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Obbligo di motivazione e "ragionevole dubbio"

di Pierpaolo Dell'Anno

Con il passare del tempo, l’intramontabile tema dell’obbligo di motivazione del provvedimento decisorio e del relativo controllo affidato al giudice di legittimità si arricchisce di contenuti.

L’analisi dell’Autore transita inevitabilmente attraverso il sentiero tracciato nel 2006 dalla legge Pecorella, quello del “ragionevole dubbio”, il quale costituisce irrinunciabile punto di riferimento e di orientamento in materia ed ap­proda alla introduzione di una inedita ipotesi di rinnovazione voluta dai giudici “strasburghesi”, e sostanzialmente accolta dalla nostra giurisprudenza di legittimità, in caso di affermazione di responsabilità dell’imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.

 
Obligation to state reasons and reasonable doubt

The Authorbeginsfrom the introduction of the “beyond any reasonable doubt” principle in 2006 until the renewal of the trial evidentiary hearing stated by the European Court of Human Rights in the circumstance where the judge of the appeal holds that the evidence provided for the accused acquittal can prove the defandant guilty.

IL RUOLO CHIAVE DELLA MOTIVAZIONE NEL NOSTRO SISTEMA PROCESSUALE

Il complesso tema della motivazione [1] dei provvedimenti giurisdizionali costituisce una sorta di “muro maestro” attorno al quale orbita l’intera materia della prova e, non è un caso, che la più importante delle fonti giuridiche del nostro ordinamento riservi a tale istituto due disposizioni funzionalmente interdipendenti tra loro, significativamente collocate nei commi 6 e 7 dell’art. 111 Cost. [2].

Mentre nella prima si afferma che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», nella seconda è previsto che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge» [3].

Dalla lettura della prima delle citate disposizioni si evince, senza alcuna pretesa di esaustività e ai fini del presente lavoro, come ogni provvedimento del giudice debba essere supportato da un doveroso apparato argomentativo, ovverosia da una estrinsecazione degli argomenti sottesi alla decisione o, più semplicemente, da una esposizione delle ragioni di un convincimento [4]. Ciò [continua ..]

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