Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il diritto di presentare querela nell'interesse della società fallita


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 9 GIUGNO 2017, N. 28746 – PRES. NAPPI; REL. SETTEMBRE

In relazione ai beni costituenti la massa fallimentare, legittimato alla proposizione della querela non è solo il curatore, ma anche il proprietario, che è privato, col fallimento, dell’amministrazione e disponibilità dei beni (L. Fall., art. 42), ma non della proprietà e, secondo quanto insegna la giurisprudenza civile, nemmeno del possesso, giacché la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione ope legis delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, ta­le atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo.

> < [Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato C.T. per il reato di cui all’art. 624 bis c.p.c., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di due silos in ferro, sottratti alla (OMISSIS) srl in fallimento. La Corte d’appello ha confermato il giudizio di responsabilità e, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 624 c.p., ha ridotto la pena irrogata all’imputato. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando la violazione dell’art. 120 c.p. e art. 336 c.p.p. Deduce che, essendo stato derubricato il reato originariamente contesto nell’ipotesi semplice di furto, la procedibilità era condizionata alla presentazione di una valida querela, mancante nella specie, perché quella agli atti è stata proposta da soggetto non legittimato (l’amministratore della società fallita, invece che dal curatore). Motivi della decisione. Il ricorso è manifestamente infondato. Legittimati alla proposizione della querela sono, nel furto, sia il curatore, sia il proprietario dei beni, sia il possessore o detentore degli stessi. Soggetto passivo del furto è, infatti, qualsiasi persona che si trovi in rapporto qualificato col bene, perché titolare di un diritto reale o personale di godimento e che abbia una relazione col bene, che gli consenta di trarre dal bene le utilità sue proprie. Ne sono esclusi, di conseguenza, solamente i soggetti che abbiano, con la cosa, un rapporto materiale non comprendente nessuna delle facoltà fondamentali sopra menzionate (come avviene, per esempio, per i soggetti che detengono il bene a titolo di garanzia o di custodia). Nessun dubbio, pertanto, che in relazione ai beni costituenti la massa fallimentare – legittimato alla proposizione della querela sia non solo il curatore, ma anche il proprietario, che è privato, col fallimento, della amministrazione e disponibilità dei beni (L. Fall., art. 42), ma non della proprietà e, secondo quanto insegna la giurisprudenza civile, nemmeno del possesso, giacché la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione “ope legis” delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo (Cass. civ., n. 17605 del 4/9/2015, Rv. 636403). Nella specie, la querela è stata presentata da M.A., amministratore della società fallita e titolare, in quanto tale, dei poteri di rappresentanza della società (circostanza nemmeno contestata dal ricorrente): vale a dire, da soggetto legittimato per legge alla manifestazione [continua..]

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