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Dubbi sulla tutela della parte civile in tema di sequestro conservativo

di Laura Capraro (Ricercatrice di Procedura penale - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

Le Sezioni Unite confermano che la parte civile può ricorrere per cassazione ex art. 325 c.p.p. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame soltanto nel caso in cui non sia stata messa in condizione di partecipare al relativo procedimento. La decisione offre lo spunto per una riflessione sulla tutela riconosciuta al danneggiato dal reato che decida di esercitare l’azione civile in sede penale.

Conservative seizure and civil party: a lack of protection

The civil party can appeal to the Court of Cassation ex art. 325 c.p.p. only if it had not received the communication of the date of the hearing of the re-examination procedure.

The decision of the United Sections confirms the the person who suffered harm as a result of the offence who decides to bring the civil action before the judge in the criminal proceeding for restitution and compensation for damage as referred to in art. 185 of the Criminal Code has limited protection.

 

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IL CASO

La Corte di cassazione torna ancora sulla estensione dei poteri esercitabili dal danneggiato che intenda tutelare i propri diritti risarcitori e restitutori nel processo penale.

Nel quadro della disciplina dell’esercizio dell’azione civile in sede penale, ispirata al principio di accessorietà [1], la questione ha da sempre trovato soluzioni che non sembrano offrire pieno soddisfacimento delle aspettative della parte civile.

La decisione che si annota trae origine da un procedimento relativo a reati di bancarotta fraudolenta, nell’ambito del quale l’ordinanza di sequestro conservativo, applicato su richiesta della parte civile, era stata annullata dal tribunale del riesame adito dagli imputati.

Sfumata la possibilità di tutelare le proprie pretese risarcitorie - dapprima considerate fondate dal giudice di merito e poi ignorate dal tribunale del riesame - la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324 c.p.p., per non essere stata avvisata dell’udienza del riesame; con il secondo, la illegittimità dell’ordi­nanza di annullamento del provvedimento di sequestro, perché basata su una erronea valutazione del periculum.

Nonostante le sezioni unite si fossero già espresse in senso negativo sulla legittimazione della parte civile ad utilizzare il rimedio previsto dall’art. 325 c.p.p. con riguardo al contenuto del provvedimento [2], il collegio investito del ricorso ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente la problematica alla corte di legittimità nella sua composizione più autorevole: nell’ordinanza di rimessione si legge che la questione «merita ulteriore approfondimento e rielaborazione», essendo legittimo chiedersi se sia l’inter­pretazione restrittiva avallata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e basata sulla formulazione testuale delle previsioni normative a dover prevalere, ovvero debba privilegiarsi una esegesi sistematica, che dia una risposta coerente ed univoca alle istanze di cui il danneggiato dal reato è portatore [3].

Risultano così sottoposte al giudizio delle sezioni unite due questioni, scaturenti dai motivi proposti; la prima, se alla parte civile debba essere inviato l’avviso dell’udienza del riesame attivato dai soggetti legittimati, e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze derivanti dall’eventuale omissione; la seconda, se la parte civile abbia la facoltà di proporre ricorso per cassazione per motivi attinenti il contenuto nel merito dell’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia annullato il sequestro conservativo originariamente applicato su sua richiesta.

LA DECISIONE

In ordine al dubbio sulla partecipazione della parte civile al procedimento di riesame, le sezioni unite si limitano a richiamare il proprio precedente [4], riaffermando che la parte civile, pur non avendo diritto di proporre riesame ai sensi dell’art. 318 c.p.p., deve comunque poter rappresentare, nel segmento procedimentale di controllo richiesto da chi subisce il pregiudizio del sequestro, le ragioni a fondamento della legittimità del provvedimento cautelare inizialmente applicato su sua richiesta. Anche se infatti l’art. 324 c.p.p., cui l’art. 318 c.p.p. rinvia, dispone al comma 6 che l’avviso della data fissata per l’udien­za deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta (come in effetti si era provveduto a fare nell’ipotesi di specie), il comma 1 dell’art. 127, cui pure il 324 comma 6 rimanda, prevede che l’avviso sia inviato alle parti, ai difensori e alle altre persone interessate [5]. Scontato che a tale categoria di soggetti non può essere estranea la parte civile la quale ha ottenuto il provvedimento di sequestro conservativo, la Corte ha ribadito come alla stessa non possa essere negato il diritto a ricevere l’avviso in vista della sua partecipazione all’udienza [6].

Sul piano degli effetti, l’omissione di tale adempimento, stante il vulnus al contraddittorio, determina la nullità dell’ordinanza (art. 178 comma 1, lett. c) c.p.p.) eventualmente pronunciata dal tribunale del riesame in assenza della parte civile.

Altra conseguenza che le sezioni unite deducono dai principi di carattere generale è che, nonostante - stando alla lettera dell’art. 325 c.p.p. - la parte civile non figuri tra i soggetti legittimati a presentare ricorso ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., essa può invece interporre impugnazione per eccepire tale nullità [7].

Al di fuori di questo caso, però, sempre secondo la corte di cassazione, alla parte civile non sarebbe data alcuna diversa possibilità di tutelare il proprio diritto, escludendosi, pertanto, il suo diritto ad ottenere il controllo de legitimitate avverso provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame in tema di sequestro conservativo.

Ne consegue che l’eventuale ordinanza di accoglimento del gravame proposto dall’imputato, emessa dal tribunale del riesame in contraddittorio con la parte civile, preclude a quest’ultima ogni ulteriore mezzo di controllo.

PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ

La sola ipotesi in cui alla parte civile è consentito ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame adito dall’imputato ricorre dunque - per le sezioni unite, così come per la giurisprudenza pressoché unanime [8] - quando debba essere fatta valere una nullità.

Ad un primo esame la soluzione alla quale perviene la Corte sembra ineccepibile.

In materia di impugnazioni vige infatti, ai sensi dell’art. 589 c.p.p., il principio di tassatività, la cui applicazione nella materia cautelare è ritenuto assolutamente pacifico [9]; per effetto di quanto prescrive tale disposizione, il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.

Ebbene, la titolarità soggettiva ad impugnare per violazione di legge le ordinanze emesse a norma dell’art. 322-bis e dell’art. 324 c.p.p. è riservata al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore, nonché alla persona alla quale le cose sono state sottratte e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (art. 325, comma 1, c.p.p.).

Solo un’esegesi costituzionalmente orientata ha consentito (id est, imposto) alla corte di attenuare il principio di tassatività e la ragione è facilmente individuabile.

Diversamente da quanto dispone l’art. 325 c.p.p., infatti, gli artt. 322 bis e 324 c.p.p. contengono un appiglio testuale che rende possibile rintracciare un diritto della parte civile a poter quantomeno partecipare all’udienza camerale. Entrambe tali disposizioni, infatti, fanno rinvio alle forme di cui all’art. 127 c.p.p., secondo il quale quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data e ne fa dare avviso alle parti ed alle altre persone interessate e ai difensori.

Tale ricostruzione impone di ritenere che la parte civile possa partecipare al procedimento camerale e che, qualora l’esercizio di tale diritto non le venga riconosciuto, alla stessa debba essere attribuito un rimedio diretto a controllare l’eventuale lesione della sua prerogativa.

L’accoglimento del ricorso, in tal caso, determinerebbe un annullamento con rinvio dinanzi al tribunale del riesame.

LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PARTE CIVILE

L’aspetto più interessante (ma anche delicato) della decisione delle sezioni unite, tuttavia, è quello che inibisce alla parte civile di ricorrere per cassazione con riguardo al contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, vale a dire in casi diversi da quelli in cui non sia stato assicurato il diritto di tale soggetto di partecipare al relativo procedimento.

Va anzitutto osservato che questa seconda parte della decisione non sarebbe stata effettivamente necessaria ai fini del decidere, ma “ragioni di opportunità e di economia processuale”, anche in considerazione della nuova funzione assegnata alle sezioni unite [10], hanno indotto la Corte a superare l’ostacolo frapposto dall’assorbimento e ad esaminare nuovamente tale più generale problematica.

Come si è visto, il principio di tassatività impedisce alla parte civile la tutela dei suoi interessi civili dinanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza, in definitiva, che la parte civile che si vedesse annullare il sequestro conservativo (pur avendo partecipato all’udienza) non potrebbe in alcun modo tutelare ulteriormente la propria pretesa.

Essa, infatti, non solo non potrebbe proporre ricorso per cassazione, ma nemmeno potrebbe sollecitare il pubblico ministero ai sensi dell’art. 572 c.p.p., non avendo questi un interesse concreto all’impu­gnativa.

Il cuore del percorso argomentativo seguito dalle sezioni unite relativamente alla possibilità generalizzata della parte civile di ricorrere per cassazione contro l’ordinanza emessa all’esito del riesame ruota intorno alla demolizione, forse un po’ sbrigativa, delle premesse sulle quali si fonda la tesi contraria (accolta nella ordinanza del V collegio) che, facendo leva su un’esegesi sistematica della disciplina, si è mostrata attenta alla ratio degli istituti più che ad una “ipervalutazione” del dato letterale.

Quest’ultimo percorso ricostruttivo, non condiviso nella sentenza in commento, aveva ritenuto che sarebbe illogico ed irrazionale un sistema che consentisse al danneggiato dal reato di esercitare l’azione civile all’interno del processo penale; attribuisse a tale soggetto una tutela cautelare consistente nella possibilità di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato e del responsabile civile per garantire il proprio credito; e poi, di fronte all’evolversi del sub procedimento cautelare, gli impedisse, estromettendolo da ogni successiva dinamica, di offrire il proprio contributo a sostegno delle proprie ragioni [11].

Il terreno sul quale tale ipotesi ricostruttiva era stata verificata era quello dell’eventuale legittimazione della parte civile a poter impugnare le decisioni di rigetto di sequestro conservativo.

Le argomentazioni prospettate dal collegio rimettente poggiavano, in primo luogo, sul rilievo che l’art. 318 c.p.p., secondo il quale il diritto a proporre riesame spetta a “chiunque vi abbia interesse”, potrebbe essere letto anche nel senso di ricomprendere tra i soggetti legittimati anche la parte civile, oltre che, come comunemente si ritiene, l’imputato, il responsabile civile ed il terzo che ha subito il sequestro e che potrebbe vantare un autonomo titolo di restituzione.

Secondo questa tesi, infatti, la parte civile sarebbe portatrice non solo di un interesse sostanziale, ma anche processuale ad impugnare ex art. 318 il provvedimento genetico di sequestro, sia quando tale provvedimento sia stato di diniego [12], sia quando esso sia risolto in un accoglimento solo parziale del­l’istanza presentata ex art. 316 comma 2 c.p.p. L’art. 318 c.p.p. avrebbe, in questa prospettiva, una “valenza autonoma” rispetto all’art. 324, che, dettato in funzione del solo sequestro preventivo, individua la legittimazione soggettiva esclusivamente in capo alle persone indicate nell’art. 322, comma 1, c.p.p. [13].

Allo stesso modo, sempre assumendo che la disciplina dettata dal capo III (titolo II, Libro IV) riguardo alle “Impugnazioni” riguardi il solo istituto del sequestro preventivo, i giudici rimettenti avevano ritenuto di dover ammettere la facoltà della parte civile di ricorrere per cassazione avverso le ordinanze emesse all’esito del procedimento di riesame, non già grazie ad una forzata lettura dell’art. 325 c.p.p., ma in ragione della applicabilità, a tale procedimento, della disciplina dettata dall’art. 127 c.p.p.: secondo il comma 7 di tale disposizione, infatti, i soggetti che, ai sensi del comma 1, devono ricevere l’avviso della fissazione dell’udienza (vale a dire, le parti, i difensori e le altre persone interessate) possono proporre ricorso per cassazione.

Dinanzi a tale inedita esegesi le sezioni unite si limitano ad affermare che, applicando il principio di tassatività (che opera anche sul piano oggettivo), ai sensi dell’art. 318 c.p.p. l’unico provvedimento passibile di riesame è quello che “applica” la misura, confermando così che restano fuori dal gravame sia l’or­dinanza che abbia respinto la richiesta [14], sia quella che abbia accolto l’istanza in modo solo parziale [15]; e che sempre la tassatività, per quanto attiene alla possibilità di ricorrere per cassazione, impedisce di riconoscere la legittimazione a soggetti diversi da quelli cui il primo comma dell’art. 325 c.p.p., tra i quali appunto non figura la parte civile [16].

Non sono poche le perplessità che una simile soluzione determina sull’effettività del diritto a precostituire le garanzie del credito. Ciò nonostante, si deve ricordare che alcun attrito con i principi costituzionali è stato rilevato dal giudice delle leggi, il quale, chiamato a verificare la compatibilità del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325 c.p.p con l’art. 24 Cost., ha stabilito che la scelta operata da legislatore di non attribuire alla parte civile il potere di impugnare il provvedimento di rigetto della misura cautelare è conseguenza, nel sistema dei rapporti ispirato al favor separationis, della accessorietà della azione civile rispetto a quella penale, nei casi in cui la prima sia esercitata all’interno del processo penale [17].

LIMITI IRRAGIONEVOLI

La soluzione alla quale perviene la giurisprudenza della Corte non sembra irresistibile.

Sebbene la presenza di interessi diversi da quelli strettamente punitivi nel processo penale desti incertezze dal punto di vista sistematico [18] e , allargando l’orizzonte, anche sul piano della tutela del principio di ragionevole durata [19] (essendo indubbio che la presenza della parte civile nel processo è fonte di non pochi rallentamenti) [20], i limiti che la parte civile incontra nella tutela cautelare del credito sembrano scontrarsi con la garanzia del diritto di azione.

Va ricordato che ai sensi dell’art. 24 Cost. tutti possono agire in giudizio per vedere riconosciuti i propri diritti e interessi legittimi [21].

Da tempo gli esperti (soprattutto processualcivilisti) si chiedono se tale disposizione debba assicurare, oltre che il diritto di azione, inteso nel senso della astratta possibilità riconosciuta a ciascuno di essere parte di un procedimento giurisdizionale, anche il diritto alla tutela cautelare [22].

A tale riguardo la giurisprudenza, specialmente quella costituzionale, non sembra aver assunto una posizione decisa [23], mentre in letteratura non manca chi ritiene che la tutela del diritto di azione non potrebbe prescindere anche dalla tutela cautelare [24].

Del resto un sistema che consentisse al titolare di una pretesa risarcitoria e/o restitutoria di poter adire la giurisdizione per vedere ripristinato in via coattiva il suo diritto, ma non consentisse anche la concreta ed effettiva realizzazione (mediante il ricorso alle cautele reali) della pretesa stessa, smentirebbe la scelta effettuata a monte, perché in concreto ne vanificherebbe la portata applicativa.

Per tali ragioni non sembra coerente che il sistema, dopo aver affermato con l’art. 185 c.p. che ogni reato obbliga il condannato e il terzo civilmente responsabile al risarcimento e aver consentito al danneggiato di ottenere nel processo penale la tutela risarcitoria e restitutoria, impedisca alla parte civile di coltivare nella stessa sede anche la corrispondente tutela cautelare.

Per confutare tale argomento si potrebbe sostenere che sebbene l’ordinamento non impedisca al dan­neggiato di pretendere nella sede penale la tutela civilistica, prevarrebbe nondimeno un favor separationis [25].

In effetti, secondo le intenzioni del legislatore, il nuovo processo penale, innovando il precedente, avrebbe cercato di favorire l’esodo della parte civile verso la sede civile [26].

Ma questo è vero solo in parte; ad esempio, non si può negare che il sistema degli effetti extrapenali del giudicato non sembra del tutto allineato a tale schema, perché il danneggiato che è stato messo in condizione di partecipare al processo rischia di vedersi vincolato da sentenze di proscioglimento emesse nel processo penale.

D’altro canto, l’art. 316 c.p.p. consente al danneggiato costituito parte civile di ricorrere ad una tutela cautelare, e anche questo argomento, a ben vedere, non milita a favore della tesi che vorrebbe il sistema ispirato al favor separationis.

Oltre ad essere consentita la scelta in ordine alla sede nella quale far valere la tutela giurisdizionale dei propri diritti, alla parte civile è dunque data anche la possibilità di ottenere una tutela cautelare, in perfetta aderenza con il principio espresso dall’art. 24 Cost. che, come accennato, esige siffatta estensione nella misura in cui si vuole evitare che tale principio venga tutelato solo nominalmente.

Un argomento adesivo alla soluzione prediletta dalle Sezioni unite risiede nella linea di pensiero adottata dalla Corte costituzionale laddove ha dichiarato infondata la questione di legittimità del disposto combinato degli artt. 318, 322-bis e 325 c.p.p. rispetto all’art. 24 Cost., nella parte in cui non è previsto alcun mezzo di impugnazione contro il provvedimento di diniego del sequestro conservativo richiesto [27]: si era in particolare osservato (e l’argomento è stato ripreso anche dalle sezioni unite) che la parte civile avrebbe comunque la possibilità di chiedere il sequestro conservativo civile ai sensi dell’art. 669-quater, comma 2, c.p.c.

In che modo la parte civile potrebbe ottenere una simile tutela, tuttavia, non è del tutto chiaro.

Prescindendo da ogni considerazione in punto di ragionevolezza di un sistema che, dopo aver consentito di poter vantare in sede penale il diritto risarcitorio e di poter chiedere una tutela cautelare imponga poi alla stessa parte civile l’esodo verso la sede naturale per ottenere compiutamente tutela dei propri diritti, la conclusione raggiunta dalle Sezioni unite sembra non tenere in debito conto le preclusioni che potrebbero derivare dall’art. 75 c.p.p.

Anche se, ai sensi dell’art. 82 c.p.p., l’azione civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento e la revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede propria, occorre considerare l’art. 75, comma 3, c.p.p., il quale dispone che l’azione civile esercitata in sede propria dopo la costituzione di parte civile comporta non solo la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, ma anche il vincolo della eventuale sentenza assolutoria emessa nel giudizio penale.

Insomma, la parte civile, per ottenere una tutela cautelare effettiva dovrebbe rinunciare a partecipare al giudizio penale.

CONCLUSIONI

Il percorso seguito dalla giurisprudenza con riferimento alla tutela cautelare del credito risarcitorio non sembra aver seguito linee rispettose del diritto di azione [28].

In realtà la criticata conclusione, piuttosto che a necessità di sistema, sembra ispirarsi ad esigenze di praticità e, più in particolare, a rimediare agli inconvenienti che la presenza di interessi estranei all’ac­certamento penale comporta [29].

Del resto, sono affette da ambiguità le scelte dello stesso legislatore, non solo italiano, nella parte in cui tende ad accrescere la sfera giuridica (della persona offesa e) del danneggiato, senza rendere effettive le garanzie partecipative; basti pensare alla direttiva 2012/29 UE e alla legge interna di attuazione [30] le quali offrono, piuttosto che compressioni, ulteriori aspettative di tutela.

All’opposto, da tempo di assiste ad una sorta di disagio rispetto alla presenza della parte civile nel processo penale [31].

Recentemente è stata persino sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p. tesa ad escludere la parte civile dal settore delle impugnazioni [32]; non sono rare opinioni che, anziché inseguire letture incoerenti, sollecitano il legislatore ad interventi più radicali tendenti a rimodulare i confini dell’azione risarcitoria nel processo penale [33].

Perché, se è vero che «il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l’azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale» [34], appare poco ragionevole un sistema che offra a tale soggetto la scelta sulla via da percorrere e poi gli neghi una tutela giurisdizionale ugualmente effettiva.

 

NOTE

[1] Sulla portata del quale cfr. A. Pennisi, L’accessorietà dell’azione civile nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1981, p. 1 ss.

[2] La questione era già stata affrontata da Cass., sez. un., 20 novembre 2014, n. 47999, A. e altri, in Cass. pen., 2015, p. 3955, commentata in www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2014, da J. Della Torre, Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo. Sulla relativa ordinanza di rimessione (Cass., sez. II, ord. 26 maggio 2014, n. 21225), Id., Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo, in www.penalecontemporaneo.it, 3 luglio 2014.

[3] Cass., sez. V, 5 aprile 2014, n. 33282, sulla quale G. Ducoli, Di nuovo alle sezioni unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo, in Dir. pen. cont., 2017, p. 243.

[4] Cass., sez. un., 20 novembre 2014, n. 47999, cit.

[5] L’appiglio normativo individuato nella ordinanza di rimessione, per sostenere che l’invio dell’avviso della fissazione del­l’udienza del riesame deve essere effettuato anche nei confronti della parte civile, è l’art. 324, comma 2, c.p.p., secondo il quale quando la richiesta di riesame è stata proposta da soggetto diverso dall’imputato e dal suo difensore, l’avviso dell’udienza deve essere notificato a tale persona, laddove quest’ultima viene identificata nella persona originariamente richiedente la misura. L’art. 127 c.p.p. (cui fa riferimento l’art. 324 c.p.p.), che prevede la partecipazione al procedimento in camera di consiglio delle “parti” e quindi anche della parte civile, è sotto questo profilo, soltanto elemento ulteriore, che “avvalora” la necessità che tale soggetto sia destinatario dell’avviso.

[6] Sul punto cfr. Cass., sez. un., 20 novembre 2014, cit.

[7] Cass., sez. VI, 2 giugno 1995, n. 2394, T.; Cass., sez. II, 31 gennaio 1996, n. 512, A.; Cass., sez. II, 9 marzo 2006, M., Rv. 233812; sez. II, 10 ottobre 2007, n. 40831, E.; sez. VI, 17 marzo 2008, n. 25610, F.; Cass., sez. un., 20 novembre 2014, cit.

[8] Cfr. nota 5.

[9] E. Zappalà-V. Patané, Le misure cautelari reali, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà-Diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2013, p. 383; G. Spangher, Le impugnazioni delle misure cautelari reali, in F. Cerqua-A. Diddi-A. Marandola-G. Spangher, Manuale teorico - pratico di diritto processuale penale, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 826; E. Aprile, I procedimenti dinanzi al Tribunale della libertà, Milano, Giuffrè, 1999, p. 11.

[10] Il riferimento è, evidentemente, all’inedito obbligo dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, di rimettere la quaestio juris alle sezioni unite quando la sezione semplice intenda decidere in modo difforme da un principio dalle prime già enunciato. Su tali profili della recente riforma, dichiaratamente finalizzati a produrre effetti deflativi, ma idonei in verità ad accentuare il potere decisionale della Cassazione, A. Scalfati, “Considerazioni inattuali” sulla suprema Corte, in Proc. pen. giust., 2013, p. 1; A. De Caro, Il ricorso per cassazione, in A. Scalfati (a cura di), Torino, Giappichelli, 2017, p. 245.

[11] Così, l’ordinanza di rimessione.

[12] Secondo l’esegesi proposta dal collegio rimettente l’espressione “ordinanza di sequestro conservativo” di cui all’art. 318 c.p.p. potrebbe infatti essere intesa nel senso di “provvedimento pertinente a tale oggetto”.

[13] In tale ottica interpretativa il rinvio all’art. 324 c.p.p. contenuto nell’art. 318 c.p.p. avrebbe una valenza “esclusivamente processuale”.

[14] La sola strada da percorrere per la parte civile che si sia vista negare la misura richiesta (così come per il pubblico ministero che abbia presentato istanza ex art. 316, comma 1, che sia stata rigettata) consiste a ben vedere nella proposizione di una nuova richiesta, fondata su elementi diversi (M. Montagna, Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile, in Giur. it., 1997, II, p. 126).

[15] Anche sotto questo profilo le sezioni unite confermano quanto già affermato con la sentenza n. 47999, cit.: nel caso di provvedimento di diniego parziale della istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, mancherebbe in capo a quest’ul­tima l’interesse ad impugnare, come richiesto dall’art. 568, comma 4 c.p.p.

Lo strumento idoneo a contestare il provvedimento che abbia accolto solo parzialmente la richiesta avanzata dalla parte civile sarebbe in effetti l’appello, che tuttavia l’art. 322 bis c.p.p. riserva all’istituto del sequestro preventivo. Tale asimmetria normativa è stata peraltro ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, che, chiamata a valutare la compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 322 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che le parti ivi indicate possano proporre appello anche contro le ordinanze in materia di sequestro conservativo, ha dichiarato manifestamente infondata la questione, riconducendo la disomogeneità di disciplina ad una legittima scelta del legislatore ordinario, effettuata in ragione della diversa finalità assegnata ai due istituti del sequestro preventivo e conservativo (Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n., 426).

[16] Ammette la esperibilità del ricorso per cassazione ordinario da parte della parte civile, D. Vigoni, Ricorso per cassazione, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. 2, t. II, Le misure cautelari (a cura di A. Scalfati), Torino, Utet, 2009, p. 602, 609. Per l’Autrice, peraltro, la parte civile può avvalersi anche del ricorso immediato previsto dall’art. 326, comma 2, c.p.p., non dovendosi restare ancorati ad una interpretazione strettamente letterale della disposizione, che, riferendosi soltanto al “decreto”, sembra limitare l’ambito applicativo del rimedio per saltum al solo sequestro preventivo. Di diverso avviso G. Spangher, Le impugnazioni delle misure cautelari reali, cit., p. 844; E. Zappalà-V. Patané, Le misure cautelari reali, cit., p. 387; M. Montagna, Sequestro conservativo penale, in Dig. disc. pen., XIII, Torino, Utet, 1997, p. 229. In giurisprudenza ammettono la facoltà della parte civile a proporre ricorrere per cassazione ex art. 325, commi 1 e 2, c.p.p., Cass., 17 dicembre 2003, F. e altro, in CED Cass. n. 228071; Cass., sez. IV, 21 giugno 1996, T., in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 872, sempre che non si tratti di provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, l’ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della parte civile (Cass., sez. un., 20 novembre 2014, n. 47999).

[17] Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 424, in Giur. cost., 1998, p. 3644.

[18] Già da tempo si denuncia - nonostante lo sfavore con il quale il legislatore ha valutato l’inserimento della pretesa civile nel processo penale - la «proliferazione di soggetti privati che si muovono nell’ambito del processo penale», di modo che «(l’) imputato (…) è costretto a subire l’aggressione di tanti soggetti i quali finiscono inevitabilmente per comportarsi processualmente come altrettanti pubblici ministeri privati» (A. Giarda, Riforma della procedura e riforma del processo penale, in Praxis criminalis. Cronache di anni inquieti, Milano, Ipsoa, 1994, p. 85). La funzione di accusa penale privata (riconosciuta alla parte civile, nella vigenza del codice abrogato, da A. De Marsico, Lezioni di diritto processuale penale, Napoli, 1952, p. 82; Gius. Sabatini, L’immanenza della costituzione di parte civile, in Giust. pen., 1951, III, p. 197) è stata ricondotta alla natura originariamente ambivalente della riparazione pecuniaria (risarcitoria e sanzionatoria). Per tali aspetti, N. Levi, La parte civile nel processo penale italiano, Padova, 1936, p. 41 ss.

[19] Su tale profilo B. Lavarini, La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?, in M. Bargis (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Milano, Giuffrè, 2013, p. 120 ss.

[20] L’incidenza della partecipazione delle parti civili sui tempi processuali appare particolarmente significativa in termini negativi da una parte, a causa del fatto che, anche il danno indirettamente causato dal reato è, in ragione del criterio causale, risarcibile ai sensi dell’art. 185 c.p.; dall’altra, per effetto della esegesi estensiva effettuata dalla Cassazione dei casi di legitimatio ad causam, evenienza quest’ultima che produce effetti soprattutto nei processi con più imputati o più imputazioni. Il riferimento è, ad esempio, all’ampliamento - certamente determinato da condivisibili ragioni di giustizia - della categoria dei soggetti legittimati all’e­sercizio dell’azione risarcitoria nei casi di morte come conseguenza del reato, fino a ricomprendervi anche la persona legata alla vittima da un rapporto di convivenza more uxorio; alla legittimazione a costituirsi parte civile dei c.d. enti esponenziali; dello Stato e degli enti territoriali, quando il reato abbia leso un interesse diretto della amministrazione, a prescindere dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno arrecato. Su tali profili, unitamente alla giurisprudenza ivi citata, E. M. Mancuso, La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. 1, t. I, I soggetti (a cura di G. Dean), Torino, Utet, 2009, p. 533-546.

[21] L.P. Comoglio, sub art. 24 Cost., comma 1, in L.P. Comoglio-M. Scaparone-M. Nobili-F. Bricola-N. Mazzacuva, Rapporti civili, G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1981, p. 1 ss.

[22] I. Andolina-G. Vignera, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, Torino, Giappichelli 1997, p. 67 ss.

[23] È stata tuttavia più volte confermata dalla Corte costituzionale l’idea che la tutela cautelare, in quanto preordinata ad assicurare la effettività della tutela giurisdizionale, costituisce uno «strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale (…) anche indipendentemente da una previsione espressa» (così, Corte cost., sent. 30 novembre 2007, n. 403; nel medesimo senso, Id., ord. 10 maggio 2002, n. 179; Id, sent. 16 luglio 1996, n. 249).

[24] Sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui è strumentale quella cautelare, R. Oriani, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, in Studi in onore di V. Colesanti, II, Napoli, Jovene, 2009, p. 849; L.P. Comoglio, I modelli di garanzia costituzionale del processo, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 666 ss.; Id., Giurisdizione e processo nel quadro della garanzie costituzionali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, p. 1064 ss.

[25] E.M. Mancuso, La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, cit., p. 522, 523.

[26] A. Ghiara, sub art. 74, in M. Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, Torino, Utet, 1989, p. 362. Relaz. prog. prel. c.p.p., in Gazzetta Uff., 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord., n. 2, p. 35..

[27] Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 424, cit.

[28] Nella giurisprudenza costituzionale è assunto pacifico che «la tutela giurisdizionale (…) deve essere sempre effettiva e (…) la sua disciplina (…) non può risolversi in un suo sostanziale svuotamento» (Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 470).

[29] Sul tema, di recente, M. Bargis-H. Belluta, Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Torino, Giappichelli, 2017.

[30] D.lgs.15 dicembre 2015, n. 212 (in Gazz. Uff., 5 gennaio 2016, Serie Generale n. 3) recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”. 

[31] Le incongruenze delle norme che disciplinano l’inserimento dell’azione di danno nel processo penale erano già state messe in evidenza all’entrata in vigore del codice vigente, stigmatizzandosi la «innaturale unione, entro le strutture del medesimo procedimento, di due azioni aventi nature essenzialmente diverse» (così, A. Ghiara, sub art. 74, cit., p. 365).

[32] C. App. Venezia, ord. 9 gennaio 2018, che ha sollevato questione di legittimità della disposizione in oggetto, con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2 Cost., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio (in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2018, con commento di S. Martelli, alla Consulta l’art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale).

[33] A. Diddi, Il c.p.p. ha trent’anni, ma sul nuovo corso c’è ancora da lavorare, in Guida dir., 2018, n. 18, p. 12.

[34] Corte cost., sent. 3 aprile 1996, n. 98.