Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Patteggiamento: l'estinzione del reato e degli effetti penali opera senza bisogno di una pronuncia giudiziale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 18 FEBBRAIO 2016, N. 6673 – PRES. IPPOLITO; REL. TRONCI

Il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato dell’unico precedente esistente a carico dell’imputato – costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiesta – comporta l’estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali, ivi compresa, pertanto, la rilevanza dell’illecito ai fini della contestazione della recidiva. Tali conseguenze si producono ipso iure, senza necessità di una formale declaratoria in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione.

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< [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Con sentenza in data 13.06.2014, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, applicava ad [Omissis], in relazione ai contestati reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate (ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 586, n. 1, c.p.), unificati di fatto per continuazione, la pena complessiva di mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate equivalenti alla parimenti ascritta recidiva, ex art. 99 c.p. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il difensore di fiducia dell’imputato, avv. [Omissis], lamentando violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: tanto per aver indebitamente fatto luogo a giudizio di valenza, nonostante che gli effetti penali derivanti dall’unico precedente penale a carico dell’imputato dovessero essere considerati estinti, per effetto del decorso di cinque anni dalla irrevocabilità della relativa sentenza, anche in tal caso emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Donde l’erronea contestazione della recidiva e, per l’ef­fetto, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi estesa alle circostanze, come tale suscettibile di essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità. Il p.g. in sede, con propria requisitoria scritta, ha chiesto il dichiararsi l’inammissibilità dell’illustrato ricorso. Con successiva memoria, il difensore dell’imputato ha ribadito le già illustrate doglianze, in particolare significando come la correttezza della contestazione delle circostanze rientri nell’ambito dei compiti di verifica demandati al «giudice chiamato a sindacare la legittimità dell’accordo intervenuto tra le parti».   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Invero, è fuor di dubbio che, nella vicenda in esame, concernente fatti posti in essere il 6.05.2014, il decorso de quinquennio dal passaggio in giudicato (30.10.2007) dell’unico precedente esistente a carico dell’imputato, costituito dalla sentenza di applicazione della pena emessa il 28.09.2007, abbia comportato l’estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali, ivi compresa, pertanto, la rilevanza dell’illecito ai fini della contestazione della recidiva (cfr., esattamente in termini, Cass., sez. III, 12 dicembre 2012, n. 7067, in CED Cass., n. 254742). E può parimenti convenirsi con la difesa del ricorrente che tali conseguenze si producono ipso iure, senza necessità di una formale declaratoria in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione (cfr., da ultimo, Cass., sez. V, 22 dicembre 2015, n. 20068, in CED Cass., n. 263503). Tanto premesso, è appena il caso di [continua..]

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