Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Interessanti puntualizzazioni in materia di avocazione facoltativa (di Maria Lucia Di Bitonto)


L’autore esamina una interessante decisione adottata dalla Procura generale presso la Corte di cassazione in tema di avocazione facoltativa ex art. 412 c.p.p. Dopo aver ripercorso i passaggi essenziali del provvedimento, si osserva come questa decisione ponga un punto fermo nel dibattito dottrinale concernente i presupposti legittimanti tale ipotesi di avocazione, manifestando una netta preferenza per una delle diverse posizioni esegetiche in campo. Opzione che l’Autore ritiene particolarmente apprezzabile in quanto espressiva di una ben precisa e aggiornata concezione del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

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Interesting clarifications regarding the rule provided by article 412 of the Italian Code of Criminal Procedure

The Author deals with an interesting decision adopted by Public Prosecutor Office to the Italian Supreme Court, regarding the rule provided by article 412 of the Italian Code of Criminal Procedure. She emphasizes that the examined decision could be considered as a landmark into the long-standing debate concerning the requirements provided by article 412 of the Italian Code of Criminal Procedure, showing a clear preference for one of the two doctrines outlined by the law science. Outcome, openly appreciated by the Author, which is considered to be expressive of a modern and well recognizable conception of mandatory prosecution principle.

PREMESSA Di grande interesse la decisione adottata nello scorso ottobre dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, in tema di avocazione facoltativa [1] ex art. 412, comma 2, c.p.p. L’occasione è stata la definizione del reclamo presentato ai sensi dell’art. 70, comma 6-bis, ord. giud. dal pubblico ministero di primo grado istituito presso il Tribunale di Milano avverso il provvedimento di avocazione adottato dal procuratore generale presso la relativa Corte di appello. Per confutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la sostituzione del pubblico ministero procedente con quello istituito presso il giudice di secondo grado si escludeva, in primo luogo, che il procuratore generale presso la Corte di appello, successivamente all’avvenuta fissazione dell’udienza camerale di controllo sull’inazione ed alla ricezione del relativo avviso, potesse disporre l’avocazione per ragioni “squisitamente di merito”. In secondo luogo, si censuravano gli stessi presupposti di merito su cui era fondata l’iniziativa del procuratore generale, denunciando l’asserita incongruenza delle determinazioni dell’organo avocante con le risultanze probatorie già emerse in esito all’attività d’indagine. Al di là dei profili concreti relativi alla vicenda da cui ha preso origine la querelle, il provvedimento che si annota risulta di notevole importanza poiché le ragioni del contendere erano tutte imperniate su una regola centrale della giustizia penale e del nostro assetto politico-istituzionale. Per la soluzione delle questioni esposte nel reclamo, infatti, era dirimente prendere posizione su come l’obbligatorietà dell’azione penale sancita nell’art. 112 Cost. conformi la fisionomia del potere di avocazione. È noto il generale ostracismo che da tempo si indirizza verso ogni dibattito sui profili problematici dell’attuale assetto dell’azione penale nel nostro ordinamento, nonostante l’assoluta ineffettività pratica del principio di obbligatorietà [2] e la sua controversa costruzione dogmatica. Ben vengano, quindi, le puntualizzazioni del massimo organo requirente, non solo perché offrono lo spunto per discutere di un argomento cruciale; ma anche perché paiono fondare l’esegesi su una concezione dell’obbligatorietà dell’azione penale senz’altro apprezzabile e da condividere. LA POSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO La parte pubblica procedente, che ha presentato richiesta di archiviazione e si è vista avocare le indagini dopo la fissazione dell’udienza di cui all’art. 409 c.p.p., contesta il provvedimento della Procura generale presso la Corte d’appello, osservando che quest’ultima non sarebbe titolare del potere di sindacare nel merito le [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017