Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Procedimenti in corso e giudizio in absentia (di Michele Bonetti)


La novella 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto il giudizio in absentia. Per essa si pone il tema della sua applicazione, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo. Si deve ritenere che il nuovo regime non concerne i processi che, al momento della sua entrata in vigore, siano in corso e nei quali l’imputato sia stato già dichiarato contumace-non irreperibile, posto che negli stessi continuano ad osservarsi le disposizioni previgenti. Va ritenuta con effetto retroattivo la disciplina intertemporale della legge 11 agosto 2014, n. 118, a far data dall’efficacia della novella.

Process already underway and the trial in absence of the accused

The new law of 28 of april 2014, no. 67, introduced the trial in the absence of the accused. About that, it poses the issue of its application in accordance with the rules of the succession of the laws over the time. It must be assumed that the new discipline doesn’t work for the trials that, upon the entry into effect of the new law, had been already started and in which the accused had been already declared contumace traceable. For them, it applies the statute previously in force. Therefore, the intertemporal discipline of the act of 11 of august 2014, no. 118, has retroactive effective from the effectiveness of the new law.

PREMESSA: IL CASO IN OGGETTO Circa la novella 28 aprile 2014, n. 67, con il suo giudizio in assenza dell’imputato, la sentenza di legittimità n. 23271/2015 lumeggia, con andamento di estrema sintesi, il risvolto particolare del tema della successione delle leggi nel tempo, discendente dalla somma dei due interventi normativi del 2014: l’uno dimentico del problema temporale (la l. n. 67/2014), l’altro riparatorio della carenza (la l. 11 agosto 2014, n. 118). Il ricorrente, dichiarato contumace prima della l. n. 67/2014 (nella fattispecie: il 17 marzo 2014), con udienza per l’istruzione dibattimentale fissata mesi dopo (il 3 novembre 2014), lamentava che il giudice del dibattimento non avrebbe dovuto procedere innanzi, ma sarebbe stato tenuto a compiere la nuova verifica della regolarità della costituzione delle parti, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della rinnovata disciplina dell’assenza: e, dunque, ad applicare immediatamente detta normativa. La Corte ha disatteso tale doglianza, richiamando la disciplina “transitoria” dettata dall’art. 15-bis, l. n. 67/2014, così come formulata dalla l. n. 118/2014, e pronunciando espressamente il seguente principio di diritto: «Le disposizioni degli artt. 420 bis e quater c.p.p. sul cosiddetto processo in absentia, come novellate dalla legge n. 67 del 2014, non si applicano ai processi che siano già in corso e nei quali l’imputato sia stato già dichiarato contumace, dal momento che agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti ai sensi dell’art. 15-bis, l. 28 aprile 2014 n. 67». La risoluzione adottata è tranchant e condivisibile. Va solo specificato che il “contumace” di cui si parla è il “contumace non irreperibile” (di cui infra, § 3. Ciò, a meno di considerare – implausibilmente e immotivatamente – come contraria alla lettera espressa dell’art. 15-bis, l. n. 67/2014 la statuizione: che, tacitianamente, certo minus dixit quam voluit). La sentenza in oggetto prospetta, sia pur di sfuggita, un secondo profilo di natura cronologica, parentetico al suo contenuto di fondo ma degno di rilevo. Sostiene che l’incidenza dell’art. 15-bis, l. n. 67/2014, introdotto dalla l. n. 118/2014 come “norma transitoria”, si avrebbe «a decorrere dal 22 agosto 2014», data di vigenza della l. n. 118/2014. Pur non rilevando nel caso in questione (posto che nella fattispecie la dichiarazione di contumacia era anteriore alla vigenza della l. n. 67/2014 e l’udienza dibattimentale di parecchi mesi successiva), la datazione degli effetti della norma regolatrice l’incidenza temporale (art. 15-bis l. n. 67/2014, interpolato [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2015