Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Attività lavorativa e giudizio prognostico finalizzato alla concessione dell'affidamento in prova (di Giuseppe Magliocca)


La decisione sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale postula la formulazione di un giudizio prognostico di idoneità della misura alternativa a contribuire alla rieducazione del condannato ed a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati, il quale deve tener conto di una pluralità di indici di matrice normativa e giurisprudenziale e che non può essere ancorato unicamente alla disponibilità o meno in capo all’istante di un’attività lavorativa.

Employment and prognostic judgment in the probation system

The decision on the probation presupposes the formulation of a prognostic judgment relating to eligibility of the alternative measure to contribute to re-education of the convicted person and to prevent the danger of commission of further offenses. This judgment must consider different factors, which can not be anchored exclusively to the availability of an employment.

 
RILIEVI INTRODUTTIVI La pronuncia in commento, nel ribadire un principio di diritto da tempo consolidatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza della disponibilità di un’attività lavorativa in capo al condannato che aspiri ad accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, offre lo spunto per soffermarsi sui parametri del giudizio prognostico demandato in tale ambito alla magistratura di sorveglianza e per valutare la portata delle più recenti linee di riforma tratteggiate in sede legislativa. A dire il vero, la declaratoria di annullamento con rinvio dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino – la quale respingeva l’istanza di concessione dell’affidamento in prova presentata dal condannato adducendo l’impraticabilità di una prognosi favorevole di reinserimento sociale del medesimo in ragione della indisponibilità di un’attività lavorativa che gli consentisse «di superare quelle difficoltà economiche che lo avevano indotto alla commissione del reato» – muove, più che dalla censurata violazione di legge (riferita ai presupposti da cui dipende la concessione della misura alternativa in questione), dalla riscontrata contraddittorietà della decisione assunta nel caso di specie e della motivazione ad essa sottesa rispetto alle risultanze processuali a disposizione del Giudice di prime cure, le quali evidenziavano come l’avvenuta perpetrazione del reato fosse riconducibile, più che ad uno stile di vita criminale o a peculiari condizioni di disagio economico, «ad un periodo di scompenso psichiatrico», così contestualizzando la condotta criminosa nell’ambito di «un momento di acutizzazione dei disturbi psichiatrici» dai quali il reo era afflitto. La pronuncia oggetto di impugnativa, lungi dall’ancorare il rigetto dell’istanza di affidamento al mero dato dell’indisponibilità di un’attività lavorativa in capo al condannato, prendeva, quindi, le mosse da una caratterizzazione della condotta criminale, come indotta da presunte difficoltà economiche nelle quali il condannato avrebbe versato al momento del fatto, in alcun modo supportata da risultanze processuali che, al contrario, ne imponevano una contestualizzazione di segno diverso, rispetto alla quale l’evocata disponibilità di un’attività lavorativa non poteva assumere alcun rilievo dirimente nella prospettiva della rieducazione del reo e della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati tipizzate dalla norma di riferimento. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’AFFIDAMENTO IN PROVA Qualificata dal Giudice delle Leggi come modalità alternativa di esecuzione della pena nell’ambito della quale «viene sostituito a quello in [continua..]

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