Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il legittimo impedimento del difensore determina il rinvio dell'udienza nel procedimento di sorveglianza


CASSAZIONE, SEZIONE I, SENTENZA 3 APRILE 2018, N. 14785 – PRES. DI TOMASSI – REL. TARDIO

Nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell’art. 666, comma 3, c.p.p. richiamato dall’art. 678, comma 1, c.p.p.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava la richiesta avanzata da (omissis), volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza del 25 ottobre 2010 del Tribunale di Pesaro, il cui ordine di esecuzione era stato sospeso, ai sensi dell’articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., con provvedimento reso in data 1luglio 2015 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Il Tribunale respingeva preliminarmente la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, motivata da ragioni di salute, trasmessa dall’avv. (omissis), difensore di fiducia dell’istante, ritenendo che, in difetto di più specifica allegazione, non potesse valutarsi la effettività dell’impedimento e l’assoluta impossibilità di comparire, e richiamando, in ogni caso, il condiviso orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006), confermato sino a data recentissima (Sez. 1 n. 1452 del 21/04/1916; Sez. 1, n. 1777 del 20/05/2016), secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore, anche se prontamente comunicato, non comportava il rinvio dell’udienza di trattazione, purché fosse assicurata nelle forme di legge la presenza di un sostituto, come disposto nella specie. L’istanza era, poi, giudicata infondata nel merito per la insussistenza dei presupposti per ammettere il condannato al richiesto affidamento in prova ovvero ad altra forma di espiazione penale extramuraria, attesa la sua pericolosità sociale, comprovata dai plurimi precedenti penali e dalle denunce sino a data recente e alimentata da una dipendenza compulsiva dal gioco, valutata in termini di massima severità dal Servizio specialistico, oltre alla sua irreperibilità di fatto nel luogo indicato come domicilio e alla sua non contattabilità neppure per l’U.E.P.E., cui aveva chiesto di essere affidato. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia avv. (omissis), l’interessato (omissis), che ne chiedeva l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denunciava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la incorsa violazione della legge penale per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio della camera di consiglio del 12 ottobre 2016 avanzata dal difensore per proprio assoluto e legittimo impedimento a comparire per motivi di salute. 2.1. Secondo il ricorrente – che rappresentava in fatto che il difensore aveva inoltrato detta istanza, a mezzo p.e.c. del 5 ottobre 2016, documentando l’impedimento assoluto attraverso l’allegazione di idonea certificazione medica, rilasciata dall’Ospedale (omissis) in data 29 settembre 2016 e attestante la diagnosi e la disposta sua [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018