Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decesso del soggetto pericoloso e azione di prevenzione patrimoniale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 16 MARZO 2017, N. 12621 – PRES. FIALE, REL. DE AMICIS

In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi e dei successori di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare, di cui all’art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile.

Nell’ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

Nell’ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo consequenziale all’accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un’omissione rimediabile, anche d’ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.; le presunzioni di fittizietà previste dall’art. 26, comma 2, d.lgs. citato, si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori.

> < [Omissis]     RITENUTO IN FATTO   Con decreto emesso in data 8 gennaio 2015 la Corte di appello di Roma, pronunciando sugli appelli proposti avverso i decreti emessi dal Tribunale di Roma nelle date del 5 maggio, 10 giugno e 14 luglio 2014, ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di numerosi beni nei confronti di F.C. e B.D.A. (rispettivamente moglie e figlia di L.D.A., deceduto in data 13 dicembre 2008), di M.D.A. e L.V. (genitori di L.D.A.), nonché di A.D.A. (fratello di L.D.A.). 1.1. La Corte d’appello ha posto in rilievo il fatto che l’azione di prevenzione patrimoniale era stata esercitata il 14 febbraio 2013, ossia entro il termine di cinque anni dal decesso di L.D.A., nei cui confronti era stato formulato, ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudizio incidentale di pericolosità cd. generica, previsto dalla vigente disposizione dell’art. 18, comma 3, d.lgs. cit., ed ancora prima dalla disposizione di cui all’art. 10 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125. La misura della confisca, in particolare, ha avuto per oggetto sia beni acquistati per successione dalle eredi di L.D.A. (F.C. e B.D.A., rispettivamente moglie e figlia del predetto), sia beni fittiziamente intestati in vita dal de cuius al fratello ed ai genitori, oltre a beni che questi ultimi avevano acquistato direttamente dalle eredi C.-D.A. (con atto formalmente dichiarato nullo dai giudici di merito), perché ritenuti frutto di fittizie intestazioni, in quanto espressione di una attività di reimpiego, assumendo, quale indice di fittizietà della intestazione, la sproporzione fra i redditi di tali soggetti ed il valore degli acquisti. Con riferimento alle intestazioni fittizie a favore del fratello e dei genitori, peraltro, la Corte di appello non ha pronunciato la formale dichiarazione di nullità degli atti di disposizione ai sensi dell’art. 26, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011. Avverso il suindicato decreto hanno proposto ricorso per cassazione i terzi interessati M.D.A., L.V. e A.D.A. Il ricorso proposto nell’interesse di M.D.A. e L.V. è articolato in tre motivi. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione di legge in relazione alla violazione del divieto di retroattività, sul rilievo che la possibilità di applicare la confisca di prevenzione in modo disgiunto è stata introdotta soltanto a partire dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, dunque in epoca successiva al decesso di L.D.A.. Con il secondo motivo si censura il vizio dell’assenza o apparenza di motivazione con riferimento alla confisca dei terreni acquistati dai coniugi nell’anno 2002, non essendovi prova della ritenuta intestazione fittizia. Con il terzo motivo si prospetta il vizio dell’assenza o apparenza di motivazione in [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017