Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti Europee (di Antonio Balsamo)


TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UNIONE EUROPEA E DISAPPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE NELLE FRODI IN MATERIA DI IVA (C. giust. UE, 8 settembre 2015, causa C‑105/14, Taricco ed altri) Una importante sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha posto in evidenza l’assoluta anomalia della disciplina italiana della prescrizione, con specifico riferimento alla previsione di un termine massimo pur in presenza di atti interruttivi ed alla conseguente impossibilità di infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Si tratta, precisamente, della pronuncia emessa in data 8 settembre 2015 dalla Corte di Lussemburgo decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio 2014 nel procedimento penale a carico di Taricco Ivo ed altri imputati, accusati di avere costituito e organizzato, nel corso degli esercizi fiscali 2005-2009, un’associazione per delinquere allo scopo di commettere vari delitti in materia di IVA, ponendo in essere operazioni giuridiche fraudolente riconducibili alla figura delle «frodi carosello». Il giudice del rinvio rilevava che tutti i reati si sarebbero prescritti entro l’8 febbraio 2018, e quindi prima che potesse essere pronunciata una sentenza definitiva nei confronti degli imputati, i quali pertanto, pur essendo accusati di aver commesso una frode in materia di IVA per vari milioni di euro, avrebbero potuto beneficiare di un’impunità di fatto. Conseguentemente, chiedeva – tra l’altro – di stabilire se una normativa nazionale come quella contenuta negli artt. 160 e 161 c.p., che prevedeva che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti reati in materia di IVA comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, determinasse l’introduzione di un’ipotesi di esenzione dall’IVA non prevista all’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. In caso di risposta affermativa a tale questione, domandava se gli fosse consentito disapplicare dette disposizioni. La Corte di Giustizia ha interpretato la suddetta questione pregiudiziale come diretta a determinare, in sostanza, se una normativa nazionale come quella in esame si risolva in un ostacolo all’efficace lotta contro la frode in materia di IVA, in modo incompatibile non solo con la Direttiva 2006/112, ma anche, più in generale, con il diritto dell’Unione. In quest’ottica, la Corte ha evidenziato il potenziale contrasto della disciplina italiana della prescrizione con gli obblighi scaturenti da una pluralità di disposizioni, come: – la Direttiva 2006/112, che, in [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015