Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Lorenzo Belvini Carla Pansini)


DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE di Lorenzo Belvini (Legge 28 aprile 2016, n. 57) PREDISPOSIZIONE DI UNO STATUTO UNICO PER LA MAGISTRATURA ORDINARIA La legge n. 57 del 2016 (in Gazz. Uff., 29 aprile 2016, n. 99; entrata in vigore il 14 maggio 2016) è un articolato provvedimento normativo che contiene un’ampia delega (da esercitare entro un anno dalla entrata in vigore) per la riforma della magistratura onoraria (artt. 1, 2 e 3). Contiene, altresì, disposizioni normative immediatamente precettive, inerenti l’incompatibilità del giudice di pace (art. 4), il coordinamento del giudice di pace (art. 5) e la formazione professionale dei magistrati onorari (art. 7). L’obiettivo perseguito dal legislatore, quale emerge dalla relazione illustrativa, è quello di introdurre uno statuto unitario della magistratura onoraria. In particolare, si prevede l’accorpamento dei giudici onorari del tribunale (introdotti con la legge 19 febbraio 1998, n. 51) e dei giudici di pace in un’unica categoria, i giudici onorari di pace, i quali dovranno essere inseriti tutti nell’ufficio del giudice di pace. Pertanto, il Governo dovrà individuare una procedura unica e criteri uniformi per l’accesso alla magistratura onoraria (art. 2, comma 3). Sotto quest’ultimo profilo, oltre ad essere richiamati i requisiti di accesso già previsti dalla normativa vigente (art. 5 legge 21 novembre 1991, n. 347, tra cui la cittadinanza italiana, il possesso dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne per delitti non colposi o a pene detentive per contravvenzioni, l’onorabilità, l’idoneità psicofisica, la professionalità) vengono introdotte alcune novità, atteso che è sufficiente il conseguimento della laurea in giurisprudenza (con esclusione della laurea breve triennale); pertanto non è più richiesto il superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense (tuttavia l’esercizio della professione di avvocato costituisce titolo preferenziale per la nomina, al pari di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, dei notai e degli insegnati di materie giuridiche presso le università). Vengono, altresì, modificati i limiti di età: infatti, l’acces­so è consentito a coloro che hanno compiuto i ventisette anni e non abbiano un’età superiore a sessanta (mentre l’attuale disciplina normativa prevede un età compresa tra i trenta e i settanta anni). La legge delega stabilisce, inoltre, una riduzione di autonomia per il giudice di pace, il quale sarà assoggettato al coordinamento del presidente del tribunale, con la conseguente abolizione della figura del giudice di pace coordinatore. LE FUNZIONI DELLA [continua..]

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