Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


La Corte costituzionale afferma il diritto del minore alla sospensione dell'esecuzione (di Paola Maggio)


Con la nuova censura dell’art. 656 c.p.p., la Consulta potenzia l’individualizzazione del trattamento e la rieducazione del minore condannato, ribadendo che l’esecuzione penale minorile deve abbandonare ogni rigido automatismo e favorire il ricorso alle misure alternative risocializzanti, in linea con le indicazioni internazionali, convenzionali ed europee.

La decisione, oltre a sintetizzare il lungo cammino della Corte nella costruzione del sistema penitenziario minorile, rispecchia i contenuti delle riforme postulate dagli Stati Generali dell’Esecuzione e dalla recentissima Delega contenuta nella “riforma Orlando”.

The Constitutional Court affirms the right of juvenile convicts to sospension of enforcement

Through the latest decision of uncostitutionality regarding article 656 c.p.p., the Constitutional Court strengthened the personalization of the treatment and re-education of convicted minors.

The decision states that juvenile delinquency enforcement must leave any rigid automatism and favor the use of alternative resocializing measures, in line with international, conventional and European guidelines. The decision, in addition to summarizing the Court’s massive contribution to building the juvenile penitentiary system, reflects the contents of the postulated reforms by the “General Executing States” and the recent enabling act contained in the so-called “Orlando Reform”.

 
IL DIRITTO PENITENZIARIO MINORILE “CHE NON C’È!” Con la declaratoria di incostituzionalità del divieto della sospensione dell’esecuzione di cui alla lettera a) del comma 9 dell’art. 656 c.p.p. si allunga l’importante sequela di decisioni “normative” della Consulta in materia di diritto penitenziario minorile. Il settore, caratterizzato da un deficit legislativo quarantennale, è regolamentato da un’unica norma di natura transitoria all’interno della legge di Ordinamento penitenziario e da alcune fonti rapsodiche [1], anche di terzo grado [2]. L’art. 79 Ord. pen. sancisce in particolare l’applicabilità delle norme contenute nella l. 26 luglio 1975, n. 354 «anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». La disposizione intertemporale, prospetticamente mirata all’in­troduzione di una normativa ad hoc per i minorenni, dispiega tutt’oggi i suoi effetti, a causa del grave ritardo nell’emanazione di una specifica disciplina dedicata al condannato minorenne, in ossequio a quanto richiesto dagli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost. La lacuna macroscopica, presentata dal legislatore come un deficit soltanto provvisorio [3], si è aggravata a causa del difficile adattamento delle norme penitenziarie pensate per gli adulti, nonché a causa del contrasto con gli istituti del processo minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) finalizzati a inibire la carcerazione [4] e ad adeguare la pena alla minore età [5]. Il sistema “penitenziario” previsto per gli adulti [6] si mostra palesemente inconciliabile con un’idea dell’esecuzione penale minorile, volta a valorizzare massimamente le istanze educative e di recupero del soggetto in età evolutiva (art. 31, comma 2, Cost.) [7]. Ancor più gravi appaiono, poi, le discrasie tra il momento cognitivo e il momento esecutivo minorile alla luce del d.P.R. n. 448 del 1988, modello sistematico in cui si affermano i principi di autonomia e specialità, oltre che di minima offensività del processo e della sanzione in relazione al processo evolutivo degli infra-diciot­tenni. Come si evince dalla sentenza in commento, una fase dell’accertamento, flessibile e individualizzata, è inconciliabile con una fase esecutiva autoritaria e irrigimentata da limiti e da meccanismi presuntivi che rischiano di compromettere seriamente il segno distintivo della giurisdizione punitiva. IL CONTRIBUTO ATTIVO DELLA CONSULTA ALLE ISTANZE DI CAMBIAMENTO La costante azione di adeguamento evolutivo e “creativo” della Corte costituzionale ha dovuto di necessità supplire all’assenza e ai ritardi della [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 5 - 2017