Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Disorientamenti giurisprudenziali in tema di ne bis in idem e (di Fabio Cassibba)


Prosegue l’incerto cammino della giurisprudenza nazionale volto ad assicurare al divieto di secondo giudizio sancito dall’art. 649 c.p.p. un’applicazione coerente con i canoni garantiti dagli artt. 4, prot. 7, Cedu e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La pronuncia della grande camera della Corte di Strasburgo nel caso A e B c. Norvegia fa sorgere nuovi dubbi interpretativi e rende maggiormente ardua l’armonizzazione con gli ordinamenti sovranazionali. La ricerca d’una soluzione di sistema resta comunque condizionata dall’esigenza di rispettare la legalità processuale, protetta dall’art. 111 comma 1 Cost. e considerata dalla stessa Corte europea un principio generale dell’ordinamento.

Disoriented Case-law about ne bis in idem and dual proceedings

The uncertain course of the case-law continues, attempting to give the double jeopardy guarantee provided for by art. 649 of the Italian Criminal Procedure Code an application that should be consistent with the same guarantee provided for by art. 4, prot. 7, ECHR and art. 50 EUCFR. The Strasbourg Court’s grand chamber decision in the case A and B vs Norway creates new interpretative doubts and makes the harmonization of the systems more difficult. The solution remains conditioned by the need to respect the due process of law, provided for by art. 111 of the Italian Constitution and considered as a general principle of law by the Court of Strasbourg.

 
UN LABIRINTO MUTEVOLE Nel celebre fantasy-movie «Labyrinth», la protagonista si trova ad affrontare un labirinto in cui magiche creature disorientano l’avventuriera, mutandone, passo dopo passo, i meandri e bivi. Oggi, il giudice penale si trova nell’identica condizione: il già di per sé intricato labirinto delle fonti [1] muta di continuo, perché costantemente rimodellato dalla giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo. Da ultimo, la pronuncia resa della grande camera della Corte europea nel caso A e B c. Norvegia [2] modifica – ancora una volta – lo scenario in cui deve muoversi il giudice, chiamato ad assegnare al divieto di secondo giudizio ex art. 649 c.p.p. una portata coerente con i canoni della medesima garanzia sanciti dagli artt. 4, prot. 7, Cedu e 50 Cfdue, in materia di rapporti fra “doppio binario” sanzionatorio e operatività del ne bis in idem [3]. Prima della pronuncia in parola – tanto più a seguito della condanna della Corte europea nei caso Grande Stevens e altri c. Italia [4] – alcuni capisaldi apparivano consolidati e, dunque, idonei a orientare con sicurezza l’interprete. Perché scattasse l’operatività della garanzia nel sistema convenzionale era necessario e sufficiente che: a) i due procedimenti (nella sede penale e in quella extrapenale) fossero stati promossi nei confronti della stessa persona e avessero ad oggetto la stessa condotta [5]; b) fosse stata pronunciata, in uno dei due procedimenti, una decisione definitiva; c) il procedimento extrapenale fosse da considerare, in effetti, matière penale, secondo i “criteri Engel” [6]. Quanto all’autonomo spazio del diritto dell’Unione europea, la Corte di giustizia aveva assegnato alla garanzia dell’art. 50 Cdfue l’identica portata dell’art. 4, prot. n. 7, Cedu [7]. Dopo la grande camera A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, quei capisaldi appaiono ridimensionati: svetta un nuovo requisito, destinato (apparentemente) a prevalere sui primi e a fare da principale – ma, a tal punto, poco stabile – pilastro [8]. La novità sta tutta nella considerazione assegnata alla «sufficiente connessione sostanziale e temporale» fra procedimenti come criterio decisivo per sciogliere il dubbio sulla violazione dell’art. 4, prot. n. 7, Cedu [9]. Agevole preconizzare che la grande camera peserà sulle future decisioni della Corte europea: già ora si registrano le prime prese di posizione allineate al nuovo criterio [10]. D’altro canto, sul versante interno, le prime pronunce giurisprudenziali in relazione al tema del ne bis in idem e del doppio binario sanzionatorio ne hanno prontamente (ma meccanicisticamente) recepito gli argomenti: in [continua..]

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