Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La tutela dell'identità personale (informatica), anche del soggetto coinvolto in un processo penale (di Antonella Marandola)


È caratteristica principale della nuova era dell’informatizzazione quella di fornire, anche attraverso Internet, delle informazioni immediate, anche giudiziarie, che hanno una diffusività capillare. Non è raro che il fenomeno si estenda anche alle notizie riguardanti una persona che, direttamente o indirettamente, può essere coinvolta in un procedimento penale. Il lavoro cerca di affrontare i problemi che l’ingresso di informazioni di questo tipo, di natura permanente, provoca e individuare una nuova categoria giuridica come quella delle informazioni sull’identità personale, quale “proiezione sociale” in ragione della quale richiedere, quando nocive, se non la rimozione, il loro aggiornamento e adeguamento.

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The defense of personal identity (computer science), also of the person involved in a criminal trial

The main feature of the new era of computerization to provide, including through the Internet, the immediate information, including legal ones, which have a capillary diffusivity. It is not uncommon that the phenomenon also extends to news about a person who, directly or indirectly, may be involved in a criminal case. The paper attempts to address the problems that the input of information of this kind, of a permanent nature, causes and find a new legal category as that of the information of personal identity, as the projection "social projection" in which reason does not apply if removing, updating and adapting.

LA DIFFUSIVITÀ DELLE INFORMAZIONI, ANCHE GIUDIZIARIE È tendenza del processual-penalista quella di concentrare la propria attenzione su temi che ineriscono strettamente al processo. Se ciò è del tutto naturale, è altrettanto vero che proprio quest’ultimo vive e risente del tempo nel quale si colloca. Non v’è dubbio, infatti, che il processo e i soggetti che ne sono coinvolti subiscono, nell’ambito della nuova era globalizzata, anche un coinvolgimento “tecnologico” e non solo mediatico del fenomeno dello sviluppo tecnologico. È fin troppo noto che l’aumento di quest’ultimo ha comportato – parallelamente – un enorme incremento dell’informazione, anche giudiziaria. Quest’ultima si realizza, infatti, tanto attraverso una pluralità di strumenti (telefonini, tablet, personal computer), quanto per mezzo della loro capacità di diffusione – potendo raggiungere un numero sempre maggiore di destinatari – e per la capacità di conservazione – in un tempo indeterminato – delle notizie data l’ampia diffusione di quanto inserito/raccolto, prospettando così non pochi profili di necessaria tutela e di possibile pregiudizio per la persona alla quale fanno capo e che meritano, soprattutto quando coinvolgono aspetti processuali, un’attenta riflessione. Al di là della grande eco prodotta dalla recente condanna per diffamazione irrogata dalla Cassazione anche a carico del provider attraverso il quale il reato è stato commesso [1], a convalidare l’assunto appena prospettato soccorre, non casualmente, seppur sotto un diverso profilo, l’interrogativo che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità sul fatto se la sentenza di condanna, che deve essere pubblicata quale pena accessoria ai sensi dell’art. 36 c.p., riveli un risvolto maggiormente pregiudizievole se diffusa attraverso un giornale o se inserita in un sito internet. Al riguardo, in relazione alla modifica intervenuta in materia (d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 1111) che ha previsto la pubblicazione delle sentenze di condanna nel sito internet del Ministero della Giustizia, si è univocamente sostenuto che quest’ultima costituisce una misura, ancorché più economica, ma maggiormente afflittiva rispetto ad una pubblicazione sul giornale, escludendo, così, la retroattività della nuova disciplina [2], ma facendo emergere il rilievo e l’importanza dell’accennato fenomeno. Sotto un diverso aspetto, deve constatarsi come non sono poche le vicende giudiziarie che, per varie ragioni, in forza della natura del fatto ovvero della notorietà dei soggetti coinvolti (protagonisti delle vicende politiche o personaggi pubblici, sotto vario profilo), sono destinate a catturare mediaticamente [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017