Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Alt all'acquisizione di tabulati relativi a colloqui telefonici di parlamentari senza l'assenso della Camera competente


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 22 NOVEMBRE 2016, N. 49538 – PRES. PAOLONI; EST. CORBO

È ragionevole ritenere che disporre l’acquisizione di tabulati relativi a comunicazioni telefoniche intercorse su utenze le quali, alla luce degli atti d’indagini esistenti al momento del provvedimento, risultano riferibili ad un parlamentare è attività compiuta in violazione di quanto prescrive l’art. 4 della legge n. 140 del 2003 in quanto non preceduto dalla necessaria autorizzazione della camera di appartenenza di quest’ultimo. Di conseguenza deve ritenersi che la disposizione dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, nel dettare regole da seguire per chiedere l’auto­rizzazione all’Assemblea parlamentare ad acquisire i tabulati di comunicazione presuppone implicitamente, ma ine­quivocabilmente, che questa documentazione in difetto di previo assenso della Camera competente, non possa essere in alcun modo acquisita e quindi nemmeno sottoposta a verifica, analisi o elaborazione da parte dell’Auto­rità giudiziaria o di chi collabora con la stessa.

> < RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato G.G. e D.M.L. dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L’accusa mossa ai due imputati è di avere, il D.M. quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il G. quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell’ambito di un procedimento in fase di indagini preliminari, acquisito, elaborato e trattato illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze riconducibili ai parlamentari o ex-parlamentari P.G. (capo A), Go.Sa. (capo B), Pr.Ro. (capo C), M.C. (capo D), Ge.An. (capo E), Mi.Do. (capo F), R.F. (capo G) e Pi.Gi. (capo H), in violazione della disposizione di cui alla L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 4, che prescrive la preventiva richiesta di autorizzazione a tal fine alla Camera di appartenenza, intenzionalmente arrecando ai medesimi un ingiusto danno consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento. I fatti risultano contestati come accertati il (OMISSIS); la Corte distrettuale, tuttavia, ha precisato che gli stessi non possono ritenersi commessi in epoca successiva all’(OMISSIS), poiché in quel mese è stata avocata l’indagine dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro e revocato l’incarico di consulenza al G. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato Marco Franco, quale difensore di fiducia della parte civile Go., l’avvocato Titta Madia, quale difensore di fiducia della parte civile M., l’avvocato Maria Cristina Calamani, quale difensore di fiducia della parte civile R., e l’avvocato Fabio Repici, quale difensore di fiducia dell’imputato G. In prossimità dell’udienza, ha presentato motivi aggiunti l’avvocato Fabio Repici, sempre quale difensore di fiducia dell’imputato G. 3. Il ricorso presentato dall’avvocato Franco, nell’interesse della parte civile Go., è articolato in due motivi. 3.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo all’art. 129 c.p.p., comma 2, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per avere la Corte d’appello emesso sentenza di assoluzione nel merito, in riferimento al capo B, cui era interessato il Go., nonostante il reato fosse ormai prescritto. Si deduce che difetta, nella specie, l’evidenza della prova del difetto di dolo, ossia della prova della circostanza posta a fondamento [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017