Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il rito abrogato sopravvive per il "contumace non irreperibile"


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 29 APRILE 2015, N. 23271 – PRES. TERESI; REL. SCARCELLA

In forza dell’art. 15-bis, l. 28 aprile 2014, n. 67, le disposizioni sul procedimento in absentia non si applicano ai processi in corso al momento dell’efficacia della novella, ove l’imputato sia stato dichiarato contumace senza che sia stato emesso il decreto di irreperibilità, posto che agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

La vigenza dell’art. 15-bis, l. n. 67/2014, introdotto dalla l. 11 agosto 2014, n. 118, decorre dal 22 agosto 2014, data di efficacia della norma integratrice.

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< [Omissis] RITENUTO IN FATTO   1. Omissis ha proposto ricorso avverso la sentenza del tribunale di CROTONE emessa in data 22/12/2014, depositata in data 8/01/2015, che lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di € 500,00 di ammenda, per aver svolto attività di pesca sportiva nello specchio d’acqua ricadente nell’area marina protetta di Isola Capo Rizzuto (art. 19, lett. a) e d), comma terzo, legge n. 394 del 1991: contestato comecommesso in data 3/05/2010). 2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) e c) c.p.p., sotto il profilo della violazione degli artt. 420, 420-bis e 420-quater, cod. proc. pen. e della legge n. 67 del 2014. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per essere stato il ricorrente condannato in sua assenza senza che fosse esperito quanto richiesto dalle norme processuali evocate; in altri termini, il giudice avrebbe dovuto effettuare la verifica delle notifiche e valutare se il processo potesse o meno continuare o essere sospeso in base alle modifiche apportate dalla legge n. 67 del 2014; il ricorrente era residente a Savelli ma domiciliato in Crotone, sicché il giudice avrebbe dovuto attentamente e nuovamente eseguire le verifiche, in base alle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014, anche al fine di consentire all’imputato di poter accedere alla disciplina della messa alla prova, soprattutto laddove si consideri che l’art. 15 bis della citata legge prevede che la procedura sull’assenza dell’im­putato si applica anche aiprocessi in corso ove non sia stata emessa sentenza di primo grado alla data del 17/05/2014; il giudice, quindi, avrebbe proseguito in assenza dell’imputato senza le garanzie che gli sarebbero spettate perlegge. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p., sotto il profilo della violazione dell’art. 19, comma terzo, lett. d), legge n. 394 del 1991. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per essere stato il ricorrente [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015