Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


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L’ASSENZA DELL’ARRESTATO IN UDIENZA NON IMPEDISCE LA CONVALIDA DELL’ARRESTO E IL CONTESTUALE GIUDIZIO DIRETTISSIMO (Cass., sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41783)   La sentenza in esame evidenzia un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al potere del giudice del dibattimento di convalidare l’arresto e disporre contestualmente il giudizio direttissimo qualora l’arrestato, per situazioni contingenti, non sia presente in udienza. Un primo orientamento distingue la mancata comparizione in udienza dell’arrestato dovuta a legittimo impedimento a comparire da quella derivante dalla volontaria sottrazione dell’imputato, come nel caso di avvenuta evasione. La mancata comparizione dell’imputato, dovuta ad impedimento assoluto a partecipare all’udienza, preclude l’esercizio dell’azione penale e la conseguente costituzione del rapporto processuale necessario anche per il giudizio di convalida: secondo questa impostazione, la corretta instaurazione del rapporto processuale nel rito direttissimo avviene solo con la presenza dell’impu­tato nell’udienza in cui gli viene contestata oralmente l’imputazione, e tale instaurazione del rapporto processuale costituisce l’indispensabile presupposto per la convalida della misura precautelare (Cass., sez. IV, 4 giugno 2009, n. 26450). Conseguentemente, quando il giudizio direttissimo non può essere celebrato per la mancata comparizione dell’imputato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero perché proceda a chiedere al g.i.p. la convalida dell’arresto. Secondo questa tesi, la disposizione di cui all’art. 391, 3 comma, c.p.p., che prevede l’impossibilità o il rifiuto a comparire dell’arrestato o del fermato nel giudizio di convalida dinanzi al g.i.p., non è infatti applicabile al giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento, in quanto, nell’ipotesi di cui all’art. 449, comma 1, c.p.p., la presentazione del detenuto è requisito indefettibile per l’instaurazione del procedimento stesso (Cass., sez. IV, 28 gennaio 2005, n. 19300). Tale indirizzo sembra ammettere una diversa soluzione nella differente ipotesi in cui l’imputato si sottragga volontariamente alla conduzione in udienza innanzi al Tribunale a seguito, ad esempio, di evasione, essendo questa una fattispecie ben diversa da quella del legittimo impedimento a presenziare. Un contrapposto orientamento giurisprudenziale, cui aderisce anche la sentenza in commento, ritiene viceversa che l’assenza fisica dell’imputato, sia essa dovuta a legittimo impedimento (Cass., sez. V, 26 maggio 2009, n. 24612 e Cass., sez. VI, 25 gennaio 2011, n. 3410) o ad una volontaria sottrazione (Cass., sez. VI., 18 aprile 2007, n. 17193; Cass., sez. V, 10 febbraio 2006, n. 11589), non impedisca il giudizio di convalida e l’instaurazione [continua..]

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