Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il diritto dell'amministratore di una società fallita di presentare querela (di Federico Lucariello)


Le riflessioni muovono da una breve analisi delle principali questioni legate alla individuazione della persona offesa del delitto di furto e alla sua titolarità del diritto di querela allorquando si tratti di una società commerciale; inoltre, l’Autore analizza il problematico riconoscimento del diritto di querela dell’amministratore dopo la dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore.

About the competence of the company's director of a failed trading company to file a complaint

The paper begins with a brief analysis of the main issues related to the identification of the aggrieved party of a theft and to his ownership to file a complaint when the aggrieved party is a trading company. Then the Author analyses the problematic recognition of the right to file a complaint on the company director of a trading company after the bankruptcy’s declaration and the insolvency administrator’s appointment.

 
PREMESSA Un recentissimo intervento della Suprema Corte consente di tornare sul tema di particolare rilievo della legittimazione a proporre querela nell’ambito delle società commerciali. Nel caso specifico, originariamente contestata l’ipotesi di furto aggravato ai sensi dell’art. 624-bis c.p., in sede di condanna la fattispecie viene derubricata nell’ipotesi semplice di cui all’art. 624 c.p. Per effetto di ciò, il condannato lamenta nel proprio ricorso la mancanza di una valida querela, in quanto quella in atti proviene dall’amministrazione della società fallita e non dal curatore fallimentare. La Corte, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso, trova la soluzione sul piano del diritto sostanziale. In particolare, partendo dal presupposto che nel delitto di furto la persona offesa, titolare del diritto di querela è “qualsiasi persona che si trovi in rapporto qualificato col bene, perché titolare di un diritto reale o personale di godimento e che abbia una relazione col bene, che gli consenta di trarre dal bene le utilità sue proprie”, si conclude che rispetto ai “beni costituenti la massa fallimentare legittimato alla proposizione della querela sia non solo il curatore, ma anche il proprietario” [1]. Come meglio si preciserà, se certamente la ricostruzione degli aspetti sostanziali in materia di furto appare condivisibile e in linea con la costante giurisprudenza, la Cassazione sembra però dare per scontato il tema più delicato sotteso al caso in esame, ossia la possibilità che dopo la dichiarazione di fallimento l’amministratore di una società possa agire – nel caso di specie presentare querela – in nome e per conto della società fallita. Ecco allora che la pronuncia in esame, pur concernendo la situazione del tutto peculiare che si verifica allorquando l’ente societario è interessato da una procedura concorsuale, impone una riflessione di più ampio respiro in ordine alla legittimazione a proporre querela nell’ipotesi in cui la persona offesa dal reato è una persona giuridica, quale che sia la situazione giuridica della stessa. INQUADRAMENTO SOSTANZIALE DELLA FATTISPECIE Prima di entrare nel merito delle questioni di cui sopra, appare imprescindibile qualche considerazione di carattere sostanziale. La pronuncia della Suprema Corte in commento prende le mosse da una ipotesi di furto aggravato poi derubricato in furto semplice. Il reato, come è noto, è tra i più diffusi [2] e consiste nella condotta di chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto. Esula dalle finalità del presente lavoro una disamina dettagliata di tutti gli aspetti problematici cui la fattispecie in commento ha dato [continua..]

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