Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il diritto di difesa tra effettività e necessità: le garanzie prevalgono nella lettura delle Sezioni Unite (di Caterina Scaccianoce)


Le Sezioni unite rimarcano l’effettività del diritto di difesa risolvendo un contrasto sorto in merito al regime della nullità derivante dalla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ex artt. 666 e 678 c.p.p. al difensore di fiducia tempestivamente nominato. Si tratta di nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio, in quanto la presenza del difensore d’ufficio, o del suo sostituto designato sul momento dal giudice, è lesiva dei principi del giusto processo qualora vi sia stata regolare nomina del difensore di fiducia.

The right of defence between effectivity and necessity: the protection of the constitutional rights prevails according to the interpretation of Cassazione Court

The Corte di Cassazione (Sezioni Unite) underlines the effectivity of defence’s right, clarifying the contrasting positions of lower Courts about the kind of legal invalidity in case of lack of notice of the hearing to the convicted’s defence counsel. According to the Corte di Cassazione this invalidity makes null and void the hearing.

LA QUESTIONE Il contrasto in merito al quale sono state chiamate a pronunciarsi le sezioni unite della Corte di cassazione investe uno dei profili più critici del diritto di difesa nel processo penale, vale a dire la sua effettività. È ormai condivisa la tesi secondo la quale la difesa, oltre a integrare un diritto della parte privata, integri altresì una condizione di regolarità del processo. Da qui la suggestione che evoca una doppia anima della difesa tecnica quale elemento irrinunciabile del rapporto processuale penale: da un lato, il suo essere diritto primario di rango costituzionale, proclamato inviolabile in ogni stato e grado del processo dall’art. 24 Cost., e, dall’altro, il suo essere funzione di garanzia della correttezza dell’accertamento. Che la difesa sia anzitutto «funzione dialetticamente contrapposta all’accusa» esercitata dall’imputato e dal suo difensore di fronte a un giudice imparziale è, come noto, insegnamento della più attenta dottrina che afferma come essa trovi la sua più alta affermazione nel metodo dialettico, quindi, nel contraddittorio [1]. Il modello accusatorio diviene, quindi, il terreno fertile nel quale possono coesistere entrambi gli aspetti anzidetti che finiscono per costituire il fondamento della difesa penale intesa appunto come funzione, attività. Il modello accusatorio da noi adottato e consolidato a livello costituzionale con la riscrittura dell’art. 111 Cost. è un modello-garanzia per ogni grado di merito del processo, ma anche per ogni tipo di procedimento, che sia della cognizione o della esecuzione, della prevenzione o ancora della sorveglianza. Ed è in merito a quest’ultimo che la Corte di legittimità, nel suo più ampio consesso, si è pronunciata, essendo stata interpellata per risolvere un conflitto insorto nella giurisprudenza di legittimità, avente ad oggetto l’individuazione dei confini esatti della nullità, prevista dall’art. 179, comma 1, c.p.p., derivante dall’assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Questi i fatti: il ricorrente aveva presentato un reclamo al Tribunale di sorveglianza di Torino provvedendo a nominare in calce allo stesso reclamo il proprio difensore di fiducia. Il Presidente del Tribunale emetteva il decreto di fissazione dell’udienza camerale, designando contestualmente un difensore d’ufficio, al quale notificava l’avviso dell’udienza, in base all’erroneo presupposto che il detenuto non avesse scelto un legale di fiducia. All’udienza il difensore d’ufficio non compariva e il Tribunale nominava un suo sostituto che non formulava alcuna eccezione circa il mancato avviso al difensore di fiducia. L’udienza si concludeva con la conferma dell’ordinanza emessa in precedenza dal [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015