Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: profili processuali (di Giuglio Garuti)


Il cantiere del proscioglimento per particolare tenuità del fatto è stato più volte eretto e smantellato fino ad essere portato a compimento dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, il quale ha introdotto una causa di non punibilità che trova ingresso – in maniera espressa o implicita – lungo l’intero arco del procedimento e porta con sé conseguenze non trascurabili nell’ambito del giudizio di danno.

The non-application of the penalty due to "particular tenuity of the fact": procedural aspects

The construction of acquittal due to the particular tenuity of the fact has been built and demolished many times until being completed with legislative decree 16th of March, n. 28, which has introduced a cause of non-applicationof the penalty. The latter applies explicitly or implicitly throughout the entire proceeding and heavily affects proceedings for the recovery of damages.

LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO TRA “IMPROCEDIBILITÀ” E “NON PUNIBILITÀ” Con l’introduzione, nell’ambito del nostro sistema penale, dell’istituto della “non punibilità per particolare tenuità del fatto” (d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), il legislatore ha in concreto posto in essere un tentativo per soddisfare esigenze di deflazione processuale in linea con il principio di ragionevolezza e proporzionalità: il dispendio di energie processuali – di qualsiasi tipo – per fatti “bagatellari” risulta infatti irragionevole e sproporzionato sia per l’ordinamento sia per l’autore del reato, costretti a sopportare il peso, economico e psicologico, del processo a loro carico [1]. Dopo essere stato presentato, all’interno di una serie di progetti di legge, alla stregua di una “causa di improcedibilità”, l’istituto in parola ha trovato attuazione come “causa di non punibilità”, prevalendo così l’opzione sostanziale rispetto a quella processuale. Se la scelta in rito avrebbe dovuto fare i conti con l’art. 112 Cost., la scelta di sostanza avrebbe invece dovuto trovare il proprio parametro di riferimento nell’art. 25, comma 2, Cost.: entrambe le soluzioni, tuttavia, avrebbero dovuto transitare attraverso l’identificazione di parametri sufficientemente chiari e univoci del concetto riconducibile all’irrilevanza del fatto, idonei ad assicurarne l’equità e a garantirne la controllabilità a posteriori [2]. Optare tra improcedibilità e non punibilità avrebbe peraltro implicato riflessi diversi sul piano del trattamento processuale dell’istituto: un trattamento rapido e semplice nel primo caso; un trattamento molto più complicato nel secondo caso che, presupponendo un vaglio di merito nonché una dichiarazione di colpevolezza, avrebbe imposto il rispetto dei canoni del giusto processo [3]. D’altronde, se l’esistenza di una condizione di procedibilità preclude al giudice il vaglio del merito, è l’accertata configurazione concreta del reato per cui si procede a ostacolare il processo [4]. In tale contesto, poi, avrebbe dovuto essere individuato anche uno spazio per la persona offesa dal reato, «portatrice di un vero e proprio diritto ad essere informata e a interloquire nelle determinazioni concernenti l’esercizio dell’azione penale, riconosciutole tra l’altro, in particolare, dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2012» [5]. Ciò, in considerazione della circostanza che qualora la fattispecie criminosa alla quale si intende applicare l’istituto dell’irrilevanza del fatto presenta una persona offesa, la declaratoria di rinuncia alla [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015