Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Pietro Zoerle  )


LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SUI REATI RELATIVI AI BENI CULTURALI Il 19 maggio 2017 è stata aperta alla firma a Nicosia la Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property che mira a introdurre una forma specifica di tutela penale per i beni culturali, andando a sostituire la Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (Delfi, 1985) la quale, firmata soltanto da sei Stati, non è mai entrata in vigore. L’accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati terzi che hanno partecipato alla sua redazione (Santa Sede, Messico, Giappone) (art. 27, § 1). In quell’occasione hanno sottoscritto i seguenti Paesi: Armenia, Cipro, Portogallo, Grecia, San Marino e, in qualità di Stato terzo, Messico. La Convenzione è stata firmata anche dalla Slovenia il 4 luglio 2017 e dall’Ucraina l’11 settembre 2017. La sua entrata in vigore è condizionata alla ratifica di cinque Stati, di cui almeno tre devono essere membri del Consiglio d’Europa (art. 27, § 3). L’accordo conta 32 articoli ed è stato redatto in lingua francese e inglese: entrambi i testi fanno egualmente fede. Le prima forma specifica di tutela internazionale dei beni culturali risale al 1954 (cfr. FRANCIONI, voce Beni culturali (protezione internazionale dei), in Enc. dir., Milano, 2016, p. 59 ss.), quando, sotto l’egida dell’Unesco, venne conclusa la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Aja, 1954), alla quale si aggiunsero il Regolamento di esecuzione e il Primo Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Aja, 1954). Sempre su iniziativa dell’Unesco, sono stati conclusi ulteriori accordi tra i quali, a titolo esemplificativo, la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (Parigi, 1970), la Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale (Parigi, 1972) e il Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aja del 1954 (Aja, 1999). Solo quest’ultimo stabilisce una forma specifica di tutela penale, prevedendo che gli Stati puniscano come reati una serie di condotte commesse a danno dei beni culturali, limitatamente però agli atti compiuti in tempo di guerra (art. 22). Su iniziativa, invece, dell’UNIDROIT è stata conclusa la Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 1995) che – conformemente alle finalità istitutive dell’organizzazione proponente – pone una serie di regole uniformi di diritto privato internazionale, finalizzate a disciplinare la rivendicazione e la restituzione di beni [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017