Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Lacune ed anomalie nelle regole dell'esame incrociato (di Paolo Ferrua)


Le vigenti regole sull’esame incrociato si espongono a diversi rilievi critici. Il primo riguarda la mancata previsione di un nuovo controesame come seguito al riesame. Il secondo l’infelice definizione delle domande nocive. Il terzo l’ambigua struttura del divieto di domande suggestive, che ha determinato due opposti, ma parimenti inaccettabili, indirizzi giurisprudenziali. Incerte infine le conseguenze derivanti dalla formulazione di domande nocive o suggestive. Per le prime, lesive della libertà di autodeterminazione si può fondatamente sostenere l’inutilizzabilità delle risposte, nonostante il contrario indirizzo giurisprudenziale; per le seconde tutto dipende dall’interpretazione dell’art. 191 c.p.p. A seconda di come si intende l’espressione prove ‘acquisite’ in violazione dei divieti stabiliti dalla legge – estensivamente: prove ‘ottenute’; restrittivamente: prove ‘ammesse’ – la risposta alla domanda suggestiva dovrà ritenersi inutilizzabile o semplicemente dotata di una minore attendibilità.

 

Gaps and anomalies in direct-examination and cross-examination of witnesses

There are several aspects of the direct-examination and cross-examination’s provisions that may be criticized, mostly because of the ambiguous wording of Art. 499.

In particular both “questions which may compromise the sincerity of the answers” and “leading questions” are unclear. Moreover, and most of all, the consequences of asking such questions are vague.

I SILENZI DEL CODICE: IL SEGUITO DEL RIESAME E IL TESTE OSTILE Nelle regole dell’esame incrociato – latamente inteso come comprensivo delle diverse fasi in cui si articola la testimonianza dibattimentale – si possono individuare tre profili critici. Il primo riguarda le lacune della disciplina codicistica, il secondo gli errori o, quantomeno, le ambiguità della medesima, il terzo le conseguenze processuali derivanti dalla violazione delle regole previste. Quanto al primo aspetto, una lacuna concerne la possibilità di un nuovo controesame successivo al riesame. L’art. 498 c.p.p. articola gli interventi delle parti in tre fasi: a) l’esame diretto condotto dalla parte che ha indicato il testimone e da quella che ha con essa un interesse comune; b) il controesame effettuato dalle parti avverse; c) il riesame, ovvero le ‘nuove domande’ che può rivolgere al testimone la parte che ha svolto l’esame diretto. Nessun accenno all’eventuale, nuovo intervento della parte contro-esaminante. In una delle poche sentenze in materia la Cassazione intende il silenzio del codice come volto ad escludere la possibilità di un nuovo controesame. L’esclusione – dicono i giudici di legittimità – «trova la sua ratio in evidenti ragioni di economia processuale e nel principio di concentrazione del contraddittorio. Tende ad evitare interventi meramente dilatori o ‘a catena’ e senza limiti, a stimolare una conduzione dell’esame ispirata a principi di correttezza e di lealtà e a garantire i diritti del testimone. La tutela dei diritti della difesa, ove si rendesse necessario porre altre domande o acquisire altre prove, è garantita dagli artt. 506 e 507 che consentono interventi del giudice» [1]. A favore dell’ammissibilità di un nuovo controesame si è, invece, espresso il Tribunale di Brescia, secondo cui «la parte che ha chiesto l’esame del testimone può proporre all’esito del controinterrogatorio, nuove domande, non limitate a quelle rese necessarie dal controinterrogatorio, salvo il diritto della controparte di ulteriore controesame» [2]. A nostro avviso è quest’ultimo l’indirizzo corretto. Anzitutto in base al principio di parità tra le parti perché le possibilità di intervento nell’esame testimoniale devono essere eguali per l’accusa e la difesa. Inoltre, è vero che il riesame è, in linea generale, delimitato dalle circostanze dedotte in lista; ma non è detto che queste abbiano effettivamente formato oggetto di domande nell’esame diretto; e altrettanto dicasi per le circostanze successivamente emerse. Il diritto alla controprova esige, dunque, che al riesame possa seguire un nuovo controesame. Altra lacuna riguarda l’ipotesi in cui, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio