Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Teresa Alesci)


LA POLIZIA GIUDIZIARIA NON HA L’OBBLIGO DI AVVISARE L’INDAGATO PRESENTE DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE NEL COMPIMENTO DEL SEQUESTRO PREVENTIVO D’URGENZA (Cass., sez. un., 13 aprile 2016, n. 15453) Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’obbligo per la polizia giudiziaria di dare avviso all’indagato, presente nel corso di un sequestro preventivo d’urgenza, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Terza Sezione, assegnataria del ricorso, ha riscontrato un contrasto giurisprudenziale circa l’esatta interpretazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., che onera la p.g. di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p. Un primo orientamento esclude l’applicabilità delle disposizioni previste dall’art. 114 cit. al sequestro preventivo di iniziativa della p.g., perché la norma fa esclusivamente riferimento al sequestro probatorio. Del resto, la diversità ontologica tra le due forme di sequestro comporta una diversa modulazione delle garanzie difensive. Per il sequestro preventivo disposto d’urgenza dalla p.g., infatti, vi è un controllo immediato da parte del giudice, che procede alla convalida nei termini di legge. (Cass., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 45321; Cass., sez. III, 23 ottobre 2012, n. 45850; Cass., sez. IV, 7 luglio 2010, n. 37937). Secondo un diverso indirizzo esegetico, l’avvertimento all’indagato, se presente, di farsi assistere da un difensore è obbligatorio anche per il sequestro preventivo eseguito di iniziativa dalla p.g., in virtù di una interpretazione sistematica delle norme. L’omessa indicazione del sequestro preventivo tra gli atti di cui al 114 disp. att. c.p.p. è causata da un difetto di coordinamento tra norme, posto che l’art. 321, comma 3-bis è stato inserito successivamente con d.lgs. n. 15 del 1991 (Cass., sez. III, 11 marzo 2014, n. 40361; Cass., sez. III, 04 aprile 2012, n. 36597; Cass., sez. III, 27 aprile 2005, n. 20168). Le Sezioni Unite, delineati ambito e finalità della disposizione contenuta nell’art. 114 disp. att. c.p.p., confermano il primo orientamento, optando per una interpretazione strettamente letterale e sistematica della disposizione contenuta nell’art. 114 disp. att. c.p.p., limitandone l’applicazione solo agli atti di cui all’art. 356 c.p.p., contemplati dal Titolo IV del Libro V, relativo alle indagini preliminari. La collocazione sistemica, dunque, rende ardua di per sé, in mancanza di una disposizione espressa, la possibilità di applicare l’art. 114 disp. att. al sequestro preventivo eseguito di iniziativa dalla p.g., disciplinato invece dall’art. 321, comma 3-bis, c.p.p. La diversa vocazione [continua..]

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