Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Patteggiamento tradizionale e benefici estintivi: quali effetti penali vengono meno e come (di Maria Vittoria Papanti-Pelletier)


Il beneficio previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p., è idoneo a determinare l’estinzione del reato e di «ogni effetto penale». La norma, tuttavia, paralizza la disciplina di favore rispetto alle statuizioni in tema di sospensione condizionale della pena quando la sentenza di patteggiamento irroghi una pena detentiva; la qual cosa presuppone anche la permanenza di tale sentenza tra le iscrizioni del casellario giudiziale. La Corte manifesta un’importante inversione di tendenza rispetto al passato: l’estinzione degli effetti penali avviene ipso iure, non essendo necessaria una declaratoria giudiziale.

Upon request sentence: which are the sanctionative effects that might be removed?

Notwithstanding the prevision set by the article 445 paragraph 2, code of criminal procedure, not every sanctionative effects set by the upon request sentence might be removed under the positive time course. In some cases the possibility to be given a suspended sentence remains ruled out. Moreover the sentence remains included in the criminal record. At any rate, the Supreme Court states that is no longer required any sentence which declares erased those of sanctionative effects which can be removed by the time course, since the benefit must be considered as working ipso iure.

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IL QUADRO GIUDIZIARIO La sentenza in commento, discostandosi dall’indirizzo tradizionale [1], aderisce ad un’unica recente pronuncia [2]: l’utile decorso dei termini previsti in tema di patteggiamento “semplice” (art. 445, comma 2, c.p.p.) determina l’estinzione automatica del reato e di ogni effetto penale. Il condannato viene, perciò, sollevato dall’onere di adire il giudice dell’esecuzione perché provveda in conformità. Occorre precisare che la vicenda racchiude, quale premessa, la presenza di un’altra sentenza di patteggiamento riportata dal ricorrente. Questi, in particolare, denunzia l’illegittimità del più recente accordo posto a fondamento della sentenza a pena concordata, asserendo l’erroneità del bilanciamento eseguito tra le circostanze: precisamente, la recidiva – contestata in virtù della commissione di precedente delitto giudicato con sentenza di patteggiamento – non avrebbe dovuto assumere rilievo nella vicenda oggetto di ricorso; lo avrebbe impedito l’utile decorso dei termini a cui la disciplina del rito negoziato tradizionale riconnette l’estinzione di ogni effetto penale. La Corte accoglie la doglianza, ritenendo che la contestazione della circostanza prevista ex art. 99 c.p. abbia determinato «un errore capace di incidere sulla stessa legittimità dell’accordo»; in proposito, poi, si statuisce che gli effetti estintivi previsti dall’art. 445, comma 2, c.p.p. operino ipso iure, «senza necessità di una formale declaratoria» giudiziale. GLI EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA: UN’AREA DAI CONFINI INCERTI Le note difficoltà definitorie sottese alla categoria degli effetti penali della condanna si riverberano sul modus operandi delle corrispondenti cause estintive. A tale premessa non si sottrae la disciplina descritta in materia con riguardo al patteggiamento, ove il meccanismo estintivo, delineato al secondo comma dell’art. 445 c.p.p., risulta per alcuni versi ambiguo. In quest’ambito, tra l’altro, il tema è reso ancor più complesso considerando la sua predisposizione ai rapporti con altri istituti e, su tutti, con la sospensione condizionale della pena. La pronuncia suggerisce di dare preventivamente conto della cospicua elaborazione sugli effetti penali della condanna [3]; in proposito, gli sforzi ermeneutici sono stati tesi, già sotto l’egida della codificazione del 1889, a conferire compiutezza teorica all’istituto [4] e, nel vigore dell’odierno corpus normativo, a sopperire al mancato inquadramento di tali effetti in una specifica categoria giuridica nell’area delle sanzioni [5]. Nel codice penale Zanardelli, sconosciuto ancora il genus delle sanzioni accessorie, erano [continua..]

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