Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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I poteri del giudice di appello in materia di sostituzione delle pene detentive brevi (di Paola Corvi)


Nella sentenza in commento le Sezioni unite precisano i poteri di cognizione e decisione del giudice d’appello, escludendo l’applicazione delle sanzioni sostitutive ex officio qualora la relativa questione non sia stata devoluta con l’atto di appello al giudice di secondo grado. Una diversa soluzione interpretativa, ugualmente plausibile sul piano esegetico, sarebbe stata preferibile, in considerazione della generale tendenza dell’ordinamento a ridurre l’u­tilizzo e l’esecuzione delle pene detentive.

The powers of the Appeal Court concerning the substitution of cu­stodial penalties

The Joint Chambers of the Court of Cassation clarified that the Appeal Court can’t apply any alternative sanction of its own motion if the pertinent matter has not been transferred to the Court of second instance beforehand. A different solution would probably have been more appropriate, considering the domestic system’s efforts to limit both the use and the enforcement of custodial sentences.

 
LA QUESTIONE I confini dei poteri di cognizione e di decisione del giudice di secondo grado, tracciati non sempre nitidamente dall’art. 597 c.p.p., sono ancora una volta oggetto di precisazione da parte delle Sezioni Unite, che con la sentenza in commento aggiungono un ulteriore segmento al perimetro cognitivo del giudice dell’appello tracciato dalla giurisprudenza. La questione di diritto su cui è stato chiesto l’intervento delle Sezioni Unite concerne l’applicabilità o meno delle sanzioni sostitutive in sede d’appello, qualora il relativo tema non sia stato devoluto al giudice di secondo grado. Nel caso di specie l’imputato, condannato all’esito di un giudizio abbreviato alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di violazione dei sigilli, aggravato dalla custodia, aveva proposto appello, lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale, senza contestare la misura della pena, né domandare la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria. La richiesta di sostituzione della pena, avanzata dal difensore in udienza, era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello e l’omessa pronuncia sulla sostituzione della pena era stata successivamente denunciata dall’imputato con ricorso in cassazione, in quanto, vertendo l’appello non solo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ma anche sul giudizio di comparazione delle circostanze – e quindi sul trattamento sanzionatorio – si configurava la violazione dell’art. 597 c.p.p. e dell’art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Rilevato il contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’appli­cabilità delle sanzioni sostitutive in appello, nell’ipotesi in cui non sia stata devoluta la relativa questione, la terza sezione della Corte di cassazione ha richiesto l’intervento regolatore delle Sezioni Unite al fine di stabilire «se il giudice di secondo grado possa applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto» [1]. GLI ORIENTAMENTI CONTRASTANTI Il quadro normativo di riferimento è innanzi tutto costituito dall’art. 597, comma 1, c.p.p., secondo cui la cognizione del giudice dell’appello è di regola delimitata dalla domanda contenuta nell’atto di impugnazione: «i punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» segnano il devolutum e indicano i corrispondenti poteri di cognizione e di decisione del giudice. Si ritiene che il giudice, all’in­terno della regiudicanda di cui è stato investito con l’atto di appello attraverso l’individuazione dei capi e dei punti della decisione che la parte [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017