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Corti europee

di Francesco Trapella

COMPATIBILITÀ CONVENZIONALE DELLA CD. CONFISCA URBANISTICA

(Corte e.d.u., Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia)

 

I giudici di Strasburgo si pronunciano sul noto caso di Punta Perotti, complesso edilizio - per alcuni, un vero e proprio “ecomostro” - sul lungomare di Bari, oggetto di polemiche - e di un primo provvedimento di sequestro - già negli anni Novanta.

Più in particolare, la Grande Camera si è interrogata sulla compatibilità convenzionale della cd. confisca urbanistica, stabilita dall’art. 44, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Parametri evocati dai ricorrenti - e rispetto ai quali, in base alla loro prospettazione, ci sarebbe stato un vulnus censurabile dalla Corte europea - erano gli artt. 6 § 2 e 7 Cedu e 1 del Primo Protocollo, quest’ultimo sul diritto alla proprietà privata, risultato infranto - lo si chiarisce fin d’ora - per l’essere stata la misura ablativa de qua sproporzionata rispetto al fine cui era preposta, raggiungibile anche - dicono i giudici - con mezzi meno invasivi.

Onde meglio comprendere il percorso argomentativo dei giudici strasburghesi, mette conto di ripercorrere l’iter logico che, prima di tutto, li ha portati ad affermare il connotato penale della confisca urbanistica.

Non possono che richiamarsi i criteri Engel: già nel 1976, infatti, la Corte europea stabilì che, per qualificare la matière pénale, non basta guardare al nomen iuris che l’ordinamento statale assegna ad una certa previsione. Quello è, infatti, un requisito formale che, al più, può aiutare l’opera classificatoria del giudicante europeo, ma che, sicuramente, non ne esaurisce l’onere sul punto.

Bisogna, infatti, apprezzare la finalità della misura - per la confisca urbanistica, definita dalla pronuncia qui in nota come «afflittiva» (§ 223) - e il suo grado di severità (§ 227).

Per il primo profilo, la Corte europea ha tratto conferma della funzione eminentemente punitiva della [continua ..]

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