Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


LA COMPETENZA PER LA REVOCA DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE: UN PROBLEMA DI NATURA DELLA MISURA (Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 24819) Il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, misura introdotta con l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi, può essere accompagnato dalla ulteriore prescrizione a comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto (art. 6, comma 2). Tale prescrizione può avere una durata anche sino ad otto anni nel caso in cui il soggetto sia già stato destinatario del Daspo ovvero abbia violato il divieto. La competenza ad applicare ab origine la misura dell’obbligo di presentazione è in capo al questore, quando lo stesso motivatamente ravvisi una particolare pericolosità del soggetto, nonché una significativa necessità ed urgenza. Il provvedimento del questore, tuttavia, deve essere, dapprima, comunicato al Procuratore della Repubblica e, entro 48 ore, sottoposto a convalida da parte del g.i.p. del circondario in cui ha sede la Questura che ha emesso il Daspo, che lo convalida entro le 48 ore successive, anche eventualmente modificando la portata o la durata del divieto o delle prescrizioni. Avverso l’ordinanza di convalida è ammesso ricorso per cassazione. L’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 prevede che sia il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, sia l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione alla p.g. possono essere revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. La norma non fissa, tuttavia, la competenza in ordine alla revoca o alla modifica, cosicché la risoluzione del problema è stata demandata all’elabora­zione giurisprudenziale. La pronuncia in commento costituisce, sul punto, arresto giurisprudenziale di rilievo, in quanto, discostandosi dal pressoché consolidato orientamento antecedente, fissa la competenza a revocare la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla p.g., quando tale misura accompagni il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in capo al G.i.p. In precedenti pronunce, la Corte di legittimità ha, invece, ritenuto che il G.i.p., una volta convalidato il provvedimento del questore ed una volta che lo stesso fosse divenuto definitivo, non avesse più il potere di annullarlo né di revocarlo, esaurendosi il controllo demandatogli dalla legge con la [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016