Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Sezioni Unite (di Paola Maggio)


È VALIDA LA NOTIFICA AL DIFENSORE ESEGUITA PER VIA TELEMATICA PRIMA DEL DICEMBRE 2014 (Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 32243) Le Sezioni Unite pongono fine alle incertezze giurisprudenziali sulla legittimità di notifiche al difensore a mezzo P.E.C. Stando all’enunciato principio di diritto, «anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia». Per dirimere la questione si procede anzitutto a una ricostruzione diacronica del complesso panorama legislativo, muovendo dall’art. 51, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella l. 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall’art. 4, comma 3, lett. a), d. l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con mod. dalla l. 22 febbraio 2010, n. 124. Secondo il meccanismo predisposto dal legislatore, l’opportunità di eseguire notificazioni mediante P.E.C. era consentita agli Uffici giudiziari individuati dal Ministro della Giustizia con decreti aventi natura non regolamentare da adottarsi entro il 10 settembre 2010, una volta verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione. Il decreto ministeriale con cui venivano individuati gli Uffici giudiziari presso i quali la nuova procedura avrebbe potuto trovare applicazione venne emanato il 12 settembre 2012, di poco dopo la scadenza del termine ordinatorio previsto dalla norma. In forza di questo atto, soltanto il Tribunale di Torino e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, vennero autorizzati a effettuare notifiche telematiche a partire dal 10 ottobre 2012 nei confronti di persone diverse dal­l’imputato, a norma degli artt. 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 del codice di rito. Il quadro normativo si complicò, tuttavia, di lì a poco con l’emanazione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2012, il cui art. 16 comma 4, che disciplinava le comunicazioni via P.E.C. nel processo civile, ribadendo l’opportunità di procedere allo stesso modo in cui si realizzano le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p. Il punto problematico era qui rappresentato dalla decorrenza del termine a partire dal quale le notificazioni penali avrebbero dovuto seguire le vie telematiche: il nuovo testo si riferiva al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti attestanti l’idoneità degli Uffici giudiziari. Un dato temporale, dunque, incerto e non ben determinato, oggetto di una nuova [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2015