Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Antonio Balsamo)


LA CORTE DI GIUSTIZIA ESCLUDE LA DETENZIONE PER L’INGRESSO IRREGOLARE DI MIGRANTI IN TRANSITO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RIMPATRIO (C. giust. UE, 7 giugno 2016, causa C‑47/15, Sélina Affum c. Préfet du Pas-de-Calais e Procureur général de la cour d’appel de Douai) Alcuni importanti chiarimenti sui limiti dell’intervento penale rispetto al fenomeno migratorio sono stati compiuti dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 7 giugno 2016, che ha deciso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione francese in relazione al procedimento riguardante una donna di nazionalità ghanese, la quale veniva sottoposta a controllo dagli agenti della polizia francese nel punto di ingresso al tunnel sotto la Manica, mentre si trovava a bordo di un autobus proveniente dal Belgio e diretto nel Regno Unito. La donna, avendo esibito un passaporto belga recante la fotografia e il nome di una terza persona ed essendo sprovvista di qualsiasi altro documento d’identità o di viaggio a suo nome, veniva sottoposta a fermo di polizia per ingresso irregolare nel territorio francese, sulla base dell’articolo L. 621-2, 2°, del “Codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo” (c.d. “Ceseda”), che prevede un reato punibile con una pena detentiva di un anno e con un’ammenda di € 3.750. Veniva quindi instaurato un procedimento avente ad oggetto la regolarità del fermo di polizia e del susseguente trattenimento amministrativo. Nel corso di tale procedimento, la Corte di cassazione francese ha sottoposto alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali riguardanti la direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (c.d. “direttiva rimpatri”). La Corte di Giustizia ha anzitutto adottato una interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della “direttiva rimpatri”. Precisamente, ha stabilito che l’art. 2, § 1, e l’art. 3, punto 2, della direttiva devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro, ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione della direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un terzo Stato membro al di fuori dello spazio Schengen. Sul punto, si è osservato che il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo si configura per il solo fatto che egli sia [continua..]

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