Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La Suprema Corte si pronuncia sull'applicabilità dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p. al procedimento davanti al giudice di pace (di Luca Della Ragione)


Con la sentenza in commento la Suprema Corte afferma che il nuovo comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p., introdotto dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è applicabile, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, non sussistendo ostacoli alla operatività della clausola di rinvio. Si aggiunge così un nuovo tassello al sempre più imponente riconoscimento dei diritti della persona offesa, fenomeno che sta tuttavia progressivamente mutando la fisionomia stessa del processo penale. Quanto ai profili di diritto intertemporale, la Suprema Corte ha stabilito che nel caso di richiesta di archiviazione antecedente l’entrata in vigore della l. n. 119 del 2013, non sussiste un obbligo del giudice di pace di restituire gli atti al pubblico ministero, per consentirgli di procedere alla notifica della richiesta alla persona offesa, atteso che, proprio in considerazione della data di trasmissione della richiesta di archiviazione, deve escludersi il diritto a ricevere l’avviso e, conseguentemente, il dovere del giudice di pace di sollecitare l’organo di accusa in tal senso.

The Corte di Cassazione rules on the applicability of paragraph 3-bis of art. 408 Code of Criminal Procedure the proceedings in the justice of the peace

With the decision under review, the Supreme Court said that the new paragraph 3-bis of art. 408 Code of Criminal Procedure, introduced by Law no. 119 of 2013, is applicable, pursuant to art. 2, Legislative Decree no. 28 August 2000, n. 274, to the criminal proceedings before the justice of the peace, as there are no obstacles to the operation of the referral clause. It is thus added a new piece to the increasingly impressive recognition of the rights of the injured party in the criminal proceedings; phenomenon that is however gradually changing the very structure of the criminal trial. As for the profiles of intertemporal law, the Supreme Court ruled that in the case of demand for storage prior to the entry into force of Law no. 119 of 2013, there is an obligation of the justice of the peace to return the documents to the public prosecutor, to allow it to proceed with the notification of the request to the injured party, since, in view of the date on which the request for dismissal, must exclude the right of persons to receive notice and, therefore, the duty of the magistrate to request the accusation to that effect.

BREVE INQUADRAMENTO DELLE QUESTIONI Con la pronuncia in esame, la quinta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata su taluni significativi aspetti relativi al diritto della persona offesa, vittima del reato di percosse, di ricevere la notifica della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, pur non avendo dichiarato nell’atto di denunzia-querela di volerne essere informata. La quaestio iuris nasce indiscutibilmente dalla introduzione ad opera della legge 15 ottobre 2013, n. 119 del comma 3-bis nell’art. 408 c.p.p. in virtù del quale per i delitti commessi con violenza sulle persone, l’avviso della richiesta di archiviazione deve essere in ogni caso notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa. Due, in sintesi, gli aspetti attorno ai quali orbita la pronuncia in commento: in primis, la possibilità o meno di estendere l’ambito di operatività di tale nuova disposizione anche al procedimento dinnanzi al giudice di pace [1]; in secondo luogo, la sussistenza o meno di un dovere del giudice di pace di invitare il pubblico ministero a procedere all’avviso imposto dalla nuova norma, per consentire alla persona offesa di esercitare il suo diritto all’opposizione, dal momento che, nel caso di specie, la richiesta dell’organo inquirente era stata presentata prima della entrata in vigore della menzionata novella del 2013 [2]. Il tutto, però, senza trascurare che nella versione originaria del comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p., contenuta nel decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), il diritto della persona offesa di ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione anche quando non avesse dichiarato di voler essere informata, era circoscritto al solo reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all’art. 572 c.p.p. Successivamente, in sede di conversione, la evocata legge n. 119 del 2013 ha inteso estendere tale diritto a tutte le vittime di delitti commessi con violenza sulla persona [3]. Non di poco conto la rilevanza della questione, essendo l’omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta sanzionata con la nullità del provvedimento (ex art. 127, 5 comma, c.p.p.) e costituendo il medesimo motivo di ricorso per cassazione avverso l’eventuale decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio [4]. COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DISPOSIZIONE (ART. 408, COMMA 3-BIS, C.P.P.) CON IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Per la risoluzione del primo quesito, occorre necessariamente prendere le mosse dall’art. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale prevede l’estensione delle norme del codice di procedura [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015