Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Società multilingue e diritto ad un equo processo (di Lorenzo Pulito)


I processi migratori in atto, tema di scottante attualità, comportano anche per il processo penale, che aspiri ad essere equo e scevro da trattamenti ineguali, la necessità di assicurare concretamente le garanzie difensive nei confronti dell’imputato alloglotto. Con la decisione in esame, pur in assenza di un quadro normativo che sanzioni l’o­missione, i Giudici di legittimità affermano che la mancata traduzione della sentenza opera come limite al suo passaggio in giudicato e pongono le basi per garantire che la violazione dell’obbligo sancito dal novellato art. 143 c.p.p. non pregiudichi l’esercizio dei diritti di difesa dell’imputato straniero.

Multilingual society and right to a fair trial

The current migration processes, becoming more and more a crucial social issue, require adequate defensive guarantees in favour of the accused speaking a foreign language, in order to ensure that the criminal trial is fair and free from unequal treatment. Through the judgement in subject, the Judges of the Supreme Court overtake the lack of a proper normative framework sanctioning the omission and affirm that the absence of the translation of a judgement represents a limit for it to become final; in this way they guarantee that the infringement of a duty provided by the revised art. 143 of the Italian Criminal Procedure Code does not preclude the enforcement of the right to defence of the accused speaking a foreign language.

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PLURALITÀ E PECULIARITÀ DELLE QUESTIONI RIMESSE ALLA CORTE Il difensore dell’imputato alloglotto (che non aveva partecipato al processo) lamentava la violazione dell’art. 143 c.p.p. per la mancata traduzione integrale del decreto di citazione in giudizio, compreso l’avviso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, ma anche della sentenza di primo grado, del decreto di citazione nel giudizio di secondo grado e degli atti di quest’ultimo grado oltre che della relativa sentenza, strumentali a porre il condannato nella condizione di esercitare il diritto all’autonoma impugnazione previsto dall’art. 571 c.p.p. Plurimi i profili all’esame della Suprema Corte: la portata del novellato art. 143 c.p.p. [1], la questione intertemporale (ponendosi l’itergiudiziario a cavallo tra la precedente e l’attuale formulazione della summenzionata norma), l’individuazione della sanzione per la mancata traduzione, l’eventuale ostatività del principio dell’unicità dell’impugnazione ad integrare la violazione nonché, infine, l’indivi­duazione dello strumento processuale idoneo a porre rimedio al vulnus creato alle prerogative difensive dell’imputato. Il cadenzato argomentare della Corte di cassazione si articola, in sintesi, nel ritenere violata la norma, sia pure solamente con riferimento all’omessa traduzione della sola sentenza di appello (trovando per il resto applicazione il principio del tempus regit actum) e nel circoscrivere la portata della violazione al piano dell’efficacia dell’atto, con esclusione di profili d’invalidità del medesimo: riconosciuto, in linea con la giurisprudenza costituzionale, il valore assoluto dell’impugnazione autonoma dell’imputato, la Corte ne ammette la proposizione – attraverso l’equiparazione tra la mancata conoscenza contemplata dall’art. 175 c.p.p. e quella derivante dall’omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotto – anche laddove la sentenza sia stata impugnata dal difensore, dovendosi ritenere sospesi i termini d’impugnazione da parte dell’imputato fino a quando questi non abbia avuto conoscenza dell’atto in una lingua a lui accessibile, ciò che ne impedisce il suo stesso passaggio in giudicato. IL DIRITTO DELL’IMPUTATO ALLOGLOTTO ALLA TRADUZIONE DEGLI ATTI La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dell’imputato alloglotto alla traduzione (che nel caso di specie era stata omessa) della sentenza di secondo grado. La perentorietà della statuizione sembra nascondere che, in realtà, si tratta di una conquista maturata attraverso un articolato stratificarsi d’interventi normativi [2] ed arresti giurisprudenziali [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016