Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La riforma Orlando: profili di diritto penale sostanziale (di Enrico Maria Ambrosetti)


Nell’articolo vengono esaminati i principali aspetti di diritto penale sostanziale della riforma Orlando. In prima battuta, vengono analizzate la nuova disciplina in materia di prescrizione del reato, la causa di estinzione del reato per la riparazione del danno (art. 162-ter c.p.) e le modifiche di pena per alcuni delitti. Successivamente, sono considerati i principi della legge delega in materia di misure di sicurezza personali e altri istituti di diritto penale.

The Orlando reform: aspects of substantive criminal law

The essay analyzes the principle aspects of substantive criminal law relating the Orlando reform: at first, the new statute of limitation in criminal law, the cause of extinction of the crime because of the restoration of the damage (art. 162-ter Criminal Code) and the modifications of penalties concerning some crimes. Later, are analyzed the principles of the act of delegation to the Government in the field of personal security measures and other institutions of criminal law.

 
LA RIFORMA ORLANDO: CENNI INTRODUTTIVI In data 14 giugno 2017 è stato approvato il disegno di legge di iniziativa governativa dal titolo “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. La l. 23 giugno 2017, n. 103, comunemente chiamata “riforma Orlando” dal nome del ministro proponente, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio ed è entrata in vigore il successivo 3 agosto. Per quanto attiene alla parte di diritto penale sostanziale essa può essere divisa nelle seguenti sezioni. La prima e più importante è quella dedicata a una parziale riforma delle disposizioni del codice penale relative alla disciplina della prescrizione del reato. La seconda è rappresentata dall’introduzione nel codice penale dell’art. 162-ter. La norma prevede una nuova causa di estinzione del reato, limitata ai casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, conseguente al risarcimento del danno. La terza riguarda il regime sanzionatorio di alcune fattispecie delittuose. Questo ultimo intervento del legislatore si muove nella prospettiva di un incremento delle pene, in particolare ritoccando verso l’alto i minimi edittali ovvero inserendo limiti al potere di bilanciamento giudiziale delle circostanze [1]. Nella legge sono, inoltre, previste alcune deleghe al Governo per la riforma di altri settori del diritto penale e dell’ordinamento penitenziario. La prima riguarda la riformulazione del regime della procedibilità a querela esteso ad altri reati. Inoltre, il Governo viene demandato ad intervenire sulla disciplina delle misure di sicurezza personali, eliminando il sistema del doppio binario nei confronti dei soggetti imputabili. Ulteriori deleghe sono relative al riordino del casellario giudiziale e dell’ordinamento penitenziario [2]. Come si avrà modo di illustrare nei seguenti paragrafi, anche per quanto attiene alla parte di diritto sostanziale, sono pienamente condivisibili i rilievi critici mossi alla legge Orlando relativamente alle modifiche in materia processuale. Riprendendo il severo giudizio di Luca Marafioti si può tranquillamente affermare che «siamo di fronte, infatti, ad un provvedimento-zibaldone … impegnativo individuare, ancorché a primissima lettura, lo spirito che lo anima. La normativa in discorso spazia su temi così diversificati della giustizia penale, da proporsi difficilmente quale organica novella» [3]. Il vero è che le modifiche apportate alle norme di diritto penale rispondono – principalmente – alle ormai radicate spinte giustizialiste che sono presenti in buona parte dell’opinione pubblica e del mondo parlamentare. Questo è confermato dalle modifiche al regime della prescrizione e dalle nuove pene sancite per alcuni delitti. Paradigmatico in tal senso [continua..]

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