Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il potere di veto del pubblico ministero al proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 23 MARZO 2016, N. 12305 – PRES. GENTILE; REL. D’ARRIGO

Nell’ipotesi prevista dall’art. 469, comma 1 bis, c.p.p. (sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto), non sono esclusi i poteri di veto analoghi a quelli previsti dal primo comma della disposizione medesima, per l’imputato e per il pubblico ministero. La pronuncia di non doversi procedere, di cui all’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., presuppone che tanto l’imputato quanto il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, con conseguente rinuncia alla verifica dibattimentale.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Il Tribunale di Asti, con sentenza del 13 aprile 2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.G. per essere il reato a lui ascritto non punibile per particolare tenuità. Il predetto era chiamato a rispondere del reato di truffa consistita nell’avere indotto tale S.H.D. a credere che egli fosse in grado intercedere per ottenere un trattamento di favore per il disbrigo delle pratiche per il conseguimento del CQC, così facendosi consegnare (mediante accredito) l’ingiusto profitto di Euro 1.550,00. La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il quale, con il primo motivo di ricorso, lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudice del merito non avrebbe potuto pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., stante l’opposizione del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo di ricorso deduce, poi, che il Tribunale avrebbe fatto valutato in modo non corretto i presupposti di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., nella specie ravvisati nell’occasionalità della condotta, desunta dalla mancanza di precedenti penali.   CONSIDERATO IN DIRITTO   1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò comporta l’assorbimento del secondo. 2. Il Tribunale ha ritenuto possibile pervenire alla pronuncia della sentenza predibattimentale di cui all’art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., pur in presenza di opposizione di una delle parti e, segnatamente, del Pubblico Ministero. Tale conclusione si fonda sulla lettura testuale della disposizione testé indicata. Se, da un lato, sostiene il Tribunale, l’uso della congiunzione “anche” (“previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”) non lascia adito a dubbi circa la necessità che al procedimento camerale partecipino pure le altre parti processuali, ossia l’imputato e il pubblico ministero, dall’altro, la mancanza di ogni espresso riferimento al diritto di veto loro riconosciuto dal primo comma del medesimo articolo dovrebbe condurre alla conclusione che queste non hanno il potere processuale di opporsi alla definizione preliminare del giudizio. Il legislatore, quindi, avrebbe voluto assicurare il contraddittorio tra le parti, ma non anche il diritto di veto delle stesse, che sarebbe in insanabile contrasto con le finalità deflattive cui è ispirato l’istituto. Al giudice sarebbe lasciata piena autonomia decisionale, ma solo dopo aver sentito le ragioni delle parti. Il Tribunale sostiene ancora che, potendo il Pubblico Ministero richiedere l’archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto (art. 411 cod. proc. pen.), una volta esercitata l’azione penale, questi non possa ritenersi di diverso [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016