Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Processo penale e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c'è (di Elisa Lorenzetto)


Muovendo dagli obiettivi perseguiti con la recente l. 23 giugno 2017, n. 103, che ha inciso in misura significativa la materia processuale penale, il contributo esamina le modifiche apportate al codice di rito, alle norme attuative e alle disposizioni complementari, proponendo per ciascun intervento l’analisi dell’impatto sul sistema, anche nel quadro della giurisprudenza di rilievo, alla ricerca di una coerenza non sempre decifrabile tra intenti, mezzi e risultati.

Criminal process: the inexistent reform

Starting with the envisaged targets of the recent Law 23rd June 2017, No. 103, which has had a relevant impact on the enforcing criminal procedure rules, this paper examines how the Code of Criminal Procedure, the implementing provisions and the complementary legislation have been amended. By this way, it aims to analyse any impact on the legal system, also taking into consideration the relevant Case Law, trying to find out if targets, tools and results are consistent with each other.

 
METODO E MERITO Con la sua intitolazione sobria e flessibile – «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario» – la l. 23 giugno 2017, n. 103, sembra preludere a cambiamenti ordinati e di rilievo per l’intero universo penalistico: norme nuove, predisposte per irrorare, all’unisono, il diritto sostanziale, processuale e penitenziario, in un anelito inebriante di riforma del sistema. E invece l’afflato si arresta alle soglie della novella, da subito ostica nelle forme – l’articolo è unico, i commi novantacinque – e ancor meno intelligibile nei contenuti che rincorrono alla rinfusa obiettivi altrettanto sfuggenti. Trenta giorni di vacatio legis (comma 95) [1], e un diluvio scomposto di previsioni pongono fine a due anni e mezzo di attese [2]. E piove, sulla giustizia penale brulla e infruttuosa [3]. Il più colpito è il campo del processo (commi 21-84) [4]: codice di rito (commi 21-36, 38-72), norme attuative (commi 73-74, 77-79, 81) e leggi complementari (commi 37, 75-76, 80), bersagli prediletti del primo stillicidio [5] e dei futuri rovesci a scadenza programmata – e differenziata – per quando il Governo eserciterà le due specifiche deleghe in materia di intercettazioni e di impugnazioni (commi 82-84) [6]. Gemme isolate e aridità persistente, nondimeno, sono gli esiti poco incoraggianti dell’ennesimo intervento alluvionale sul cui metodo e merito occorre riflettere. Stupisce, quanto a modus procedendi, il carattere del tutto asistematico delle modifiche apportate, tratti di penna che cancellano o scrivono norme di dettaglio sporcando il quadro in superficie, senza imprimere sulla tela alcun disegno nuovo. E se è vero che a rendere puntiforme e disorganico l’approccio ha contribuito un iter parlamentare farraginoso e troppo esposto alle istanze contingenti della politica, è il serrato e pernicioso bisticcio ingaggiatosi tra legislazione e giurisprudenza il motivo del fallimento di ogni autentica aspirazione riformista [7]. Già imperversa, si sa, la figura del “giudice-legislatore”, con le derive ben note quanto a travalicamento di ruolo e disarticolazione sistemica che soltanto una riscoperta sensibilità per la legalità processuale (art. 111, comma 1, Cost.) sembra in grado di contenere. Ciò malgrado, e a sorpresa, tocca ora misurarsi pure con le nuove e contrapposte frontiere del “legislatore-giudice”, perché proprio colui che è chiamato a forgiare il sistema e a rinnovarlo, ove occorre, nelle sue assi portanti, predilige il metodo atomistico e pragmatico di chi il diritto lo applica, dettando previsioni che altro non fanno se non recepire, specificare o, all’opposto, contraddire l’esegesi già maturata tra i giudici [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio