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L'ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto delle intercettazioni

CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 11 APRILE 2018, N. 16040 - PRES. DI NICOLA - REL. SEMERARO

Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina-cassetta o supporto digitale, che l’art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell’art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen.

 

[Omissis]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 febbraio 2017, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di condanna di (omissis), rideterminava la pena al medesimo inflitta, a seguito della modifica intervenuta dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad opera del d.l. 3 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, e successivamente modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, a mesi dieci di reclusione e € 2.000 di multa, in relazione al reato continuato di cessione di modiche quantità di cocaina a (omissis) e (omissis), fatti commessi in (omissis)

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 268 comma 7, 178 comma i lett. c) cod. proc. pen.

I giudici del merito avrebbero posto a base della affermazione di responsabilità gli stralci delle conversazioni telefoniche c.d. brogliacci, in assenza di trascrizione ex art. 268 comma 7 cod. proc. pen. e, dunque, in violazione di legge, per non aver osservato le norme previste per l’acquisizione della prova secondo le modalità indicate dal codice di rito e in violazione dell’art. 178 comma i lett. c) cod. proc. pen., con riferimento alla deposizione testimoniale dell’appartenente dalla G. di F. sul contenuto dei c.d. brogliacci.

Argomenta il ricorrente che l’art. 268 comma 7 cod. proc. pen. disciplina le modalità di inserimento al fascicolo per il dibattimento delle conversazioni intercettate, disponendo l’inserimento della trascrizione delle stesse e non dei brogliacci; l’assunzione della testimonianza sul contenuto delle conversazioni registrate integrerebbe, poi, una nullità di ordine generale perché diretta ad introdurre nel processo i risultati di una prova al di fuori della modalità previste per la sua utilizzazione probatori a nel dibattimento.

2.2. Violazione di legge penale in relazione alla carenza di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio non avendo indicato, il giudice dell’impugnazione, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, l’iter logico seguito e gli elementi considerati, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., eludendo così l’obbligo di motivazione, essendosi limitato a ritenere adeguata la pena di mesi dieci in assenza di indicazione del calcolo operato, avendo, peraltro, indicato la pena finale pur in misura superiore al minimo edittale. Parimenti assente sarebbe la motivazione circa il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente in fondati.

5. Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 268 comma 7 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza, anche ripetitivo della medesima censura già devoluta e disattesa dal giudice dell’impugnazione, è manifestamente infondato.

Come osservato dalla corte territoriale, l’art. 271 comma 1 cod. proc. pen. non richiama la previsione dell’art. 268 comma 7 cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità dei risultati delle captazioni.

Deve, al riguardo rammentarsi che è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la prova è costituita dalla bobina (ora supporto digitale) che racchiude la conversazione telefonica o ambientale, e dai verbali delle operazioni compiute, e che la trascrizione delle stesse costituisce una mera trasposizione grafica del contenuto del supporto (ex multis Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Di Popolo, Rv. 259675; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, P.G. in proc. Lagano, Rv. 254910) da cui discende, quale corollario, che è sempre consentito al giudice l’ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l’utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell’ascolto medesimo (Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Rodà, Rv. 256080).

L’omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che la parte ne abbia fatto richiesta, non costituendo essa fonte di prova, non determina alcuna inutilizzabilità né tanto meno nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. costituendo, la trascrizione effettuata con le forme della perizia, una mera trasposizione grafica del contenuto della prova (conversazione) acquisita mediante registrazione fonica, della quale il difensore può, ai sensi del­l’art. 268 comma 8 cod. proc. pen., chiedere la trascrizione espletata secondo le modalità di cui all’art. 267 cod. proc. pen. e acquisita nel fascicolo per il dibattimento (Sez 1 n. 43725 del 2011 e 4243 del 2012 e Corte cost, 204 del 2012). Da cui il mancato esercizio del contraddittorio difensivo non può determinare la nullità della sentenza per mancanza di trascrizione delle conversazioni telefoniche, non prevista dalla legge e non riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen.

Non di meno, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche inutilizzabile, giacché la sanzione processuale dell’inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione - che nel caso non è rinvenibile nell’ordinamento - della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali). Ora, nel ribadire che non si rinviene nella disciplina della prova testimoniale un espresso divieto di testimonianza sul contenuto di intercettazioni di conversazioni e che, nella disciplina delle intercettazioni, le uniche previsioni di inutilizzabilità dei relativi risultati sono quelle di cui all’art. 271 comma 1 cod. proc. pen., deve concludersi che la prova testimoniale sul contenuto delle intercettazioni di conversazioni non incorre nella sanzione della inutilizzabilità.

Non ignora il Collegio che, secondo altro indirizzo giurisprudenziale richiamato dal difensore con riferimento peraltro a sentenza non pertinente (sentenza n. 45206 del 2013), la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche, per la quale va comunque esclusa la sanzione della inutilizzabilità per i motivi sopra indicati, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 comma i lett. c) cod. proc. pen, la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 812 cod. proc. pen. e dall’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 402 del 12/10/1998, Aliu, Rv. 213328; Sez. 5, n. 20824 deI 10/01/2013, P.G. in proc. Omoruyi e altro, Rv. 256496),

Peraltro, rileva il Collegio, anche a voler aderire a tale indirizzo, la censura difensiva si rivela del tutto infondata, giacché - a quanto emerge dalla sentenza di primo grado e da quella d’appello, non risulta che sia stata tempestivamente formulata eccezione di nullità (il ricorso per cassazione contiene una generica indicazione di “opposizione” del difensore), che, ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod. proc. pen. “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”.

Dunque, deve ribadirsi il principio secondo cui che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione “ testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina- cassetta o supporto digitale, che l’art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell’art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Di Popolo, Rv. 259675; Sez. 2, n. 13463 deI 26/02/2013, P.G. in proc. Lagano, Rv. 254910; Sez. 1, n. 12082 del 06/10/2000, Rv.217345).

Peraltro, mette conto evidenziare che la censura, oltre che manifestamente infondata in diritto, non si confronta con la sentenza impugnata che, con riguardo all’affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti a (omissis), (omissis) ha posto a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni di costoro (pag. 3 e 4 sentenza del Tribunale).

6. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso, per un verso inammissibile, con riguardo alla censura di omessa motivazione sulle richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stata devoluta la relativa richiesta nei motivi di appello, e manifestamente infondato con riguardo al profilo della carenza di motivazione in relazione al calcolo della pena nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto della novella legislativa sull’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuto adeguato, e sull’omessa motivazione in relazione all’aumento per la continuazione.

Rileva il Collegio che il Tribunale nel pervenire alla determinazione del trattamento sanzionatorio non aveva applicato alcun aumento per la continuazione interna pur contestata (cfr. pag. 7), sicché il ricorrente non ha ora interesse a sollevare la censura sulla misura della pena. In secondo luogo deve rammentarsi che, in presenza di una pena prossima ai minimi edittali l’obbligo della motivazione deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere adeguata” o “congrua” o “equa” la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, essendo la scelta di tali termini sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen. essendo necessaria la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sei. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

[Omissis]