tra legittimazione e interesse. Il primo concetto, invero, attiene alla dimensione statica del gravame, ovverosia ad un giudizio soggettivo-oggettivo già compiuto dal legislatore in ordine alla ammissibilità o meno dell’impugnazione.
Il concetto di legittimazione ad impugnare, quindi, rappresenta null’altro che il pendant fenomenico del principio di tassatività delle impugnazioni, nella sua duplice accezione di tassatività dei mezzi e di tassatività dei casi di impugnazione. Attraverso espresse previsioni, quindi, il legislatore precisa quali provvedimenti sono gravabili, ad opera di chi, per quali motivi e con che tipo di rimedio.
Il concetto di interesse ad impugnare, invece, assume portata dinamica: non può infatti essere definito da previsioni astratte, come avviene per la legittimazione, per il semplice fatto che attiene alla singola vicenda processuale, considerata nei suoi elementi individualizzanti. In sostanza, si tratta di un requisito che assicura - anche per esigenze di economia processuale - che l’impugnazione tenda effettivamente «all’eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di proporre un’impugnazione che miri unicamente all’esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente, o addirittura ne consegua un danno» [11]. Per contro, l’interesse all’impugnazione sussiste tutte quelle volte in cui «il provvedimento […] sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa» [12].
Per quel che attiene alla sospensione condizionale della pena, invece, si tratta di un istituto non già, come pure si afferma, di mera decarcerizzazione [13], bensì volto ad inverare il principio della extrema ratio dell’intervento sanzionatorio custodiale penale. Introdotto in Italia sulla scorta di un’ideologia proporzionalistica e retributiva, è concepito come strumento extrapenitenziario di controllo e di sostegno in grado di assecondare il reinserimento del reo. Si tratta, dunque, di un rimedio contro la riconosciuta dannosità delle pene detentive brevi che, da una parte, non consentono un adeguato trattamento penitenziario e, dall’altra, determinano il contagio criminale [14].
In altri termini, pur a fronte della commissione di un reato accertato con sentenza definitiva passata in giudicato, il primato della persona [15] è tale che non si fa luogo all’applicazione della sanzione penale irrogata qualora, essendo la stessa contenuta entro determinati limiti ed essendovi una prognosi favorevole circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di ulteriori reati, in ultima istanza la mera minaccia della futura esecuzione sia sufficiente a soddisfare le esigenze di prevenzione speciale. Tuttavia, molto spesso l’istituto si è presentato come «un meccanismo “vuoto”, privo di contenuti di trattamento extrapenitenziario, che si configura come una rinunzia condizionata a punire, una risposta sanzionatoria quantitativamente e qualitativamente minore, per reati poco gravi commessi da persone non pericolose» [16]. Per quel che attiene specificamente alla sospensione condizionale delle pene pecuniarie, poi, viene in rilievo semplicemente un’esigenza di graduazione repressiva, sicché sarebbe evidentemente irrazionale differenziare l’ambito di operatività dell’istituto a seconda del genus della pena (pena detentiva e pena pecuniaria), tanto se si pone mente all’originaria rigida previsione della conversione della sanzione pecuniaria in quella detentiva dettata dall’art. 136 c.p.
Tant’è vero che, per effetto della sentenza della Consulta 28 aprile 1976, n. 95, il beneficio può essere fruito anche una seconda volta dal condannato, a patto che la pena complessivamente irrogata nei suoi riguardi non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.
PROFILI DI CRITICITÀ DERIVANTI DAI PRECEDENTI ARRESTI: UNA SVOLTA LAICIZZANTE?
Se tali sono i parametri ricostruttivi di riferimento, allora, la sentenza in commento non può che annoverarsi tra gli arresti illuminati e progressisti della Suprema Corte.
Mette conto di sottolinearsi, infatti, che il Collegio si è trovato al cospetto di una questione essenzialmente analoga ad altra già vagliata dalle Sezioni Unite oltre vent’anni fa [17]. In quella ipotesi, la massima assise della S.C. precisò sì che «sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni …», ma solo perché, in presenza di una iscrizione nel casellario giudiziale, «la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esenzione (condizionata) dal pagamento».
Dunque, la sussistenza dell’interesse ad impugnare veniva ancorata ai pregiudizi derivanti dall’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, essenzialmente nell’ottica di una negativa risultanza dell’applicazione del criterio di matrice economica dei “vantaggi compensativi”: in altri termini, l’utilità derivante dalla sospensione condizionale non è tale da superare il pregiudizio derivante dall’iscrizione del nominativo nel casellario. Tuttavia, come si è visto, questa soluzione era dettata dalla “perpetuità” dell’iscrizione in presenza della concessione del beneficio condizionale e ben si comprendeva l’argomentazione delle Sezioni Unite.
Sennonché, eliminato lo “scoglio” con la citata sentenza della Consulta del 2010, si sarebbe dovuti pervenire, ragionando a contrario, ad un esito di inammissibilità del ricorso proposto, a meno di voler far leva sull’argomento della differente (e non del tutto giustificabile) estensione temporale della permanenza dell’iscrizione.
E tutto ciò perché - se la sentenza in commento si fosse accodata alle SS.UU. - sicuramente non sarebbe stato possibile spendere il diverso argomento della pregiudizievolezza della pena pecuniaria condizionalmente sospesa nell’ottica di una futura fruizione del beneficio. Sul punto, infatti, l’arrêt del ‘94 era piuttosto netto, affermandosi che, sebbene la sospensione condizionale non potesse risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, tale situazione non si verifica nell’ipotesi di concessione officiosa del beneficio rispetto ad una (mera) pena pecuniaria. Il pregiudizio da rimuoversi, infatti, è rilevante a patto che «non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato».
Ebbene, proprio ad una “valutazione soggettiva di opportunità e di ordine pratico” veniva ricondotta la fattispecie che qui occupa, ovverosia «la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo».
Tre, dunque, le ragioni ostative: in primo luogo, il carattere meramente eventuale del danno lamentato, in quanto la sua attualizzazione presuppone la considerazione di accadimenti futuribili, come una (ulteriore) condanna; la sua rilevanza solo soggettiva, ovverosia come “mera tattica” processuale; la incompatibilità della doglianza proposta con il giudizio prognostico favorevole operato dal giudice di merito, con la conseguenza che la impugnazione, basata sulla positiva contemplazione di future azioni criminose da parte dell’agente, integrerebbe quasi una dichiarazione contra se.
Peraltro, le Sezioni Unite avevano pure precisato che, nell’ottica di una funzionalizzazione dell’istituto al proposito rieducativo, la concessione della sospensione condizionale della pena risulta chiara dimostrazione di un potere di spettanza esclusiva del giudice, con la conseguenza che non sono ipotizzabili né la necessità di istanza dell’imputato né il potere della parte di rinunciarvi. Tale impostazione, poi, risultava avallata pure dalla giurisprudenza di legittimità [18], essendosi argomentato che l’assenza di un potere di controllo del giudice sulla congruità della pena può talvolta determinare una situazione di conflitto col principio della funzione rieducativa della pena enunciato dall’art. 27, comma 3, Cost.
Queste le ingombranti impostazioni con cui la sentenza in commento era chiamata a fare i conti.
Ebbene, i giudici della terza sezione, pur senza menzionare mai le argomentazioni appena cennate, dimostrano di discostarsi da esse in maniera netta e recisa.
Certo, al fine di risolvere la problematica alla loro attenzione, avrebbero avuto gioco facile a riferirsi a quel recente approdo con cui la stessa S.C. è ritornata, con esiti opposti rispetto al passato, sul problema della rilevanza delle iscrizioni nel casellario giudiziale. In particolar modo, si è rilevato come «l’imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l’iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena» [19].
Come già in effetti si è detto, la semplice post-datazione della eliminazione dell’iscrizione in dipendenza dal termine biennale di sospensione condizionale è idonea a determinare un pregiudizio rilevante.
Ma, la questione è di ben più ampia portata.
Si tratta, in altre parole, di decodificare la funzione della sospensione condizionale nell’ottica del moderno sistema penale, dovendosi chiedere, in ultima istanza, se lo stesso sia volto a soddisfare esigenze individuali o superindividuali e cioè - come del resto avviene in senso più ampio per ogni istituto penalistico - quale sia il rapporto tra autorità e libertà.
Se si ritiene, infatti, che la sospensione condizionale sia volta essenzialmente a garantire la società dalle conseguenze indesiderate derivanti dalla commissione di un reato, ben si comprende un’impostazione quale è quella delle Sezioni Unite. In quest’ottica, del resto, è del tutto chiaro ed inequivocabile come la sospensione non sia affatto un “jolly” che il delinquente può pretendere di spendere alla bisogna, ma semplicemente una valutazione rimessa al giudice in ordine alla sufficienza o meno della minaccia della sanzione per evitare ulteriori trasgressioni alle norme assistite da conseguenze penali.
Differentemente a dirsi, invece, se l’istituto è ricostruito in un’ottica reo-centrica nell’ambito della quale, cioè, ferma restando la necessità che sia il giudice a provvedere alla formulazione del giudizio prognostico, imprescindibile sia l’istanza dell’interessato ai fini della concessione della sospensione condizionale. In quest’ottica, infatti, nessun imbarazzo genera l’applicazione del principio di matrice civilistica invito beneficium non datur: in un ordinamento giuridico che accoglie sempre più uno spiccato personalismo, la valutazione delle conseguenze di una determinata condotta ben può - anzi, deve - essere ricondotta alla valutazione “opportunistica” dell’agente.
Estremizzando la ricostruzione, infatti, potrà dirsi che così come è libera la scelta dell’agente di delinquere, così sarà libera la sua scelta di “rifiutare” la possibilità che l’ordinamento gli offre di andare esente da una applicazione “immediata” della pena, preferendone l’espiazione istantanea. Ovviamente, una tale opzione ha dei riflessi sistemici che non possono essere ignorati [20], ma - al di fuori di una impostazione “eticizzante” del diritto penale, sicuramente incompatibile con il nostro sistema costituzionale - non esistono ragioni apprezzabili per sottrarre alla strategia difensiva dell’imputato l’opzione per l’immediata espiazione della pena pecuniaria.
Non a caso, infatti, anche successivamente al riferito approdo delle SS.UU., le sezioni semplici della Suprema Corte [21] si erano determinate pur sempre per la inammissibilità del ricorso, ma non già sulla base della distinzione tra interessi giuridicamente rilevanti e interessi meramente opportunistici, considerando - non a torto - come tale discrimen in ultima istanza non è dotato di alcun addentellato normativo [22].
Tirando le fila del discorso fin qui articolato, può dirsi condivisibile l’impostazione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, sia per la considerazione - seppur non esplicitata in sentenza - in virtù della quale tale soluzione garantisce una più rapida cancellazione dell’iscrizione dal casellario giudiziale, sia per il fatto che - in assenza di una esplicita previsione normativa - ben può l’imputato-ricorrente mirare al risultato utilitaristicamente più favorevole pro futuro e, dunque, nella valutazione comparativa tra più condotte processuali perfettamente lecite, preferire non “intaccare”, in presenza di una condanna alla mera pena pecuniaria, sia la soglia biennale di cui all’art. 163 c.p. sia pure pura la (duplice) concedibilità del beneficio di cui all’art. 164, ult. comma, c.p., anche atteso come - quale che sia il criterio di ragguaglio dell’art. 135 c.p. - sia davvero difficile ipotizzare una equivalenza tra una deminutio patrimonii ed una orbatio libertatis.
[1] Recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Per una compiuta analisi della disciplina, v. in dottrina D. Cimadomo, I casellari e l’anagrafe, in G. Spangher (coordinato da), Trattato di procedura penale, Torino, Utet, 2009, p. 373.
[2] Più correttamente, della sola ammenda, atteso che la disposizione in predicato si limita alle contravvenzioni e non può, quindi, in via estensiva essere applicata ai delitti.
[3] A mente del quale «quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva». In proposito occorre pure sottolineare che l’attuale criterio di ragguaglio è stato modificato dall’art. 32, comma 62, l. 15 luglio 2009, n. 94. Peraltro i fatti erano contestati all’imputato genericamente «fino al 30 dicembre 2011», ma in ogni caso, a prescindere dalla correlata problematica della successione di leggi nel tempo in caso di reato permanente, non avrebbe potuto trovare applicazione se non la formulazione vigente, ovviamente più favorevole al reo, atteso che quella precedente ragguagliava un giorno di detenzione a “soli” 38 euro.
[4] Dichiara viceversa infondato il primo motivo di ricorso, vertente su una asserita falsa applicazione della legge sostanziale (in relazione agli artt. 279, comma 2 e 269, comma 4, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di quella processuale (rispetto all’art. 521 c.p.p.), assumendo che l’obbligo di controllo semestrale imposto alla ditta risulti indefettibilmente connesso a quello di comunicazione degli esiti, essendo viceversa del tutto irrazionale una sfasatura tra i due profili.
[5] La cui ratio giustificativa, invero, riposava essenzialmente su una esigenza di carattere solo operativo, giacché essa risultava strumentale a garantire l’operatività dell’art. 164 c.p. il quale, come noto, prevede che il giudice possa disporre la sospensione condizionale della pena non più di una volta (o due, quando il cumulo delle condanne non superi i limiti di cui all’art. 163 c.p.). Ebbene, l’unico strumento dal quale il giudice può attingere informazioni in ordine alle precedenti concessioni del beneficio è costituito dal certificato del casellario giudiziale. Se, dunque, si potesse procedere alla cancellazione delle iscrizioni in via indiscriminata, un soggetto condannato più volte potrebbe ottenere un numero di sospensioni condizionali della pena superiore a quello consentito dalla legge. In questo senso era orientata, del resto, la prevalente giurisprudenza di legittimità, che aveva evidenziato come la concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. fosse di ostacolo all’eliminazione della iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, sul rilievo che tale iscrizione non abbia natura di effetto penale della condanna, bensì di atto che assolve a finalità meramente informative, con conseguente ininfluenza delle vicende estintive del reato e degli effetti penali della condanna.
[6] Si trattava delle novelle inerenti le pene irrogate con decreto penale o in seguito a patteggiamento, o ancora dal Giudice di Pace.
[7] I dieci richiesti dall’art. 5, d.p.r. 14 novembre 2002, n. 133, più i due occorrenti per l’estinzione del reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 163 c.p.
[8] Così Cass., sez. IV, 12 dicembre 2015, n. 18072, in CED Cass., n. 263439, nonché in senso pedissequo Cass., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 21753, in CED Cass., n. 259722; Cass., sez. IV, 18 novembre 2014, n. 51574, in CED Cass., n. 261579; Cass., sez. IV, 2 dicembre 2014, n. 15680, in CED Cass., n. 263133.
[9] In tal senso, la stessa Cassazione in commento richiama il suo precedente arresto. Cfr. Cass., sez. III, 9 ottobre 2014, n. 45251, in CED Cass., n. 260970, dalla quale dovrebbe trarsi, argomentando a contrario, che siccome della precedente condanna a pena pecuniaria sospesa condizionalmente deve tenersi conto in sede di ragguaglio, la prima è idonea a cagionare un pregiudizio processualmente rilevante.
[10] In tal senso A. Dalia-M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, IX ed., Padova, Cedam, 2016, p. 799.
[11] Così Cass., sez. I, 24 novembre 2011, n. 47675, in CED Cass., n. 252183.
[12] Cass., sez. un, 16 marzo 1994, n. 6563, in CED Cass., n. 197535. In dottrina, v. G. Diotallevi, sub art. 163 c.p., in Lattanzi-Lupo (coordinato da), Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, Milano, 2010, pp. 350 ss., il quale, nel ricostruire compiutamente gli orientamenti sul tema della disponibilità del beneficio, ne sottolinea la natura pubblicistica intesa dalla giurisprudenza, tanto da sostenere che esso sia un potere attribuito esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, escludendo sia la necessità di una specifica istanza da parte dell’imputato per la concessione, così come un potere di rinuncia al beneficio (ex multis, Cass., 10 dicembre 1992, in CED Cass., n. 192587; Cass., 24 giugno 1999, in Cass. pen., 2000, p. 2298; pur se si sono registrate anche pronunce di segno contrario, tendenti alla riconsiderazione del pregiudizio che potrebbe comunque patire il condannato. Così Cass., 21 giugno 1993, in Riv. pen. economia, 1996, p. 39).
[13] Se così fosse, infatti, non si spiegherebbe la possibilità che vengano sospese condizionalmente le pene pecuniarie espressamente contemplate dall’art. 163 c.p.
[14] In dottrina, si sostiene che la sospensione condizionale della pena, viste le finalità dell’istituto, dovrebbe essere concessa o negata solo in funzione di superiori interessi dell’ordinamento, senza alcuna sindacabilità da parte del reo. Così P. Assumma, La sospensione condizionale della pena, Napoli, Jovene,1984, p. 216.
[15] Sub specie di inviolabilità della libertà personale ex art. 13 Cost. e di eccezionalità delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost.
[16] In questo senso si esprime R. Blaiotta, La sospensione condizionale della pena: ricorrenti incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2001, p. 3434.
[17] Cass., sez. un., 16 marzo 1994, n. 6563, cit.
[18] C. cost., sent. 26 giugno 1990, n. 313, in Foro it., I, 1990, c. 2385, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 444 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva il sindacato del giudice sulla congruità della pena patteggiata.
[19] Cass., sez. IV, 29 gennaio 2015, n. 15688, in Riv. pen., 2015, 7-8, p. 629.
[20] Sub specie in primis di adeguatezza della pena comminata per quella specifica violazione, in secundis della correttezza della valutazione prognostica favorevole in termini di futura astensione dalla commissione di reati dell’agente.
[21] Cass., sez. I, 11 dicembre 1998, in CED Cass., n. 211300; nello stesso senso, Cass., sez. III, 24 maggio 1994, in CED Cass., n. 199868; Cass., sez. III, 29 gennaio 1998, in CED Cass., n. 210736.
[22] Dell’evoluzione giurisprudenziale dà ben conto R. Blaiotta, La sospensione condizionale della pena: ricorrenti incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma, cit., sub nota 16.