Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Lorenzo Pulito)


INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO E NUOVI LIMITI OGGETTIVI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA È in corso l’esame da parte della Commissione Giustizia della Camera del d.d.l. C. 4376, d’iniziativa dell’on. Molteni e altri, recante «Modifiche all’articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato», presentato il 21 marzo 2017, che si propone il dichiarato scopo di reinserire nel circuito legislativo un testo già in passato approvato dalla Camera, ma «cancellato» dal Senato. Il riferimento è alla proposta di legge C. 1129-A, approvata dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015 (S. 2032). La Commissione Giustizia del Senato abbinava l’esame di detto testo con altri trentasette progetti di legge (tra i quali i due testi S. 2067 – avente ad oggetto la riforma del processo penale, delle intercettazioni e dell’ordinamento penitenziario – ed S. 1844 – di riforma della prescrizione), incentrando il dibattito esclusivamente sui testi di riforma del processo penale e della prescrizione. Indi, il summenzionato d.d.l. S. 2032 confluiva solo formalmente nel testo unificato, nel quale non si riproduceva alcuna delle disposizioni originariamente approvate dalla Camera in materia di giudizio abbreviato. Effettivamente, i lavori parlamentari che hanno portato alla promulgazione della l. 23 giugno 2017, n. 103, pubblicata in G.U. il 4 luglio 2017, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», hanno fatto sì che quest’ultima, pur incidendo sul giudizio abbreviato in maniera «estremamente articolata», non ha interposto alcun limite all’accesso al rito speciale collegato alla tipologia di reato per cui si procede. A prescindere dalla particolarmente rilevante innovazione concernente l’art. 438, comma 4, c.p.p., che oggi prevede come – nel caso di richiesta di giudizio abbreviato effettuata immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive – il giudice provveda solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento d’indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti della difesa, sul versante squisitamente “premiale”, che qui rileva maggiormente, il legislatore ha ridotto alla metà della pena altrimenti inflitta lo sconto per i reati contravvenzionali. Conclusivamente, non solo il rito abbreviato resta ammissibile e applicabile per ogni ipotesi delittuosa, ma non è stata neppure prevista la possibilità di graduare la diminuzione di pena in considerazione della diversa gravità delle fattispecie concrete, secondo le indicazioni a suo tempo fornite dalla Commissione Canzio. Secondo la [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017