Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La parte civile può impugnare la sentenza di condanna ge­nerica a seguito di riqualificazione giuridica del fatto? (di Rita Cencetti)


Nell’escludere l’interesse ad impugnare della parte civile nell’ipotesi di sentenza di condanna generica pronunciata a seguito di una diversa e meno grave qualificazione giuridica del fatto, la Suprema Corte svolge alcune considerazioni in punto di efficacia del giudicato penale nel processo civile. In considerazione della diretta incidenza esplicata dalla diversa qualificazione sul quantum del danno, l’A. si sofferma sulla tendenza della giurisprudenza di legittimità a disincentivare la costituzione di parte civile nel processo penale.

On the legal standing of the civil party to appeal the criminal con­viction stating a different legal classification of the offence

Excluding the interest to appeal of the civil party after the different, less severe, legal classification of the offence by the Judge, the Supreme Court rules about the civil action in the criminal trial, focusing on the issue preclusion deployed by the criminal conviction. Considering the direct aetiological influence deployed by the different legal qualification on the quantification of damages in favor of the plaintiff, the A. make some critical remarks, highlighting the jurisprudence attitude to discourage the civil action within the criminal trial.

 
PREMESSA Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta la vexata quaestio dell’interesse ad impugnare della parte civile nell’ipotesi di sentenza di condanna generica pronunciata a seguito di riqualificazione giuridica del fatto [1]. Nel delineare alcune dirimenti coordinate esegetiche, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la questione sottoposta al loro sindacato non possa essere affrontata se non ampliando l’orizzonte conoscitivo all’analisi dei principi generali in materia di impugnazioni. A fortiori è l’ulteriore tematica dell’a­rea coperta dall’accertamento penale – con particolare riferimento alle nozioni di “fatto” e di “danno” – rispetto al thema decidendum del giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno ad essere evocata sullo scenario della motivazione in commento. L’operazione delimitativa condotta dalla Suprema Corte consente, pertanto, una riflessione sistematica e di più ampio respiro sulla dinamica stessa del processo penale, innervato sulla contrapposizione dialettica fra parti necessarie ed eventuali a seguito dell’esercizio dell’azione civile [2]. IL CASO Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il giudice di prime cure pronunciava l’assoluzione dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 c.p. contestato nel capo di imputazione [3]. La sentenza veniva, tuttavia, riformata in toto dalla Corte d’Appello territoriale la quale, diversamente qualificato il fatto, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 517-ter c.p. Contrariamente al giudice di primo grado, infatti, il giudice del gravame procedeva alla diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che il fatto storico non fosse ascrivibile entro le maglie della fattispecie originariamente contestata, essendo la stessa sussumibile in seno alla fattispecie di cui all’art. 517 ter c.p. La sentenza del giudice d’appello veniva impugnata con ricorso per cassazione sia dall’imputato – il quale lamentava la totale inesistenza della motivazione – che dalla costituita parte civile. Quest’ultima censurava l’asserita violazione dell’art. 474 c.p., fattispecie entro la quale avrebbe dovuto essere ricondotta la qualificazione giuridica del fatto addebitato, con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. L’iter motivazionale della Suprema Corte prende avvio dallo svolgimento di alcune considerazioni in punto di interazione tra impugnazione della parte civile ed efficacia dell’accertamento penale rispetto al giudizio risarcitorio in sede civile. LA QUESTIONE ESAMINATA. L’INTERESSE AD IMPUGNARE NELL’IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO In via [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017