Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


De jure condendo (di Marilena Colamussi)


NUOVI LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI Risulta assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la proposta di legge C. n. 4590, d’iniziativa dell’on. Molteni ed altri, recante «Modifiche all’articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta». La proposta di legge si compone di due soli articoli, di cui uno incide direttamente e in termini significativi sull’istituto in questione, mentre l’altro attiene a profili di diritto intertemporale. L’art. 1 della p.d.l. C. n. 4590 interviene sull’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. ed estende l’elenco dei reati per i quali è inibita l’applicazione del cosiddetto “patteggiamento” alla fattispecie di cui all’art. 586 c.p. («Morte o lesione come conseguenza di altro delitto»). Ora, ampliare i limiti oggettivi di accesso ai benefici del rito premiale rappresenta, indubbiamente, una reazione ai fatti di cronaca che incutono timore per l’incolumità individuale e collettiva, la cui frequenza ed efferatezza balzano evidenti a chiunque, come si legge nella Relazione di accompagnamento alla proposta di legge. Ciò non toglie che il disegno di legge in esame susciti qualche perplessità per l’antinomia con la ratio del patteggiamento e con le preclusioni oggettive alla scelta del rito che la disciplina già prevede. A quest’ultimo proposito giova precisare che l’art. 586 c.p. non contempla un’autonoma fattispecie criminosa, bensì una particolare ipotesi di aberratio delicti – derivante «da un fatto preveduto come delitto doloso … […]» – caratterizzata dalla natura dell’offesa non voluta ma arrecata, vale a dire la morte o la lesione di una persona, che di fatto sul terreno sanzionatorio evoca il modello della circostanza aggravante speciale. Il dato rileva in quanto nella disciplina del patteggiamento cosiddetto “allargato” (che consente l’applicazione di una pena detentiva che – diminuita fino ad un terzo – non supera i cinque anni soli o congiunti con una pena pecuniaria) opera una preclusione oggettiva riferita a tre categorie di delitti provvisti di particolare allarme sociale, quali quelli di associazione di stampo mafioso e accomunati (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), quelli di terrorismo (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.) ed una serie cospicua di delitti di violenza sessuale. È evidente, dunque, la non omogeneità della fattispecie di cui all’art. 586 c.p. con le altre categorie di delitti indicati nel dettato normativo attuale. Non va sottaciuta la ratio di questo rito speciale, deflattivo del dibattimento e, come tale, utile strumento di decongestione del carico giudiziario, rispetto al quale, piuttosto che aggiungere paletti, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio