Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Disponibilità di un'attività lavorativa ed accesso all'affidamento in prova


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I, SENTENZA 10 GENNAIO 2017, N. 19637 – PRES. VECCHIO; REL. SARACENO

La concreta possibilità di svolgere un lavoro non rientra tra i requisiti normativamente richiesti per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 19 gennaio 2016, rigettava le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare c.d. sanitaria formulate nell’inte­resse del condannato [omissis], detenuto in espiazione della pena irrogata dal GUP del Tribunale di Pinerolo in data 20.3.2013 per il reato di rapina aggravata. A ragione della decisione osservava che il condannato non versava in condizioni di salute particolarmente gravi e necessitanti costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale reputava non formulabile allo stato “una prognosi favorevole di reinserimento sociale, tenuto conto che l’interessato non dispone oggi di alcuna concreta e verificabile risorsa lavorativa che gli consenta di superare quelle difficoltà economiche che lo avevano indotto alla commissione del reato”. Per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso il [omissis] per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [omissis], denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’art. 47 ord. pen.: l’ordinanza impugnata è da censurare con riguardo al diniego della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale perché del tutto contraddittoriamente, dopo aver richiamato la valutazione dell’equipe del trattamento nella parte in cui si evidenziava che il fatto-reato di cui alla condanna in espiazione fosse da ricondurre ad un periodo di scompenso psichiatrico dell’istante e non già ad uno stile di vita criminale, non ha concesso la misura alternativa, valorizzando in negativo l’as­senza di attività lavorativa e quindi il mancato superamento delle difficoltà economiche che si assume abbiano determinato la commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. 1. Il presupposto normativo per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è la sua idoneità a rieducare il condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). Il giudizio prognostico per l’affidamento deve essere effettuato, nei confronti di chi, come nella specie, si trovi in stato di detenzione, non solo sulla base degli elementi relativi alla natura e alla modalità del reato, dei precedenti penali, delle pendenze processuali e di altre eventuali indicazioni provenienti dalle informative di P.S., ma anche e soprattutto sulla base della condotta carceraria mantenuta, dei risultati dell’indagine socio familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione, dell’osservazione scientifica della personalità e degli eventuali progressi conseguiti nel corso del [continua..]

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