Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto: portata e limiti dell'opposizione del pubblico ministero (di Marcella Locatelli)


Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, confermando l’orientamento in via di consolidamento, ha chiarito che la sentenza predibattimentale per tenuità del fatto, emessa nonostante l’opposizione del magistrato del pubblico ministero, deve essere annullata con rinvio. Secondo i giudici di legittimità non vi è motivo di ritenere che la disciplina del nuovo comma 1 bis dell’art. 469 c.p.p. si differenzi da quella di cui al primo comma. Dalla lettura coordinata dell’intera disposizione ne consegue che è precluso al giudice di emettere sentenza predibattimentale senza aver attivato il contraddittorio sul punto, anche a discapito delle finalità deflative dell’istituto.

Il principio espresso dai giudici di legittimità, pur condivisibile, deve essere letto alla luce del principio generale di immediata declaratoria delle cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. e del suo intimo collegamento con l’art. 469 c.p.p., che ne rappresenta la naturale ricaduta nel sistema.

Pre-trial acquittal for slight crimes: scope and limits of the opposition of the prosecutor

The (Italian Supreme Court), confirming the orientation of ongoing consolidation, has made it clear that the pre-trial sentence for slight crimes, issued despite the opposition of the prosecutor, must be annulled by court. According to the judges of legitimacy there is reason to believe that the discipline of the new paragraph 1-bis of art. 469 Code of Criminal Procedure It differs from that described in the first paragraph. The two paragraphs, therefore, should be read in conjunction, so that will be closed to the court to issue pre-trial judgment without having activated the contradictory on this point, even at the expense of the institute deflationary purposes.

The Author, while sharing the decision, considers that this oppositional mechanism should be read in light of the general principle of immediate declaration of the causes of non-punishment enshrined in art. 129 Code of Criminal Procedure and his intimate connection with the art. 469 Code of Criminal Procedure, which is the natural fallout in the system.

RILIEVI INTRODUTTIVI La Cassazione, con la sentenza in commento, si pone nel solco di una precedente pronunzia in materia di proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto [1], ritenendo che l’operatività dell’istituto sia condizionata dall’eventuale esercizio del potere di veto da parte del magistrato del pubblico ministero. Tale principio di diritto trae origine da una lettura sistematica della norma, sebbene nella nuova formulazione del comma 1 bis dell’art. 469 c.p.p. – a differenza di quanto previsto dal comma primo della medesima disposizione – non si faccia menzione all’opposizione delle parti necessarie del processo. Pertanto, il giudice non potrà prescindere dal dissenso del magistrato del pubblico ministero che, una volta manifestato, impedisce la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto [2]. Considerata la lacunosità della disciplina che lascia spazio a numerosi dubbi interpretativi [3], ci si chiede se l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte sia in linea con le finalità della riforma – introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 – e con i principi cardine del sistema processuale penale. Innanzitutto, è necessario chiarire, soprattutto per le evidenti ripercussioni sulla disciplina processuale, la natura giuridica della clausola di cui all’art. 131 bis c.p., vale a dire la dubbia classificazione concettuale dell’esclusione della punibilità per tenuità del fatto, che oscilla tra causa di non punibilità e causa di improcedibilità. I due istituti differiscono completamente. Se le cause di non punibilità presuppongono un accertamento di natura giudiziale, le cause di improcedibilità possono essere dichiarate in ogni stato e grado del processo. Ciò che rileva, sotto il profilo processuale, è che il legislatore delegato, pur orientato alla costruzione di una causa di non punibilità [4], abbia comunque voluto tener conto delle esigenze deflative. Di conseguenza l’inquadramento dogmatico ed il meccanismo procedurale hanno finito per operare come delle variabili indipendenti, al fine di contemperare le esigenze di economia processuale con quelle di accertamento dell’offensività tenue. La disciplina processuale introdotta dal d.lgs. n. 28/2015 è frutto di tale costante bilanciamento di interessi eterogenei. Di qui, la possibilità di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto, di prosciogliere in fase predibattimentale, alle condizioni che verranno meglio specificate nel successivo paragrafo, e di addivenire alla medesima conclusione nell’udienza preliminare o nel giudizio abbreviato, nonché all’esito del dibattimento ed in fase di impugnazione. Per ciò che concerne il [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016