Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La difesa dell'ente sottoposto a procedimento penale (di Donatello Cimadomo)


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Il tema della difesa dell’ente nel procedimento penale – identica sede dell’accertamento del reato e dell’illecito amministrativo che da quel reato dipende – non dovrebbe costituire terreno di disputa se viene declinato al fine di individuare una ragion d’essere delle prerogative difensive che accomuni le diverse posizioni processuali dell’im­putato-persona fisica e dell’incolpato-ente.

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Per evidenti che siano le differenze naturali tra i due soggetti processuali, l’anamnesi sul sistema processuale concepito con il d.lgs. n. 231 del 2001 consegna una parificazione d’avanguardia tra ente e persona fisica, almeno con riguardo all’esercizio delle facoltà difensive ad entrambi riconosciute.

Occorre, però, verificare se il diritto di difesa dell’ente non sia limitato a cagione di una ingiustificata differenza qualitativa dell’accertamento dell’illecito amministrativo rispetto a quello del fatto-reato o, peggio ancora, in forza di un automatismo probatorio che, permettendo di ricavare la prova del reato da quella dell’illecito amministrativo, porta inevitabilmente alla rarefazione irrimediabile del diritto di difesa dell’ente.

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The company's defence in the criminal proceedings

The core subject of the company’s defence in the criminal proceedings – same proceedings for the assessment of the crime as well as of the administrative offence resulting from said crime – should not constitute a point of contention if used to identify the purpose of the defensive prerogatives which equalizes the different procedural positions of the defendant/individual or of the accused/company.

Notwithstanding the natural differences between the two subjects under proceedings, the anamnesis of the procedural system designed by Legislative Decree 231/2001 provides for a forward equalization between the company and individual, at least as concerns the entitlement to exercise defensive rights which both subjects are granted.

It should however be verified whether the company’s entitlement to exercise the right of defence is limited because of an unjustified difference in the assessment of the administrative offence as compared to the assessment of the event/crime or, worse, as a result of a probatory automatism that, by allowing to derive the evidence of the administrative offence from the evidence of the crime, inevitably leads to the irreparable depletion of the company’s right of defence.

PREMESSA La l. 29 settembre 2000, n. 300 [1] ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, in grado di assicurare «l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale» a garanzia dei diritti sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dagli artt. 6 CEDU e 14 Patto [2]. A tale scopo il legislatore delegato ha statuito, nell’art. 34 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 [3], che «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo [quelle coniate ad hoc, n.d.r.] nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 217», e, nell’art. 35 del medesimo decreto, che «all’ente si applicano le medesime disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili», estendendo così al primo le medesime garanzie riconosciute al secondo [4]. GARANZIE La punibilità dell’ente secondo il “paradigma 231”, al netto di ogni suggestione derivante da esigenze nomenclatorie, rende minimo il tratto proprio del tipo di autore dell’illecito amministrativo; in tale ottica, anche la vexata quaestio intorno alla natura della responsabilità per l’illecito derivante da reato finisce per passare in secondo piano. Dunque, volgendo l’attenzione alla scelta del legislatore di individuare nel procedimento penale la sede propria dell’accertamento dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, non può essere minata la certezza che all’ente debbono essere riconosciuti i diritti “naturali” propri del processo penale [5]. Tuttavia, che il modello processuale destinato all’accertamento dell’illecito amministrativo sia quello penale, rischia di legittimare conclusioni che assurgono a mera petitio principii se si indugia sulla effettiva consistenza di tali diritti “naturali”, primo fra tutti quello della difesa, che rischia perciò di ridursi a mera aspettativa. Le prerogative difensive dell’ente hanno adeguata considerazione una volta definito il thema probandum che è proprio della vicenda processuale. L’oggetto dell’accertamento non si identifica con l’accertamento del fatto-reato [6]. L’ente deve provare la formazione della volontà interna (e relative dinamiche, protocollari e sostanziali) per dimostrare come la società agisce in contesti apparentemente analoghi a quelli versati nelle procedure adottate con il modello di [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017