Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Confisca di prevenzione e morte del soggetto ritenuto perico­loso: le Sezioni Unite definiscono i limiti applicativi (di Maria Francesca Cortesi)


La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con una decisione complessa, ma dal percorso argomentativo coerente affronta una tematica di estremo rilievo per il sistema di prevenzione. L’obiettivo è evidentemente volto a non depotenziare gli effetti dell’azione patrimoniale nell’ipotesi di confisca post mortem, delineando i confini in cui essa può essere disposta. Nonostante appaiano equilibrate, le considerazioni svolte non possono essere condivise essendo basate sul vizio di fondo, recepito dal d.lgs. n. 159 del 2011, per cui l’erede, extraneus al procedimento di prevenzione, diventa unico protagonista in luogo del de cuius, ma, di fatto, con le armi per difendersi “spuntate”.

Preventive confiscation measures and death of the individual consi­dered dangerous: the United Sections of the Corte di Cassazione de­fine the application constraints

The United Sections of the Corte di Cassazione, with an intricate decision, but characterized by a coherent argumentative route deals with an extremely important iusse for the prevention system. Obviously the Court’s goal is not to undermine the effects of the asset forfeiture action in case of post mortemconfiscation, outlining the boundaries in witch the action can be ordered. Even though the Court’s observations appear to be balanced, they can not be shared since they are based on the fundamental error, transposed in to the legislative decree n. 159/2011, so that the heir, extraneus to the prevention procedure, becomes the sole protagonist in place of the de cuius, but, in fact, with “blunted” difensive weapons.

 
La questione La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite si incentra sull’operatività dell’art. 18, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) nonché, seppur limitatamente, sul meccanismo di cui all’art. 26, d.lgs. n. 159 del 2011. Essa è articolata in due distinti quesiti: l’uno riguardante “la possibilità di estendere l’oggetto dell’azione di prevenzione patrimoniale, esercitata dopo la morte del soggetto pericoloso, ai beni fittiziamente trasferiti o intestati in vita dal de cuius e, quindi, nella disponibilità indiretta di quest’ultimo fino al momento del decesso”; l’altro, sempre interconnesso al precedente, avente ad oggetto la “necessità o meno che la confisca del bene del terzo sia accompagnata dalla declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione negoziale”. Sugli aspetti suddetti, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, esiste una sola sentenza [1] che, a parere dei giudici della prima sezione della Corte di cassazione, risolve alcuni punti della questione in maniera non condivisibile. Trattandosi, però, di un tema di estremo rilievo dalla cui definizione deriva il riconoscimento di una differente area di estensione della confisca di prevenzione, si è preferito affidare alle Sezioni Unite il compito di elaborare un principio di diritto uniforme, circostanza che, in prospettiva, ha lo scopo di evitare il formarsi di opposti orientamenti interpretativi, capaci di riverberarsi negativamente sulla tenuta dei provvedimenti di confisca e, dunque, sulla finalità agli stessi sottesa, volta ad acquisire al patrimonio dello Stato beni frutto di attività illecita [2]. La cornice normativa disegnata dal d.lgs. n. 159 del 2011 non appare effettivamente esaustiva. Il dato testuale, che si trae dalla lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 18, d.lgs. n. 159 del 2011, per quel che concerne il tema relativo alla determinazione dei confini di operatività della confisca, è, certo, lineare e coerente, ma non completo, perciò destinato ad ingenerare differenti ricostruzioni ermeneutiche, come è emerso anche nel caso di specie [3]. Il precetto, analogamente a quanto sostenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità nel vigore della pregressa disciplina, consente che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione prosegua nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (comma 2) [4] ovvero che inizi nei confronti di questi ultimi. In tale ipotesi l’azione di prevenzione deve essere formulata nei confronti dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso (comma 3). L’apparente [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017